Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24050 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 06/09/2021), n.24050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24896/2017 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico

n. 196, presso lo studio dell’avvocato Tilli Letizia, rappresentato

e difeso dall’avvocato Teti Laura, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ch.Ri., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Di Benedetto Federica, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 829/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 13/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2021 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Pescara pronunciava, in data (OMISSIS), la separazione tra i coniugi C.S. e Ch.Ri., addebitando al primo la detta separazione e condannando il medesimo a versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Euro 2.000,00; lo stesso Tribunale rigettava, poi, la domanda di addebito proposta da C., sul presupposto che l’istruttoria non avesse dato la prova dell’esistenza di una relazione extraconiugale che assurgesse a causa della crisi matrimoniale; rilevava come, piuttosto, fosse risultato accertato che il detto C. avesse abbandonato nel (OMISSIS) il domicilio domestico.

2. – C. interponeva appello; Ch.Ri. resisteva al gravame proponendo impugnazione incidentale con riguardo alla misura dell’assegno di mantenimento, che chiedeva fosse determinato in Euro 3.000,00 mensili: e ciò in considerazione della disparità reddituale dei coniugi e del rilevante contributo dato dalla stessa alla vita familiare, essendosi occupata in via esclusiva delle figlie, siccome abbandonate in tenera età dal padre.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 13 maggio 2017, respingeva l’appello principale e accoglieva quello incidentale, rideterminando l’assegno di mantenimento nella misura indicata da Ch.Ri..

In sintesi, il giudice distrettuale conferiva rilievo al fatto storico dell’allontanamento del marito dalla casa coniugale in data (OMISSIS); rilevava che gravava su C. l’onere della prova circa il fatto che l’abbandono del tetto coniugale fosse stato determinato dalla condotta della moglie; dalla testimonianza della figlia dei contendenti – osservava la Corte di appello – era emerso che la crisi matrimoniale avesse subito una “svolta decisiva” a causa di una relazione extraconiugale di C., il cui allontanamento doveva, pertanto, essere “considerato come volontario e consequenziale”. La Corte di appello aggiungeva che non erano state acquisite prove convincenti circa l’inosservanza degli obblighi di fedeltà matrimoniale da parte di Ch.Ri. in epoca anteriore alla separazione di fatto e che non risultavano ammissibili le censure dell’appellante principale quanto alla limitazione del numero dei testimoni da escutere e quanto alla mancata ammissione di alcuni capitoli di prova: rilevava, in proposito, che le doglianze sollevate sul punto risultavano essere generiche; negava, poi, che assumesse rilievo probatorio una conversazione registrata su supporto meccanico, il cui contenuto e la cui riferibilità alle persone indicate dall’appellante principale erano state tempestivamente contestate. Da ultimo, riteneva fondato l’appello incidentale, attribuendo rilievo aula circostanza per cui C., al momento della separazione di fatto, godeva di un reddito annuo di circa 50 milioni di Lire, poi incrementatosi negli anni successivi; osservava, al riguardo, che neghi anni della convivenza matrimoniale, durata quindici anni, in cui Ch.Ri. non aveva lavorato, e si era dedicata all’accudimento delle figlie, C. aveva potuto dedicare ogni sforzo allo sviluppo della propria attività professionale e al conseguimento di entrate economiche significative.

3. – La sentenza è impugnata per cassazione da C.S.. Resiste con controricorso Ch.Ri.. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e violazione degli artt. 112,329 e 346 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c.. Ricorda il ricorrente che, prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese dalla figlia E. circa i rapporti tra i coniugi nel periodo immediatamente antecedente alla separazione, la Corte di merito aveva concluso nel senso che la motivazione del primo giudice potesse integrarsi nel senso che la relazione extraconiugale intrattenuta da esso istante fosse preesistente alla separazione e costituisse il motivo della crisi matrimoniale. Viene dedotto, in proposito, che la controricorrente odierna non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata “rigettata la specifica domanda di addebito per via della dedotta relazione extraconiugale”: ad avviso del ricorrente, poiché la domanda di addebito basata sulla infedeltà era stata respinta in modo espresso attraverso una precisa enunciazione del Tribunale, la riforma della sentenza di prime cure non sarebbe stata possibile in assenza di un gravame incidentale.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha osservato (pagg. 4 s. della sentenza) come l’odierna controricorrente, vittoriosa in primo grado sul tema dell’addebito della separazione, avesse l’onere, da lei assolto, di riproporre le argomentazioni, le domande e le eccezioni che inerivano alle questioni concernenti le relazioni extraconiugali del marito: infatti – ha spiegato – l’addebito era stato riconosciuto dal Tribunale in relazione alla circostanza dell’abbandono della casa coniugale, mentre esso era stato richiesto dalla stessa Ch. anche in relazione all’esistenza delle suddette relazioni.

