Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24047 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24047 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 20570-2011 proposto da:
S.F.T.

SOCIETA’

FRUTTICOLTORI

TRENTO

SCA,

C.F.02042020228, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende
2013
‘.2766

unitamente all’ avvocato VALCANOVER FILIPPO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

SAV – SOCIETA’ AGRICOLTORI VALLAGARINA VIVALLIS SCA,

Data pubblicazione: 23/10/2013

-

PANIZZA PIERA PNZPRI59A52H612B;
– intimati –

Nonché da:
PANIZZA PIERA PNZPRI59A52H612B, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

dall’avvocato SPECCHER SPERI LUISELLA, giusta delega
in atti;
controri corrente e ricorrente incidentale
contro

SAV – SOCIETA’ AGRICOLTORI VALLAGARINA VIVALLIS SCA,
S.F.T.

SOCIETA’

FRUTTICOLTORI

TRENTO

SCA,

C.F.02042020228;
– intimati –

avverso la sentenza non definitiva n. 63/2010 della
CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 11/08/2010
R.G.N. 41/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
.udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega MARESCA
ARTURO;
udito l’Avvocato SPECCHER LUISELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Vallagarina sca; a seguito della scissione della divisione del ramo
d’azienda “frutta” il suo rapporto di lavoro era stato trasferito, come
da comunicazione del 29.4.2005, alla società di nuova costituzione
SAV – Società Agricoltori Vallagarina Frutta sca; quest’ultima, in data
17.6.2005, l’aveva licenziata per giustificato motivo oggettivo.
La lavoratrice convenne in giudizio le due Società chiedendo:

il riconoscimento dell’inquadramento al secondo livello e

dell’illegittimità della riduzione del superminimo operata dal
settembre 2004, con conseguente condanna al pagamento delle
differenze retributive;

l’accertamento della invalidità del trasferimento attuato e del suo

diritto a riprendere il lavoro presso la SAV – Società Agricoltori
Vallagarina sca;

la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno

patrimoniale;

l’illegittimità del licenziamento intimatole, con conseguente

applicazione della tutela reale;
– la condanna delle convenute al risarcimento dei danni biologico,
patrimoniale e non patrimoniale causalmente riferibili ai loro illegittimi
comportamenti.

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Panizza Piera era dipendente della SAV – Società Agricoltori

Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza delle convenute, il

superiore inquadramento, al pagamento delle differenze retributive e
all’impugnazione del licenziamento, facendo applicazione della tutela
reale.
La Panizza propose appello nei confronti della SAV – Società
Agricoltori Vallagarina – Vivallis sca (già SAV – Società Agricoltori
Vallagarina sca) e della SFT – Società Frutticoltori Trento sca
(incorporante la SAV – Società Agricoltori Vallagarina Frutta sca) in
ordine alla reiezione delle domande relative al dedotto illegittimo
trasferimento del suo rapporto di lavoro (1° motivo); alla reiezione
delle domande risarcitorie svolte nei confronti di entrambe le Società
(2° motivo) e alla liquidazione delle spese.
Entrambe le appellate si costituirono resistendo al gravame; la SFT Società Frutticoltori Trento sca propose a sua volta appello
incidentale avverso l’intervenuto accoglimento dell’impugnazione del
licenziamento.
La Corte d’Appello di Trento, con sentenza dell’8.7 – 11.8.2010, non
definitivamente pronunciando, dichiarò inammissibile l’appello
incidentale, rigettò il primo motivo dell’appello principale e rimise la
causa in istruttoria, con separata ordinanza, con riferimento agli
ulteriori motivo dell’appello principale.

