Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24049 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24049 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16167-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGNELLO CARMELO BIAGIO, AGNELLO MARIA CARMELA,
MUSARRA GIUSEPPA, AGNELLO SERAFINA tutti in qualità di
eredi di Agnello Calogero;
– intimati –

Data pubblicazione: 23/10/2013

avverso la sentenza n. 1038/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 17.6.2010, depositata il 03/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.

MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 16167 sez. ML – ud. 27-09-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

‘r.g. n. 16167/2011 Inps c. Musarra Giuseppa e altri (eredi di Agnello Calogero)
Oggetto: trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Calogero Agnello ha adito il giudice del lavoro di Patti per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla normativa precedente a quella della legge

2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla
Corte di appello di Messina, che ha ritenuto sussistente il diritto al mutamento della pensione
di invalidità in pensione di vecchiaia, nel concorso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Ha precisato che i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto (non della misura) della pensione, ritenendo sussistere
una sostanziale assimilabilità della posizione del titolare di pensione di invalidità nel regime
anteriore alla entrata in vigore della legge n. 222/84 e di quella del titolare dell’assegno ordinario di invalidità nel regime successivo tale da consentire l’estensione anche ai titolari della
pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile 1939, n. 636, della disciplina di cui all’art.
1, comma 10, della legge n. 222/84;
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a due motivi. La parte intimata non si è costituita;
4. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 10 RDL n. 636/1939, 1 della legge n.
222/84, 8 d.l. n. 463/83 conv. in legge n. 638/83, 60 RDL n. 1827/1935, 9 RDL n. 636/1939,
2 della legge n. 218/52, 1, 2, 5 e 6 d.lgs. n. 503/92, relativamente alla statuizione con cui la
Corte territoriale ha ritenuto i periodi di godimento della pensione di invalidità utili ai fini del
diritto alla pensione di vecchiaia;
5. Il motivo è qualificabile come manifestamente fondato, poiché questa Corte ha già ripetutamente affermato che “la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia
al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare
l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità (cfr. ex plurimis
Cass. n. 29015/2011, Cass. n. 3855/2011, Cass. n. 24772/2009, Cass. n. 21292/2009, Cass. n.
18580/2008);

n. 222/84, in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1, comma 10;

-. 6. Con il secondo motivo si denuncia violazione delle medesime disposizioni di legge, chiedendo a questa Corte di stabilire se il disposto dell’art. 1 della citata legge n. 222 del 1984,
nella parte in cui prevede che nell’eventualità di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia l’importo di quest’ultima non possa essere inferiore a quello
dell’assegno di invalidità, sia suscettibile di applicazione anche nei confronti del titolare di
pensione di invalidità conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n. 636;
7. Anche tale motivo è qualificabile come manifestamente fondato. Deve, infatti, ritenersi,

sformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, rimane salvo il trattamento economico più favorevole in godimento, sia applicabile solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidità, concesso a norma dell’art. I
della legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia, e non pure nel caso di trasformazione della
pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile 1939, n. 636, in pensione di vecchiaia (cfr.

ex plurimis Cass. n. 17492/2010);
8. Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente fondato”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto,
il ricorso deve essere accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito (art. 384, secondo comma, c.p.c.), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’originaria domanda;
Considerato, infine, che non deve provvedersi in ordine alle spese dell’intero processo, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione introdotta dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. in
legge n. 326/2003;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di cui al ricorso introduttivo; nulla per le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013.

come ripetutamente affermato da questa Corte, che la previsione secondo cui, in caso di tra-

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