Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24048 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24048 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 11988-2011 proposto da:
CESARANO EVELINA CSRVLN75D44C129G, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI TRINCI 14, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO IMPERATO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GALANTE GUGLIELMO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

q-3i 3

Data pubblicazione: 23/10/2013

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

controricortente

avverso la sentenza n. 3833/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO
MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11988 sez. ML – ud. 27-09-2013
-2-

P

NAPOLI del 10.5.2010, depositata il 26/07/2010;

r.g. n. 11988/2011 Cesarano Evelina c. Inps
Oggetto: invalidità civile

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata Evelina Cesarano chiedeva il riconoscimento del
diritto alla corresponsione di una delle prestazioni previste in favore degli invalidi civili dalle leggi

La domanda veniva respinta dal Tribunale con sentenza che era confermata dalla Corte d’appello di
Napoli, sul rilievo che, alla luce degli accertamenti eseguiti dal c.t.u. di primo grado, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del diritto alle provvidenze richieste dalla ricorrente e che i
rilievi mossi dall’assistita alla valutazione del c.t.u., fatta propria dal Tribunale, non erano tali, data
anche la loro genericità, da inficiare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, né tali da consigliare una rinnovazione delle indagini peritali;
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Evelina Cesarano affidandosi ad un unico motivo di
ricorso cui resiste con controricorso l’Inps;
2. Con il primo motivo si denuncia violazione “di norma di diritto di cui all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione
legge n. 118/71″, censurando la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della necessità di
disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, anche alla luce dei rilievi che erano stati
mossi al riguardo dal consulente di parte;
3. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in relazione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio in materia di invalidità il vizio, denunciabile in sede
di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui
fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale
ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico, che si traduce in una inammissibile critica
del convincimento del giudice, e ciò anche in relazione alla data di decorrenza della prestazione
(cfr. ex multis Cass. n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009);
4. Nella specie, le censure di parte ricorrente – anche per quanto riguarda le denunciate violazioni di
norme di diritto – si risolvono in un mero dissenso in relazione al convincimento espresso dal giudice di merito sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, essendo del tutto generiche, in particolare, le censure espresse in ordine alla erroneità della valutazione espressa dal c.t.u.
1

n. 118/71 e n. 18/80;

relativamente alla gravità delle singole infermità riscontrate a carico dell’assistita e alla necessità,
disconosciuta dai giudici di merito, di disporre la rinnovazione delle indagini peritali; anche perché
la ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto della relazione di consulenza tecnica d’ufficio
– alla quale addebita lacune ed errori di valutazione – né ha riportato il contenuto specifico delle osservazioni svolte nella consulenza tecnica di parte, alla quale si fa generico riferimento nel motivo
di impugnazione, sicché le critiche da essa formulate rimangono confinate, in definitiva, ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte territoriale, inidonea, in

5. Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice procedura civile, e dichiarato manifestamente infondato;”
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede e
che, pertanto, il ricorso va rigettato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.;
Considerato, infine, che non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione introdotta dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. in legge n.
326/2003;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013.

quanto tale, a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest’ultima;

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