Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2405 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 14/09/2016, dep.31/01/2017), n. 2405
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi
n. 72, presso l’avv. Mario Brancadoro, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 92/23/10, depositata il 9 aprile 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14
settembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito l’avv. G. per se medesimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente, avvocato, per omesso versamento del saldo dell’ IRAP per l’anno 2004.
Il giudice d’appello ha ritenuto che, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, il contribuente avrebbe dovuto versare l’imposta da egli stesso indicata, per poi eventualmente chiederne il rimborso.
2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
3. Il ricorrente ha depositato due memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ fondato il terzo motivo (con assorbimento dei restanti), con il quale il ricorrente censura la suddetta ratio decidendi della sentenza impugnata.
Deve, infatti, ritenersi, in virtù del generale e ormai consolidato principio della emendabilità delle dichiarazioni fiscali, che, qualora il contribuente dichiari, ma poi ometta di versare, una determinata imposta, ben può attendere, senza che ciò comporti alcuna decadenza, l’eventuale pretesa dell’amministrazione e, mediante l’impugnazione dell’atto lato sensu impositivo notificatogli (avviso di accertamento, cartella di pagamento, ecc.), opporsi in sede contenziosa alla pretesa stessa, facendo valere errori, di fatto o di diritto, commessi in suo danno nella redazione della dichiarazione.
2. Nella prima memoria depositata, il contribuente invoca il giudicato esterno formatosi, nelle more del presente giudizio di cassazione, a seguito del passaggio in giudicato di sentenza della CTR della Campania del 14 maggio 2012.
L’eccezione è fondata.
La predetta sentenza, prodotta in giudizio e munita della certificazione del passaggio in giudicato, ha infatti riconosciuto il diritto del G. al rimborso dell’IRAP versata, fra l’altro e per quanto qui interessa, per l’anno 2004 (in acconto), in conseguenza dell’accertamento della inesistenza di autonoma organizzazione; ne consegue l’efficacia di giudicato esterno di tale pronuncia nel presente giudizio, concernente, come detto sopra, l’omesso versamento – a saldo – dell’imposta per il medesimo anno 2004.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in virtù del menzionato giudicato esterno, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
4. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la decisione è basata su un sopravvenuto giudicato esterno, per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017