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Giudice adito, disattese le altre domande, accolse quelle afferenti al

territoriale ritenne quanto segue:
– correttamente l’appello nei confronti della SFT – Società
Frutticoltori Trento sca era stato notificato presso quest’ultima, quale
società incorporante, la quale, peraltro, si era costituita in giudizio
senza nulla eccepire;
– l’appello incidentale era inammissibile, siccome tardivo; ciò
perché, alla prima udienza del 15.1.2009, la causa era stata rinviata
all’udienza del 14.5.2009 a causa di un impedimento del difensore
dell’appellante e l’appello incidentale era stato proposto con la
costituzione in data 4.5.2009, quindi ben oltre i 10 giorni prima
dell’udienza fissata ex art 435 cpc, non potendosi dare rilevanza, al
fine di valutare la tempestività della proposizione del gravame, al
rinvio della causa disposto alla prima udienza su richiesta
dell’appellante e non essendovi ragioni per una rimessione in termini
dell’appellato;
– il primo motivo dell’appello andava rigettato in quanto:
prima dell’operazione di scissione i reparti cantina, frutta e latte
costituivano distinte articolazioni della società, dotate di una propria
organizzazione di mezzi ed uomini, onde tale scissione aveva
determinato il trasferimento dei relativi rami di azienda e, in
particolare, del ramo frutta alla neo costituita società;

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A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte

non era censurabile la collocazione della Panizza tra i lavoratori

Frutta sca, atteso che la lavoratrice, in quanto addetta alla
amministrazione e occupandosi dei fornitori, svolgeva mansioni
trasversali ai vari rami di azienda, sicché del tutto coerente con
l’operazione di cessione era la necessità di individuare, in funzione
della separazione dei vari rami di azienda, quello ove la stessa
avrebbe dovuto essere collocata, spettando al datore di lavoro la
scelta, in sede di trasferimento di alcuni settori produttivi, sulla
destinare dei lavoratori precedentemente adibiti a mansioni
trasversali all’uno o all’altro settore;
irrilevante, al fine di ritenere accoglibile la tesi della naturale
pertinenza delle funzioni svolte dalla Panizza al ramo cantina, era la
circostanza che l’attività svolta per tale ramo fosse, dal punto di vista
puramente numerico, più rilevante rispetto a quella svolta per il ramo
frutta, tanto più considerando che dalla prova testimoniale era
risultata l’esistenza di personale più idoneo allo svolgimento di tali
compiti e che non vi era alcuna prova che la Panizza, come invece
aveva sostenuto nei suoi scritti difensivi, avesse mai avuto
assicurazioni nel senso della sua permanenza presso la società
“madre”;
non poteva ritenersi che dal successivo illecito licenziamento da
parte della società cessionaria dell’azienda andasse tratta la
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ceduti alla neo costituita società SAV- Società Agricoltori Vallagarina

(rectius: la sua individuazione fra i lavoratori da assegnare al ramo di
azienda oggetto di cessione ) era stato illecito, in quanto avente lo
scopo, per la cedente, di ridurre l’organico e pervenire ad una
ristrutturazione senza far ricorso a licenziamenti per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo;
la dedotta esecuzione di un’operazione “in frode alla legge”, ove
riferita alla scissione societaria, appariva priva di fondamento,
considerate le finalità del tutto lecite di separare i distinti settori
produttivi precedentemente gestiti dalla stessa società;
del pari privo di fondamento appare l’assunto dell’esecuzione
dell’operazione “in frode alla legge” ove riferito alla personale
posizione dell’appellante, tenuto conto che la legittimità del
trasferimento della sua posizione lavorativa alla neo costituita
società, destinataria in seguito alla scissione del ramo di azienda
“frutta”, nel rispetto della procedura legale adottata dall’appellata,
discendeva dalla oggettiva attinenza delle funzioni svolte dalla
Panizza anche al ramo di azienda ceduto, ciò che escludeva che la
lavoratrice potesse pretenderne la declaratoria di inefficacia;
– quanto alle richieste risarcitorie avanzate dalla Panizza nei
confronti delle Società appellate (2° motivo di appello), sul
presupposto che le condotte dalle medesime tenute nel corso della
vicenda che aveva dato luogo alla scissione e la successiva
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conclusione che lo spostamento della Panizza al ramo ceduto

