Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24047 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11890/2014 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO D’ANGELO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 68/47/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI 25/01/2013, depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Francesco D’Angelo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 165/39/2010 della CTP di Napoli che aveva già accolto il ricorso del contribuente V.F., esercente attività di medico di medicina generale ed ha così rigettato l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP relativa ai periodi d’imposta 2004-2007 a riguardo di versamenti già effettuati e che si assumevano indebiti per il difetto del presupposto d’imposta consistente nell’autonoma organizzazione.

La predetta CTR – dopo avere dato atto dell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene esenti da soggezione all’imposta solo quelle attività autonome per le quali difetti il ricorso non occasionale al lavoro altrui e dopo avere evidenziato che l’Agenzia aveva prospettato che nella specie erano presenti beni strumentali di eseguo valore – ha motivato la decisione nel senso che l’utilizzo di lavoratori dipendenti da parte del contribuente (nella specie quello a “part-time”, con funzioni di segretario) determinava la sua assoggettabilità ad IRAP. Nel quadro RE da quest’ultimo prodotto risultavano infatti spese per tali prestazioni. La CTR evidenziava che – d’altronde – il contribuente non aveva fornito la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’Agenzia si è costituita al solo fine di conservare la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, oltre che sull’omesso esame di un fatto decisivo) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto sussistente il presupposto di imposta in ragione di indici inidonei a comprovare la sussistenza di quel requisito organizzativo sufficiente ad integrare la base di soggezione all’imposizione IRAP.

Il motivo è da accogliere, perchè fondato.

Benvero, la parte ricorrente ha dettagliato compiutamente il materiale istruttorio prodotto in giudizio e ha argomentato convincentemente in ordine alla significatività di detto materiale ai fini della ricostruzione della circostanza di fatto utile a fornire idonea prova circa l’esistenza o meno del presupposto dirimente dell’organizzazione autonoma, così come ha anche utilmente evidenziato di avere prospettato l’impossibilità di essere riconosciuto a capo di una organizzazione autonoma, in difetto di dipendenti a tempo pieno e di beni strumentali eccedenti il minimo necessario.

D’altronde, non può non rilevarsi la modalità del tutto contraddittoria con la quale il giudicante ha valutato i presupposti fattuali dedotti a sostegno del proprio convincimento, da una canto assumendo che la parte ricorrente non avesse dedotto le prove opportune a sostegno della domanda, e dall’altro menzionando la dichiarazione dell’Agenzia a riguardo dell’esiguità del valore dei beni strumentali nonchè il quadro RE della dichiarazione dei redditi, dal quale non può non avere rilevato quali fossero gli effettivi esborsi sostenuti dal contribuente per collaborazioni di lavoro dipendente.

Ciò posto, occorre evidenziare che i rilievi del giudicante di appello non si riferiscono ad elementi astrattamente idonei all’espressione di un giudizio circa la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Il giudice deve infatti valorizzare, ai fini del presupposto normativo dell’autonoma organizzazione, un compendio di elementi capaci di dimostrare, nel loro complesso, la loro incidenza sull’organizzazione del professionista (si veda Cass. sentenza n. 27000 del 19 dicembre 2014), ma senza tralasciare di tenere conto del fatto che l’assenza dei requisiti minimi a riguardo di ciascun elemento in considerazione priva poi il combinato complesso di una concreta rilevanza.

E perciò, è peculiarmente significativo, in quest’ottica, il fatto che con recentissima decisione questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) abbia affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

In specie, la superficialità dell’esame va apprezzata alla luce del principio giurisprudenzialmente pacifico secondo il quale, in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi (a questi fini si vedano Cass. 9451/2016; Cass. n. 6855/2016; Cass. n. 9276/2012 e Cass. n. 9693/2012).

E perciò, non vi è dubbio che il giudicante avrebbe dovuto indagare a riguardo di ciascuno e di tutti gli indicati elementi di fatto, se l’apporto produttivo sia idoneo a superato il livello discretivo di cui si è detto. Ciò non avendo fatto, ed anzi palesandosi direttamente dagli atti di causa che un simile apporto produttivo sia da ritenersi non idoneo a questo proposito, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente facoltà per la Corte di decidere direttamente la lite, non essendovi ragione di accertamento di ulteriori fatti”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, ma ritiene che sia opportuno far seguire alla cassazione della sentenza impugnata il rinvio al giudice a quo, per nuovo esame, dovendosi pur sempre apprezzare in fatto i principi di diritto espressi da detta sentenza delle SU di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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