Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24046 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24046 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 20360-2011 proposto da:
UNICREDIT

S.P.A.

C.F.

0034817010101

(quale

incorporante per fusione di BANCA DI ROMA S.P.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-R,
presso lo studio dall’avvocato FESSI ROBERTO, che la
2013
2765

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIAMMARIA FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CAPOLLI CLAUDIO C.F. CPLCLD57P14H501I, elettivamente

Data pubblicazione: 23/10/2013

domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentato e difeso dall’avvocato COLA RENATO,
giusta delega in atti;
– controri corrente –

di ANCONA, depositata il 07/06/2011 R.G.N. 1179/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale
PESSI ROBERTO;
udito l’Avvocato CACCIAMANI ENRICO per delega avv.
COLA RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 503/2011 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

rigettò il gravame proposto dalla Banca di Roma spa (oggi Unicredit
spa) avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto
l’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato al dipendente
Capolli Claudio.
La Corte territoriale, a sostegno del decisum, ritenne quanto segue:

nel gennaio 2004, in seguito a verifica ispettiva, il Capolli era

stato trasferito ad altro incarico ed era stato attivato nei suoi
confronti un procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione
della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
cinque giorni;

nel settembre 2004 era stata avviata altra ispezione, che aveva

condotto alla contestazione (il 10.12.2004) e al licenziamento (il
17.2.2005).

ai fini della preliminare valutazione sulla tempestività del

licenziamento, era necessario accertare se gli addebiti contestati per
il licenziamento fossero stati conosciuti già all’epoca della prima
ispezione, essendo intercorso, tra la prima ispezione, ed il
licenziamento in esito alla seconda, oltre un anno;

tale lasso di tempo era di per sé ingiustificabile, considerata la

ridotta dimensione della filiale, con un organico di due o tre

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Con sentenza del 27.5 – 7.6.2011, la Corte d’Appello di Ancona

dipendenti, nonché la modesta entità degli affari ad essa facenti

– opportunamente era stata disposta in primo grado la esibizione
degli atti relativi alla prima ispezione, esibizione alla quale la Banca
non aveva provveduto;
– come correttamente ritenuto dal primo Giudice, alla omissione
della esibizione doveva conseguire una presunzione sfavorevole
all’assunto della Banca, secondo cui il successivo addebito avrebbe
riguardato fatti in precedenza sconosciuti, siccome non emersi nel
corso della prima ispezione, i cui atti non erano stati esibiti nel primo
grado e neppure in grado di appello, malgrado il reiterato ordine;
– la giustificazione addotta, di un intervenuto smarrimento,
appariva assolutamente inverosimile, perché proposta soltanto in
grado di appello e, comunque, con riferimento alla importanza
intrinseca degli atti documentanti una ispezione e, in particolare, una
ispezione per cui era stata promosso un procedimento disciplinare,
conclusosi con la irrogazione di una sanzione;
– comunque, l’eventuale smarrimento non avrebbe esentato la
parte, sulla quale gravava l’onere della esibizione e, a monte, l’onere
probatorio, dalle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere
stesso;
– era inutile qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza ed alla
gravità dei comportamenti addebitati ai fini del licenziamento, non
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capo e la non particolare complessità dei fatti accertati e contestati;

essendo stata fornita prova della tempestività dell’avvio del

condotto e, neppure, della estraneità dei fatti in questione rispetto ad
un primo, e concluso, procedimento disciplinare.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la Unicredit spa
ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato
motivo e illustrato con memoria.
Capolli Claudio ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo, denunciando violazione di norme di
legge (art. 7 legge n. 300/70; artt. 421 e 437 cpc), nonché vizio di
motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale:
– abbia omesso di valutare le censure e le deduzioni in ordine alla
natura mirata e limitata della prima ispezione del 2003 e in ordine
alla circostanza che tale ispezione non aveva consentito l’emergere
di tutte le irregolarità successivamente contestate al direttore e poste
a base del licenziamento;
– abbia omesso di approfondire le suddette deduzioni fattuali
attraverso l’attività istruttoria ritualmente richiesta da essa ricorrente;
– abbia omesso di indicare i motivi per cui aveva ritenuto di
disattendere le richieste istruttorie;
– abbia fornito una motivazione solo apparente delle ragioni per le
quali ha ritenuto la tardività della contestazione e del licenziamento.
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procedimento disciplinare che al controverso licenziamento aveva

1.1 Le doglianze della ricorrente partono dal presupposto (enunciato

sarebbe stata una “ispezione mirata”, che non si era conclusa con la
predisposizione di una “relazione del tipo tradizionale, come quella
successiva del 2004”, bensì con la predisposizione di “schede
tecniche, che sono quelle che poi la Banca di Roma ha prodotto in
giudizio su ordine del giudice”;

conseguentemente, solo una

ispezione generale, quale quella poi svoltasi nel settembre 2004,
avrebbe consentito di rilevare le (ulteriori) irregolarità poste a base
del provvedimento espulsivo.
Tale impostazione difensiva non è tuttavia coerente con quanto
rilevato dalla Corte territoriale, ossia che, sempre in grado d’appello,
la mancata esibizione della relazione ispettiva era stata giustificata
con il suo smarrimento; dal che discende, logicamente, che, se era
stata smarrita (come affermato), quella relazione era stata fatta e
che gli ispettori non si erano quindi limitati a predisporre soltanto le
schede tecniche relative ad alcune specifiche irregolarità.
Correttamente quindi la Corte territoriale non ha tenuto conto delle
deduzioni poste a sostegno della precedente diversa impostazione
difensiva, dovendo quindi escludersi, al riguardo, il vizio di
motivazione.
Le prove di cui si lamenta la mancata ammissione sono del resto
prive di decisività, posto che la dedotta effettuata verifica di sette
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nell’atto d’appello, quale riportato in ricorso) che la prima ispezione

confermate dai testimoni, non avrebbero consentito di accertare
quale fosse stata la portata effettiva dell’indagine svolta quale
risultante dalla relazione (asseritamene) smarrita.
Adeguato e privi di vizi logici risulta poi il rilievo di inverosimiglianza
del preteso smarrimento di detta relazione e giuridicamente corrette
le conseguenze tratte dalla Corte territoriale dalla mancata
esibizione della stessa.
Parimenti coerente con gli elementi fattuali dedotti in causa e
immune da vizi logici risulta altresì la valutazione di merito della
Corte territoriale in ordine al difetto di tempestività della
contestazione, onde anche sotto questo profilo deve escludersi la
sussistenza di un vizio di motivazione.
3. In definitiva il motivo, nei distinti profili in cui si articola, non può
essere accolto, cosicché il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 3.050,00 (tremilacinquanta), di cui euro
3.000,00 (tremila) per compenso, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013.

conti affidati e il riscontro di alcune irregolarità, quand’anche

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