Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24049 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 19/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5625-2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II

80, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO MARCELLO;

– ricorrente –

contro

P.Y.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

Preso atto che:

il Consigliere Relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la

controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata

della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta

fondatezza del ricorso perchè la disposta compensazione delle spese

giudiziali non risulta giustificata.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio:

Fatto

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Che:

S.M., con ricorso del 1 marzo 2016, ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 7 del 2016 della Corte di Appello di Milano relativamente alla disposta compensazione delle spese dei primi due gradi del giudizio ed alla omessa pronuncia in ordine al risarcimento dei danni processuali, ex art. 96 c.p.c. richiesti dall’appellante.

P.Y.V. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe commesso due errori: 1) un primo error in procedendo: denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2 per avere, la sentenza impugnata, disposto la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio di merito, in considerazione della natura del contenzioso del valore esiguo della controversia e della qualità soggettiva delle parti; b) un secondo error in procedendo: denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla parte della domanda della convenuta relativa alla condanna dell’attrice soccombente al risarcimento dei danni processuali da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..

Violazione dell’art. 112 c.p.c..

1.- Il ricorso va accolto.

1.1. – E’ fondato il primo motivo del ricorso con il quale la ricorrente lamenta il fatto che la Corte di Appello di Milano avrebbe accolto integralmente l’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado ed in totale riforma di questa aveva rigettato la domanda dell’appellato. Epperò, nonostante S.M. sarebbe risultata totalmente vittoriosa, la Corte distrettuale avrebbe compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, dichiarando che la compensazione era consigliata dalla natura del contenzioso, dal valore esiguo della controversia e dalla qualità soggettiva delle parti.

1.2. – E’ orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18276 del 2015), che la “natura della controversia”, la “qualità delle parti” e la “peculiarità della vicenda”, sono espressioni di contenuto indeterminato, assimilabili a clausole di stile, comunemente riscontrabili in altre controversie che non consentono il controllo sulla motivazione e sulla congruità della disamina logico-giuridica. Piuttosto, come è stato più volte affermato da questa Corte, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio, secondo cui le spese seguono la soccombenza: la parte sconfitta nel giudizio sopporta le spese che ha sostenuto e rimborsa quelle sostenute dalla parte vittoriosa (art. 91 c.p.c.) e, ad un tempo, il Giudice potrà “compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti nel caso di soccombenza reciproca o quando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. Pertanto, nel caso di specie, la sentenza, in assenza di reciproca soccombenza, ed essendo, la motivazione posta a fondamento della compensazione, solo apparente, non risultando indicati, al contrario, i gravi motivi che avrebbero potuto legittimare la disposta compensazione, la compensazione stessa è priva di ragion d’essere e contraria al principio generale di cui si è detto, e, cioè, che le spese seguono la soccombenza.

2.= Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, nonostante, fosse emersa la mala fede con cui P.Y.V. avrebbe promosso il giudizio di primo grado e poi resistito in appello, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.formulata dall’appellante.

2.1 – Infatti, va osservato che la sentenza con la quale il giudice compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta, quindi, sottratta ad ogni censura, non solo l’omessa motivazione ma, addirittura, l’omessa pronuncia sull’istanza di risarcimento di tali danni (Cass. 7 agosto 1990, n. 7953; 24 aprile 1993, n. 4804).

In conclusione, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano a cui è demandato il compito del regolamento delle spese giudiziali anche per il giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per il regolamento delle spese giudiziali di questo grado di giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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