intimazione del licenziamento le avevano determinato uno stato

rilevarsi che:
non poteva ritenersi la illiceità della condotta della datrice di lavoro
della Panizza nel corso della fase preparatoria della scissione,
considerato che non risultava comprovato che la lavoratrice avesse
avuto garanzie circa il mantenimento della sua collocazione
lavorativa nella sede e che la soggettiva incertezza in ordine al posto
di lavoro ed alla collocazione lavorativa a seguito dell’operazione di
scissione non appariva accompagnata da comportamenti della parte
datoriale non corretti o non connotati da buona fede, posto che le
assicurazioni in ordine alla volontà di mantenere il posto di lavoro di
tutto il personale, alle quali avevano fatto riferimento i testi, non
erano certamente idonee a configurare condotte illecite nel senso
voluto dall’appellante per effetto del successivo suo spostamento al
ramo frutta;
quanto alla dedotta emarginazione della Panizza, andava rilevato
che vi avevano fatto genericamente riferimento solo il marito della
lavoratrice ed una teste, che aveva reso dichiarazioni che non
consentivano neppure a livello di prova di enucleare circostanze
specifiche, del resto mai allegate, che potessero fornite idoneo
supporto ad una richiesta risarcitoria per mobbing (essendosi la teste

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depressivo per il quale aveva fatto ricorso a cure mediche, doveva

limitata ad affermare di aver constatato che la ricorrente era stata

quanto alla successiva intimazione del licenziamento, del quale era
stata dichiarata la illegittimità, non era dubitabile che tale condotta
del datore di lavoro fosse suscettibile di provocare dei danni ulteriori
rispetto a quelli economici conseguenti alla mancata percezione
delle retribuzioni, che già avevano trovato ristoro;
avendo l’appellante fatto riferimento ad uno stato depressivo la cui
esistenza era stata confermata in primo grado dai medici che
l’avevano avuta in cura, era stata disposta consulenza medico
legale, al fine di determinare, ove possibile sulla scorta della
documentazione medica, il periodo di insorgenza della patologia e le
possibili cause, la sua incidenza percentuale sulla validità psicofisica
dell’appellante e la natura, durata e costo degli interventi terapeutici
necessari per la guarigione, l’eventuale persistenza di postumi
permanenti e infine allo scopo di verificare la pertinenza e congruità
ai fini della cura dei costi esposti;
all’esito degli accertamenti, la corte riteneva indispensabili al fine
della decisione sul motivo di gravame ottenere chiarimenti e
precisazioni dai consulenti, sia con riferimento alla individuazione
della patologia dalla quale l’appellante era affetta, sia in relazione
alla necessità di meglio individuare quali conseguenze patologiche
potevano dirsi che fossero causalmente connesse con il
9

emarginata);

licenziamento illecitamente intimato, onde la causa doveva essere

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la SFT Società Frutticoltori Trento sca ha proposto ricorso per cassazione
fondato su tre motivi.
Panizza Piera ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta
ricorso incidentale fondato su due motivi.
L’intimata SAV – Società Agricoltori Vallagarina – Vivallis sca non ha
svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la medesima
sentenza.
2. Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando
violazione degli artt. 435 e 436 cpc, si duole che la Corte territoriale
abbia ritenuto l’inammissibilità dell’appello incidentale; osserva al
riguardo che, sull’istanza di rinvio (di data anteriore al termine utile
per la costituzione degli appellati), il Presidente aveva scritto “si
provvederà al rinvio in udienza”; ciò stava a significare che, sia
formalmente che sostanzialmente, l’istanza di rinvio era stata già
accolta e che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad indicare poi in
concreto la data di rinvio dell’udienza; conseguentemente doveva
ritenersi tempestiva la costituzione effettuata con riferimento alla
data della nuova udienza.
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rimessa in istruttoria con separata ordinanza.