Il fatto che l’attuale controricorrente fosse vittoriosa in primo grado con riguardo alla domanda di addebito della separazione esclude, all’evidenza, che la medesima fosse tenuta a proporre appello incidentale per far accertare che la ragione dell’addebito al marito fosse diversa rispetto a quella individuata dal giudice di prime cure. In termini generali, la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre è la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, che ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. Sez. U. 24 maggio 2007, n. 12067; Cass. 13 maggio 2016, n. 9889; Cass. 14 marzo 2013, n. 6550). In conseguenza, la parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, ha l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda o le eccezioni rigettate, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza, di cui all’art. 346 c.p.c. (Cass. 29 gennaio 2018, n. 2091; Cass. 17 dicembre 1999, n. 14267, la quale richiama pure il principio affermato da Cass. 16 novembre 1985 n. 5626, secondo cui ove la parte vittoriosa in primo grado intenda che la sentenza a lei favorevole sia confermata con ulteriore motivazione, essa ha l’onere non di spiegare appello incidentale, bensì di riproporre la motivazione non accolta). E infatti, chi, vittorioso nel merito, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni proposte nel precedente grado di giudizio, manca dell’interesse alla proposizione dell’impugnazione incidentale (per tutte: Cass. Sez. U. 27 gennaio 1993, n. 1005).

2. – Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, e per violazione o falsa applicazione dell’art. 143 c.c., comma 2, art. 146 c.c., artt. 151 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., oltre che per l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura investe l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la causa della rottura matrimoniale era da addebitare al marito per via della relazione extraconiugale dello stesso. Viene dedotto che, come correttamente accertato dal giudice di prima istanza, il punto non era suffragato da riscontri probatori; si aggiunge che non era comunque emerso che la relazione extraconiugale avesse impresso una “svolta decisiva” alla crisi matrimoniale. Il ricorrente critica la pronuncia impugnata per aver essa valorizzato, a tale riguardo, la deposizione testimoniale resa da C.E.: deposizione definita “incerta e confusa”. La Corte di appello, inoltre, secondo l’istante, non avrebbe considerato ulteriori elementi, come le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da Ch.Ri. (la quale avrebbe affermato che già nel (OMISSIS) aveva depositato un primo ricorso per separazione) e le ulteriori risultanze desumibili dalle deposizioni di alcuni testimoni. Sostiene, inoltre, che la pronuncia della Corte di L’Aquila risulterebbe affetta da un’anomalia motivazionale tradottasi in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che lo stesso giudice del gravame avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi, mancando di soffermarsi “sulla anteriorità della crisi alla pretesa relazione extraconiugale e sull’idoneità causale della stessa”, quale causa efficiente della cessazione della convivenza tra i coniugi.

Il motivo è inammissibile.

La censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 non può avere ingresso: l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745). Il motivo di ricorso in esame non contiene indicazioni nel senso indicato.

Il ricorrente non può, poi, denunciare l’anomalia motivazionale della sentenza facendo riferimento alle risultanze istruttorie. Infatti, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé: e il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Non vale quindi opporre che la figlia dell’istante avrebbe reso una deposizione inattendibile o sottoporre alla Corte interi brani delle testimonianze assunte nel corso del giudizio di merito. E’ noto, del resto, che la prospettazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195). In termini generali, infatti, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056). Col ricorso per cassazione, dunque, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).

