Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24047 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 30/10/2020), n.24047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28597 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

L.I.N., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Guadagnuolo

per procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in

Cosenza, via Nicola Parisio, n. 8, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmela Parisi per procura

speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in

Roma, via Andrea Millevoi, n. 81;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 2031/01/2014, depositata in data 28

ottobre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: L.I.N. aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, anno 2006 del proprio de cuius, era stato contestato l’omesso/parziale versamento, deducendo che la suddetta cartella era stata irregolarmente notificata cumulativamente e collettivamente agli eredi, mentre avrebbe dovuto essere notificata ad essi singolarmente e, inoltre, il mancato invio dell’avviso prodromico; la Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo, tenuto conto del fatto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata a tutti gli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, e, inoltre, nel merito, non era fondato il motivo di ricorso relativo alla mancata notifica della comunicazione di irregolarità; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, prevede che gli atti intestati al de cuius possono essere notificati impersonalmente e cumulativamente agli eredi che non abbiano comunicato il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notifica e, nella fattispecie, la documentazione richiamata dalla contribuente, consistente in alcune comunicazioni effettuate dall’Agenzia delle entrate al de cuius, non poteva assumere il valore di comunicazione all’ufficio del proprio domicilio fiscale presso cui ricevere gli atti dell’amministrazione finanziaria; con riferimento al merito, non era necessaria la comunicazione preventiva di irregolarità, trattandosi di accertamento automatizzato relativo a redditi dichiarati dallo stesso contribuente; avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso L.I.N. affidato a quattro motivi di censura, cui hanno resistito l’Agenzia delle entrate e Equitalia Sud s.p.a. depositando rispettivi controricorso;

la ricorrente ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dalla difesa di Equitalia sud s.p.a. ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), in quanto risultano versati in atti sia la sentenza censurata che i documenti, specificamente riprodotti, su cui si fondano i motivi di ricorso;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, per avere ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento collettivamente e impersonalmente agli eredi, nonostante il fatto, documentato, che l’Agenzia delle entrate fosse a conoscenza che la contribuente era l’erede del contribuente nonchè del domicilio della medesima;

il motivo è infondato;

il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, dopo avere previsto, al comma 1, che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, dispone, al comma 2, che gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione; infine, al comma 4, dispone che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2;

questa Corte (Cass. civ., 9 marzo 2018, n. 5747; Cass. civ., 16 novembre 2015, n. 23416; Cass. civ., 22 dicembre 2014, n. 27284; Cass. civ., 17 luglio 2013, n. 17430; Cass. civ., 11 giugno 2008, n. 15417) ha precisato che in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, non potendo trovare applicazione il medesimo D.P.R., art. 60, il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l’indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev’essere presentata direttamente all’Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

si è, più in particolare, precisato (Cass. civ., 17 dicembre 2013, n. 28192) che in tema di notifiche di atti tributari, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, prevede, come unico limite alla notifica collettiva e impersonale agli eredi del contribuente nell’ultimo domicilio dello stesso, il fatto che questi abbiano comunicato, almeno trenta giorni prima, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi pertanto ritenere che sia posto a carico degli eredi un onere di informazione che se non assolto dispensa gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall’apertura della successione, non applicandosi il diverso limite temporale di un anno dall’apertura della stessa previsto dall’art. 303 c.p.c., comma 2;

in sostanza, tenuto conto della specifica previsione di cui al citato art. 65, la comunicazione del domicilio fiscale degli eredi non ha equipollenti, nel senso che solo l’atto formale, presentato direttamente all’Ufficio o trasmesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comporta il diritto dell’erede di ricevere la notifica di qualunque atto proveniente dall’amministrazione finanziaria che attiene al proprio dante causa in luogo diverso da quello dell’ultimo domicilio del defunto;

la pronuncia censurata, pertanto, è in linea con i principi indicati, avendo correttamente ritenuto che, in mancanza della formale comunicazione, non riscontrabile dalla documentazione prodotta, non poteva dirsi sussistente il diritto della ricorrente a ricevere singolarmente la notifica della cartella di pagamento presso il proprio domicilio;

nè è corretta la ritenuta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, tenuto conto del fatto che la stessa è norma generale sulla quale prevale la specifica previsione di cui al citato art. 65, nella materia della notifica degli atti in caso di decesso del contribuente;

con il secondo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto tardivamente proposto il ricorso, stante la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; le considerazioni espresse con riferimento al primo motivo di ricorso hanno valore assorbente del presente motivo, considerato che lo stesso si fonda sulla considerazione della nullità o inesistenza della notifica, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, profilo già esaminato in sede di primo motivo di censura;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato sulla questione della nullità della cartella per omessa notifica agli eredi dell’avviso di cui al D.P.R. n. 633 del 1997, art. 60, nonchè della irritualità ed irregolarità del procedimento per omissione di ogni comunicazione ed avviso di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5 e 6, e della non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi;

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere rilevato la sussistenza del litisconsorzio necessario tra la ricorrente e gli altri eredi del de cuius;

i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla questione dell’omessa pronuncia del giudice del gravame su diverse questioni prospettate dalla ricorrente, sono inammissibili;

gli stessi, invero, non tengono conto della circostanza che il giudice del gravame, nel rigettare l’appello, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, sicchè l’esame di ogni ulteriore questione, pur prospettata dalla parte, era da considerarsi preclusa;

in conclusione, il primo motivo è infondato, il secondo assorbito, il terzo e il quarto inammissibili, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle contro ricorrenti;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 400,00 ciascuna, oltre spese prenotate a debito per la controparte pubblica e spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori per la controparte privata.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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