2.1 Osserva il Collegio che l’indicazione secondo cui si sarebbe

che la prima udienza si sarebbe tenuta (come in effetti avvenne); è
contrario al significato proprio delle parole usate nella loro
correlazione logica volervi individuare un rinvio già deciso e disposto;
tanto meno, all’evidenza, potrebbe ritenersi che fosse stato ordinato
un rinvio d’ufficio.
L’odierna ricorrente principale avrebbe quindi dovuto costituirsi nel
rispetto dei termini di legge in relazione alla data della prima udienza
già fissata; non avendolo fatto deve convenirsi per la tardività della
proposizione dell’appello incidentale.
Il motivo all’esame va quindi disatteso.
3. Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando

violazione di norme di diritto, deduce che, stante l’avvenuta fusione
per incorporazione, l’impugnazione nei confronti della Società
incorporata avrebbe dovuto essere eseguita presso il procuratore
costituito di quest’ultima, atteso che l’art. 2504 bis cc comporta la
prosecuzione del rapporto di rappresentanza e difesa in essere con
tale società.
3.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 2504 bis cc, nel

testo modificato dal dl.vo n. 6/03, nel prevedere la prosecuzione dei
rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato
quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti,
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provveduto al rinvio in udienza sta inequivocabilmente a dimostrare

risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso

organizzativo, conserva la propria identità; ove, peraltro, la società
incorporata abbia ottenuto, in epoca successiva all’entrata in vigore
dell’art. 4 del dl.vo n. 6/03, la cancellazione dal registro delle
imprese, si determina, attesa l’efficacia costitutiva del suddetto
provvedimento di cancellazione, l’immediata estinzione della società
stessa, che non può più mantenere la propria individualità, né può
far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione
attiva (cfr, Cass., n. 3820/2013).
Il principio, applicabile anche in relazione alla perdita della
legittimazione passiva della società incorporata, è pertinente alla
fattispecie all’esame, risultando dalla sentenza impugnata l’avvenuta
cancellazione a seguito della fusione.
Correttamente quindi l’appello venne notificato alla Società
incorporante.
Né è conducente l’eccezione secondo cui la notifica avrebbe dovuto
essere effettuato presso il procuratore che aveva assistito la Società
incorporata anziché direttamente alla Società incorporante, per
l’assorbente rilievo che ogni eventuale nullità della notifica (non
potendo ravvisarsi la sua inesistenza) sarebbe stata comunque
sanata dall’avvenuta costituzione della Società appellata (cfr, ex
plurimis, Cass., nn .7283/1998; 27139/2006; 6220/2007).
12

soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto

4. Con il primo motivo la ricorrente incidentale, denunciando vizio di
motivazione e violazione di plurime norme di diritto in ordine
all’intervenuto rigetto del primo motivo dell’appello principale, si
duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dei numerosi
elementi di giudizio, documentali e testimoniali, che, a suo dire,
avrebbero dimostrato l’uso arbitrario dell’art. 2112 cc e l’illegittimità
del suo trasferimento.

4.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione
non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il
merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la
sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in
parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una
nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle
emergenze probatorie.
Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della
omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi
sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito,
siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di
punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
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Anche il motivo all’esame non può essere accolto.

d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le

l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della
decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di
motivazione devono indicare quali siano gli elementi di
contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le
argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella
richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella
operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005;
15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).
Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal
giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente,
non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o
condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è
sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento,
dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le
argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis,
Cass., n. 12121/2004).
Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha svolto un iter
argomentativo esaustivo e immune da contraddizioni e vizi logici, nel
mentre nessuno degli elementi di giudizio che, secondo la ricorrente
incidentale, non sarebbero stati tenuti in debita considerazione,
14

argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire

configura una circostanza obiettiva acquisita alla causa, idonea di

certezza ad una decisione diversa da quella adottata, ossia, in altri
termini, che sia dotata di una intrinseca valenza tale da non poter
essere tacitamente esclusa dal novero delle emergenze processuali
decisive per la corretta soluzione della lite, come non si verifica per
ogni singolo indizio, segnale od indice critico, il quale per la sua
gravità o per la sinergica convergenza con altri elementi indiziari
consentirebbe, in ipotesi, al giudice di risalire alla individuazione di
un fatto ignoto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7000/1993; 914/1996;
10778/1997; 2601/1998; 1203/2000; 13981/2004).
Ne discende l’infondatezza del motivo.
5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, denunciando vizio

