Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24048 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 19/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24048

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18436-2015 proposto da:

G.P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORAZIO, 30, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PUCCI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.O., elettivainente domiciliato in ROMA, VIA A.TRAVESARI

55, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARZANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERARDINO CIUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso posto che il litisconsorzio richiamato dalla ricorrente non risultava dagli atti del processo. Correttamente, è stato applicato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

G.P.P., con ricorso del 10 luglio 2015, ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 18 del 2015, con la quale la Corte di Appello dell’Aquila accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza n. 30 del 2008 con la quale il Tribunale dell’Aquila in accoglimento della domanda di L.O., aveva condannato G.P.P. ad arretrare un manufatto realizzato senza il rispetto delle distanze legale dal fondo dell’attore, condannava G.P.P., così, come chiesto da L.O., al pagamento delle spese dell’intero giudizio La cassazione è stata chiesta per tre motivi: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione delle norme sul contraddittorio, litisconsorzio necessario pretermesso; b) violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nullità della sentenza del procedimento per difetto dell’integrità del contraddittorio; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. anteriforma, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L.O. ha resistito con controricorso.

Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Ritenuto che:

1.= Infondati sono i primi due motivi che, per l’innegabile connessione, che esiste tra gli stessi, vanno esaminati congiuntamente.

Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto, per la prima volta, anche nel giudizio di legittimità. Tuttavia, tale eccezione può essere formulata solo alla duplice condizione: che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza, quindi, la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività – vietate in sede di legittimità – e che sulla questione non si sia formato il giudicato.

Nella specie, gli atti acquisiti nel giudizio di merito non offrivano la prova, nè dell’esistenza del diritto, che deve necessariamente risultare dalla produzione dell’atto di costituzione o di acquisto, nè dell’esistenza in vita dell’usufruttuario, tenuto conto che tale diritto si estingue con la morte del titolare. Nè era sufficiente il riferimento alla CTU perchè questa era fondata su dati catastali che non costituiscono prova dell’asserita comproprietà.

1.1. = Inammissibile è, d’altra parte, la produzione della documentazione al riguardo depositata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. Infatti, non è ammessa nel giudizio di cassazione la produzione di nuovi documenti per dimostrare la necessità di integrazione del contraddittorio nei precedenti gradi del processo, non rientrando tale ipotesi in quelle in cui tale produzione è, in via eccezionale, consentita (ammissibilità del ricorso o del controricorso; nullità della sentenza). Secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma e non si estendono, pertanto, a quelle originate in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei in astratto a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza (Cass. 23026/2006; 20260/2006).

2.= Infondato è anche il terzo motivo del ricorso posto che, come afferma unanimemente dottrina e giurisprudenza, nel processo civile vige la regola della soccombenza delle spese di lite: “chi perde, paga”; la compensazione delle spese è eccezionale e deve essere motivata. Il giudice che decide di compensare le spese di lite deve sempre fornire una motivazione specifica di tale scelta, non potendo fare riferimento a motivi generici.

Ora, nel caso in esame, come, correttamente, ha evidenziato la Corte distrettuale, la motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva compensato le spese del giudizio facendo riferimento alla natura della causa e alle questioni trattate aveva fornito una motivazione solo apparente, posto che la causa non involgeva questioni di diritto controverse e si risolveva nello scrutinio dell’eccezione di usucapione, questione che, a sua volta, era stata decisa in fatto. Pertanto, correttamente la Corte distrettuale, ha ritenuto, attenendosi ai principi appena indicati, di riformare, sul punto, la sentenza di primo grado e di applicare il principio (primario) della soccombenza.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente, a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori, come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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