Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2405 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 03/02/2020), n.2405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29764-2018 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 935/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 5 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva respinto il ricorso proposto da P.V. contro l’intimazione di pagamento emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. Osservava la CTR, per quanto ancora rileva in questa sede, che “la cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento risulta correttamente notificata all’odierno ricorrente per come dimostrato dalla documentazione versata in atti dall’Agente della riscossione in copia che non risulta essere stata disconosciuta con querela di falso dalla parte appellante”.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 5 ottobre 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Riscossione Sicilia S.p.A. non ha svolto difese.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa motivazione circa motivi decisivi della controversia”, avendo la CTR del tutto omesso l’esame della richiesta di riforma della pronuncia di primo grado che aveva posto a fondamento della decisione un documento (avviso di ricevimento della cartella di pagamento) disconosciuto nella sottoscrizione e quindi non utilizzabile.

Vanno, anzitutto, evidenziati i profili di inammissibilità palesati della doglianza, in quanto volta a censurare, pur prospettando un vizio motivazionale, l’omesso esame non di un fatto storico bensì dell’eccezione formulata dal contribuente con l’atto di appello.

In ogni caso, la censura è infondata, risultando la decisione conforme al principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (tra le tante, Cass. n. 29022 del 2017).

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la CTR considerato che, a seguito del disconoscimento della conformità all’originale operato dal contribuente, era rimasta priva di qualsivoglia valenza probatoria la documentazione prodotta dall’Agente della Riscossione ai fine di dimostrare l’avvenuta notifica della presupposta cartella di pagamento.

Il motivo è infondato.

Va rammentato che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 27633 del 2018, Cass. n. 29993 del 2017). Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato, come richiesto dal principio di autosufficienza, di avere contestato la conformità delle copie fotostatiche all’originale secondo i parametri fissati dalla giurisprudenza richiamata. Il ricorso va dunque rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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