Pure inammissibile è la censura di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5. La deduzione di tale vizio impone a chi ricorre per cassazione di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 citt.). Ora, l’istante ha richiamato le deposizioni rese da alcuni testimoni (pagg. 15-18 del ricorso) senza chiarire quale sarebbe il fatto storico, nel senso sopra indicato, che la Corte avrebbe mancato di considerare (fatto che, come appena detto, non potrebbe comunque consistere nell’una o nell’altra delle risultanze istruttorie). Ne’ tale fatto può identificarsi nella “anteriorità della crisi alla pretesa relazione extraconiugale” e nell'”identità causale della stessa, nel senso che sia stata la causa efficiente della cessazione della tollerabilità della convivenza” (pag. 19 del ricorso): gli elementi indicati, infatti, non sono accadimenti ma dati di giudizio (peraltro sconfessati dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che fu proprio la detta relazione a determinare l’irreversibile deterioramento della comunione familiare).

3. – Col terzo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,132, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.. Il ricorrente si duole di ciò: la Corte di appello avrebbe mancato di ammettere i mezzi istruttori circa l’addebito della crisi coniugale alla moglie ritenendo inammissibili le censure articolate contro la decisione del Tribunale quanto alla limitazione dei testi e alla mancata ammissione di tutti i capitoli di prova per assenza di specificità. Viene affermato che il giudice distrettuale, nel giudicare “assertive” le deduzioni svolte nell’atto di impugnazione, avrebbe reso una motivazione meramente apparente. E’ rilevato, inoltre, che i capitoli ammessi erano undici, sicché la limitazione dei testi a cinque avrebbe concretato, ad avviso dell’istante, un vulnus al diritto di difesa. Deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe mancato di motivare circa la superfluità dell’ulteriore assunzione della prova e che il giudice di secondo grado avrebbe totalmente omesso di esaminare i capitoli di prova e la lista dei testimoni nonostante gli uni e gli altri fossero stati ritualmente indicati.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha nella sostanza dato atto della genericità del motivo di appello che investiva la riduzione dei capitoli di prova e della lista testimoniale.

Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi censurare a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 l’error in procedendo in cui fosse incorso il giudice di appello nel ritenere non specifico il motivo di gravame in questione. Quando infatti, col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077; per una puntuale applicazione del principio alla violazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello: Cass. 19 agosto 2020, n. 17268; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308).

Non è per la verità, preclusivo di un’indagine vertente su tale vizio processuale il fatto che il ricorrente abbia fatto valere il vizio motivazionale: la censura investe, pur sempre, la statuizione di inammissibilità, per genericità, del motivo di gravame che qui interessa ed, per questo, da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

L’istante non fornisce, tuttavia, precise indicazioni quanto al motivo di gravame che aveva ad oggetto le richiamate istanze istruttorie.

Ebbene, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405).

4. – Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 132 c.c., n. 4, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 156,115 e 116 c.p.c.; denuncia altresì la violazione dell’art. 2697 c.c.. Il mezzo di censura concerne le statuizioni adottate con riguardo alla misura dell’assegno di mantenimento. Il motivo investe diverse questioni: la consistenza del reddito di esso ricorrente avendo riguardo ai valori monetari del (OMISSIS), ritenuta dal giudice distrettuale elevata; la possibilità di qualificare come hotel di lusso l’albergo in cui C. aveva soggiornato, subito dopo l’allontanamento dalla casa coniugale; il rilievo attribuito dalla Corte di appello alle regalie effettuate dall’istante alla moglie dopo la separazione di fatto; l’entità dei redditi dello stesso ricorrente nel periodo successivo all’introduzione del giudizio di separazione. Assume, poi, chi impugna, che, al fine di stabilire l’an e il quantum dell’assegno di mantenimento debba aversi riguardo alla situazione reddituale al momento della cessazione della convivenza. Viene inoltre osservato che la controricorrente, nel periodo successivo alla separazione di fatto, aveva svolto l’attività di insegnamento percependo un reddito mensile di Euro 1.400,00 e che la medesima Ch. risultava proprietaria di rilevanti proprietà immobiliari; è spiegato che la detta moglie non aveva contribuito in alcun modo all’affermazione professionale ed economica del marito, avendo inoltre beneficiato, nel periodo successivo alla cessazione della convivenza, del contributo versato dal coniuge per il mantenimento delle figlie e per la locazione dell’immobile da essa occupato.

