Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24049 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15257/2014 proposto da:

D.A.I.M.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROSSI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 758/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 22/10/2013, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Marco Rossi difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 220/44/2012 della CTP di Roma che aveva già accolto il ricorso del contribuente D.A.I.M.C., esercente attività di avvocato – ed ha così rigettato l’impugnazione di cartella di pagamento per IRAP relativa al periodo d’imposta 2005.

La predetta CTR – dopo avere dato atto dell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene esenti da soggezione all’imposta solo quelle attività autonome per le quali difetti il ricorso non occasionale al lavoro altrui – ha motivato la decisione evidenziando che dagli atti di causa risultava avere sostenuto costi per collaborazione coordinata e sistematica, attesa la presenza di costi erogati a terzi oltre a spese per beni strumentali “di considerevole valore”, ciò che denota una sufficiente ed autonoma organizzazione dell’attività.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia si è difesa costituita con atto finalizzato a conservare la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè dell’art. 2697 c.c.) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto sussistente il presupposto di imposta in ragione di indici inidonei a comprovare la sussistenza di quel requisito organizzativo sufficiente ad integrare la base di soggezione all’imposizione IRAP.

Il motivo è da accogliere, perchè fondato.

Benvero, la parte ricorrente ha dettagliato compiutamente il materiale istruttorio prodotto in giudizio e ha argomentato convincentemente in ordine alla significatività di detto materiale ai fini della ricostruzione della circostanza di fatto utile a fornire idonea prova circa l’esistenza o meno del presupposto dirimente dell’organizzazione autonoma, così come ha anche utilmente evidenziato di avere prospettato l’impossibilità di essere riconosciuto a capo di una organizzazione autonoma, in difetto di dipendenti a tempo pieno e di beni strumentali eccedenti il minimo necessario.

Ciò posto, occorre evidenziare che i rilievi del giudicante di appello (indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia identificato come destinate ad acquisire attività di collaborazione delle somme che risultano invece destinate a terzi per tutt’altro fine) non si riferiscono ad elementi astrattamente idonei all’espressione di un giudizio circa la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.

Il giudice deve infatti valorizzare, ai fini del presupposto normativo dell’autonoma organizzazione, un compendio di elementi capaci di dimostrare, nel loro complesso, la loro incidenza sull’organizzazione del professionista (si veda Cass. sentenza n. 27000 del 19 dicembre 2014), ma senza tralasciare di tenere conto del fatto che l’assenza dei requisiti minimi a riguardo di ciascun elemento in considerazione priva poi il combinato complesso di una concreta rilevanza.

E perciò, è peculiarmente significativo, in quest’ottica, il fatto che con recentissima decisione questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) abbia affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

E così anche a riguardo degli esborsi per “ammortamento di beni strumentali”, circa i quali è stato più volte affermato che: “l’organizzazione dell’attività, rilevante ai fini dell’applicazione dell’Irap, va ravvisata tutte le volte che, per lo svolgimento della stessa, il titolare si avvalga di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili (nello specifico contesto scientifico e/o tecnologico) per l’esercizio dell’ attività stessa” (Cassazione n. 8166 e n. 8168 del 2 aprile 2007; analogamente Cass. ordinanza n. 21052 del 12 ottobre 2010; Cass. ordinanza n. 13048 del 24 luglio 2012; Cass. ordinanza n. 18108 del 25 luglio 2013; Cass. Ordinanza n. 14158 del 6 agosto 2012; Cass. sentenza n. 547 del 15 gennaio 2016).

In specie, la superficialità dell’esame va apprezzata alla luce del principio giurisprudenzialmente pacifico secondo il quale, in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi (a questi fini si vedano Cass. 9451/2016; Cass. n. 6855/2016; Cass. n. 9276/2012 e Cass. n. 9693/2012).

E perciò, non vi è dubbio che il giudicante avrebbe dovuto indagare a riguardo di ciascuno e di tutti gli indicati elementi di fatto, se l’apporto produttivo sia idoneo a superato il livello discretivo di cui si è detto. Ciò non avendo fatto (ed anzi apparendo già dal materiale istruttorio valorizzato dalla parte ricorrente che detto supero non è da ritenere che si sia realizzato nella specie di causa), si conclude affinchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo (ed assorbimento del secondo), con conseguente facoltà della Corte di provvedere direttamente anche sul merito, annullando il provvedimento esattivo”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, anche se i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, risultano entrambi fondati alla luce della citata giurisprudenza ed proprio per la fondatezza del secondo che risulta comunque necessario rinviare la causa al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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