Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24047 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 16/11/2011), n.24047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M. e S.O., rappresentati e difesi dall’avv.

Amato Carlo e dall’avv. Marini Giuseppe, presso il quale sono

procedimento elettivamente domiciliati in Roma in via dei Monti

Parioli n. 48;

– ricorrenti –

contro

UNIRISCOSSIONI, Agente della Riscossione per la Provincia di Treviso,

Gruppo Riscossione spa, rappresentata e difesa dall’avv. CIMETTI

Maurizio e dall’avv. Alessandro Colavolpe, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma in via dei Villini n. 13/15;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale sono domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 41/05/06, depositata il 4 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

maggio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Alessandro Colavolpe per la Uniriscossione spa;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M. e S.O. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità delle cartelle di pagamento, relative ad IRPEF e ad ILOR per gli anni 1989 e 1990, emesse a seguito del passaggio in giudicato della decisione concernente il merito dell’accertamento.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

Uniriscossione, agente per la riscossione per la provincia di Treviso del Gruppo Riscossioni spa, resiste anch’esso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, rimasto estraneo al giudizio di merito, introdotto successivamente al 1 gennaio 2001 e svoltosi nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa a quella data, ed alla quale deve attribuirsi la qualità di successore a titolo particolare dello stesso Ministero (Cass., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3116).

Con il primo motivo i contribuenti denunciano, sotto il profilo della violazione di legge, l’inesistenza insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento effettuata dal concessionario a mezzo del servizio postale, per non essere stato compilato il modello di relazione di notificazione apposto in epigrafe delle stesse cartelle.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, censurano la sentenza in ordine all’insufficiente motivazione delle cartelle, alla non allegazione alle stesse degli atti citati, alla mancanza di sottoscrizione ed alla mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento.

Con il terzo motivo criticano la decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto legittime le sanzioni irrogate perchè corrispondenti a quelle applicate con i prodromici avvisi di accertamento, laddove tali sanzioni sarebbero nulle per carenza di motivazione e per erronea applicazione dei principi in tema di cumulo giuridico e di continuazione.

Il primo motivo del ricorso è infondato, in guanto per la notifica della cartella esattoriale il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 contempla, tra l’altro, un’ipotesi di notifica “diretta” – cui si è fatto ricorso nella specie -, secondo cui “la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel guai caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, penultimo comma secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione ovvero l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione” (Cass. n. 14327 del 2009).

Il secondo motivo è del pari infondato.

Quanto alla motivazione dell’atto, il giudice d’appello ha correttamente osservato che “la cartella indicava specificamente che gli importi erano dovuti a seguito della decisione della Commissione tributaria regionale emessa sull’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato il 5 dicembre 1997. Nessuna altra motivazione occorreva, considerato che le questioni di merito erano state già decise dalla sentenza”.

In ordine alla sottoscrizione dell’atto, secondo la giurisprudenza di questa Corte la cartella, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, “dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 14894 del 2008 e n. 4757 del 2009).

Nè, come è stato chiarito, “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Cass., sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722).

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il riferimento alle sanzioni è nel motivo del tutto generico, non essendo offerta dai ricorrenti alcuna indicazione in ordine alla loro specie, natura o entità.

In conclusione, il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Uniriscossioni va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Uniriscossioni.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, per il Ministero e per l’Agenzia delle entrate, ed in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, per Uniriscossioni.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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