Il motivo è nel complesso infondato.

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass. 24 giugno 2019, n. 16809; Cass. 16 maggio 2017, n. 12196). Sotto tale profilo si rivelano non conferenti le diffuse considerazioni svolte dal ricorrente, nella memoria ex art. 380 bis.1, con riguardo all’assegno divorzile.

Come in precedenza ricordato, la Corte di appello ha valorizzato l’incremento delle entrate patrimoniali di C., nel periodo della convivenza, che si era potuto determinare anche grazie all’impegno domestico della moglie Ri., la quale si era dedicata, in quel periodo, alla cura delle figlie. La Corte di merito ha quindi conferito rilievo alla consistenza del reddito di cui godeva C. al momento della separazione di fatto: reddito che, per quanto inferiore a quello conseguito dal ricorrente allorquando fu proposta la domanda giudiziale, era da considerarsi “certamente elevato se rapportato al periodo in considerazione ((OMISSIS))” (sentenza impugnata, pag. 9). Il dato della ragguardevole consistenza del reddito del ricorrente risulta poi confermato, secondo il giudice del gravarne, da ulteriori elementi (le plurime elargizioni dell’istante alla moglie, cui erano state donate pellicce e gioielli e pagati viaggi; il fatto che lo stesso C., dopo la separazione, si fosse fatto carico spontaneamente del canone dell’immobile preso in locazione da Ch.Ri. e avesse corrisposto alla stessa un assegno mensile; la circostanza per cui, subito dopo l’allontanamento dalla casa coniugale, il ricorrente avesse potuto alloggiare per diciannove giorni in un albergo di lusso).

Deve in conclusione ritenersi che la sentenza, nell’affrontare il tema relativo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, si sia conformata al principio sopra richiamato, valorizzando il tenore di vita goduto dalla controricorrente in costanza del matrimonio, per come desumibile dal reddito di cui poteva disporre il marito.

Ma non è privo di rilievo il dato, pure rimarcato dalla Corte di appello, della disparità reddituale dei coniugi negli anni successivi all’allontanamento di C. (pagg. 9 e 10 della sentenza, ove è parola del fatto che Ch.Ri. percepiva uno stipendio di Euro 1.400,00 mensili, mentre il marito, al momento della domanda di separazione, nel 2008, dichiarava fiscalmente un reddito annuo di Euro 615.159,00: reddito che, sebbene ridottosi negli anni successivi, è rimasto elevato). Infatti, poiché nella determinazione dell’assegno di mantenimento, il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente, rilevano anche gli incrementi reddituali del coniuge obbligato che si siano determinati nel periodo successivo a quello in cui è cessata la convivenza (sul rilievo che assume l’incremento dei redditi di uno dei coniugi verificatosi nelle more del giudizio di separazione, ai fini dell’imposizione dell’assegno di mantenimento: Cass. 19 settembre 2006, n. 20256; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2626; Cass. 24 dicembre 2002, n. 18327; Cass. 28 settembre 2001, n. 12136).

Sfuggono, del resto, al sindacato di legittimità, i profili che investono apprezzamenti di fatto, quanto all’attendibilità delle risultanze poste a fondamento della decisione e alle inferenze che da esse potessero trarsi. Ciò vale anche per i temi relativi allo stipendio percepito da Ch.Ri. (a partire dal (OMISSIS)) e alle spontanee contribuzioni mensili effettuate dal C. in favore della medesima nel periodo successivo alla separazione: temi che – contrariamente a quanto parrebbe supporre il ricorrente sono stati presi in considerazione dalla Corte di appello (il primo per sottolineare la sproporzione reddituale tra i due contendenti, il secondo per dar ragione, come si è visto, delle disponibilità economiche dello stesso istante). Ne’ possono avere ingresso, in questa sede, profili di doglianza – come quello relativo alle proprietà immobiliari della controricorrente – di cui la sentenza non si occupa e che l’istante non chiarisce se e come vennero fatti valere nella precorsa fase del giudizio (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

5. – Il ricorso è dunque rigettato.

6. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel stabilito per il ricorso, ove dovuto. Oscuramento dei dati personali in caso di utilizzazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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