di motivazione e violazione di plurime norme di diritto in ordine a
quanto affermato nella sentenza impugnata, limitatamente alla
condotta tenuta dalla SAV – Società Agricoltori Vallagarina sca (oggi
SAV – Società Agricoltori Vallagarina – Vivallis sca), nell’ambito della
disamina del secondo motivo dell’appello principale, si duole che la
Corte territoriale non abbia tenuto conto dei numerosi elementi di
giudizio, documentali e testimoniali, che, a suo dire, avrebbero
dimostrato la responsabilità della parte datoriale nella causazione dei
danni lamentati.

15

per sé, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con

5.1 Deve al riguardo rilevarsi che le considerazioni della Corte

formale statuizione di rigetto del motivo per quanto svolto nei
confronti della SAV – Società Agricoltori Vallagarina – Vivallis sca,
posto che, rigettato il primo motivo di appello principale, la causa è
stata rimessa in istruttoria come da separata ordinanza

“con

riferimento agli ulteriori motivi di appello principale”.
Tuttavia, dalla lettura della motivazione, risulta esplicitato che la
rimessione in istruttoria venne disposta per la necessità di meglio
individuare quali conseguenze patologiche potevano dirsi che
fossero causalmente connesse con il licenziamento illecitamente
intimato e, quindi, solo al fine di accertare se i danni lamentati
fossero riconducibili alla responsabilità dell’altra appellata SFT Società Frutticoltori Trento sca.
Deve quindi ritenersi che la pronuncia della Corte territoriale, pur in
mancanza di una esplicita affermazione al riguardo nel dispositivo,
abbia definitivamente escluso la responsabilità della SAV – Società
Agricoltori Vallagarina – Vivallis sca e sia pertanto impugnabile al
riguardo.
5.211 motivo all’esame, ancorché ammissibile per le ragioni testé
indicate, è tuttavia infondato.
Valgono in proposito considerazioni analoghe a quelle svolte nella
disamina del primo mezzo del ricorso incidentale, risolvendosi la

territoriale qui censurate non si sono tradotte, nel dispositivo, in una

censura nella richiesta di un non consentito (in questa sede di

coincidenti con larga parte di quelle già evidenziate nel precedente
mezzo), a fronte di una motivazione coerente e priva di vizi logici.
6. Con il terzo motivo la ricorrente principale, denunciando
violazione di plurime norme di diritto, si duole che, sempre
nell’ambito della disamina del secondo motivo dell’appello
incidentale, la Corte territoriale abbia affermato che la condotta della
parte datoriale, concretizzatasi nell’intimazione di un licenziamento
illecito, sia suscettibile di provocare danni ulteriori rispetto a quelli
economici, conseguenti alla mancata percezione delle retribuzioni,
che già avevano trovato risarcimento.

6.1 Osserva il Collegio che la ricorrente principale non ha ragione,
allo stato, di dolersi di tale affermazione, poiché la stessa non si è
tradotta, neppure per implicito, in una statuizione di condanna a suo
carico, essendo stata la causa rimessa in istruttoria, come detto,
proprio per accertare se i danni lamentati fossero riconducibili alla
sua responsabilità in dipendenza del licenziamento illecito irrogato.
La carenza di un interesse attuale determina quindi l’inammissibilità
del motivo.
7. In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati.
La reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese
fra le parti costituite, mentre non è luogo a provvedere al riguardo nei
17

legittimità) riesame delle emergenze processuali (sostanzialmente

confronti della SAV – Società Agricoltori Vallagarina – Vivallis sca che

P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa le spese fra
la ricorrente principale e la ricorrente incidentale; nulla sulle spese
quanto alla SAV – Società Agricoltori Vallagarina – Vivallis sca.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013.

non ha svolto attività difensiva.

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