Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24046 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24046

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3651-2015 proposto da:

Z.F.M., personalmente e quale titolare della cessata

MOTORVELA di Z.F.M., L.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio

dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MADDALENA SPAGNOLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1638/2014 del TRIBUNALE di UDINE, depositata

il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Z.F.M., in proprio e quale titolare della Motorvela, proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Latisana, avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale era stata irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 3.259,81, a seguito delle contestazioni elevate dalla Guardia di finanza in esito a controllo effettuato sull’imbarcazione da diporto a vela denominata “(OMISSIS)”, nel corso del quale aveva rilevato la mancata annotazione nella licenza di navigazione dell’impiego dell’imbarcazione per l’insegnamento professionale della navigazione di diporto e per non aver tenuto a bordo, in originale o in copia, il relativo contratto di locazione, deducendo la tardività dell’emanazione del provvedimento impugnato, decorso il termine di 90 giorni per l’irrogazione della sanzione, stabilito dal D.M. n. 124 del 2003 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il giudice adito, nella resistenza della Capitaneria di Porto di Montefalcone, che assumeva trattarsi di provvedimento che poteva essere emesso entro il termine di prescrizione quinquennale, con sentenza n. 66/2012, depositata il 10.07.2012, accoglieva l’opposizione e per l’effetto annullava l’ordinanza-ingiunzione, ritenendo che, pur avendo il termine di 90 giorni stabilito dal D.M. natura ordinatoria, nessuna motivazione era stata addotta dalla P.A. a sostegno del suo superamento.

In virtù di rituale appello interposto dalla Capitaneria di Porto di Montefalcone, il Tribunale di Udine, nella resistenza della Z., con sentenza n. 1638/2014, depositata il 5.12.2014, accoglieva il gravame e in riforma della decisione impugnata, respingeva l’opposizione e per l’effetto confermava l’ordinanza-ingiunzione, rilevando che, in mancanza di alcuna declaratoria di perentorietà del termine di 90 giorni, il suo superamento non determinava l’estinzione del potere sanzionatorio e l’illegittimità della relativa ordinanza.

Per la cassazione della citata sentenza ricorre la Z. sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, scaduto il termine ex art. 370 c.p.c., ha presentato “Atto di costituzione”.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, del D.M. 18 aprile 2003, n. 124, dell’art. 152 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere il Tribunale ritenuto che il termine di conclusione del procedimento previsto dal citato D.M. sia di natura ordinatoria e comunque non sia tale da escludere che il potere sanzionatorio si esaurisca solo con il decorso dei cinque anni necessari per la maturazione della prescrizione) e che il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981 nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere il Tribunale escluso la nullità dell’ordinanza-ingiunzione, pur in assenza di una motivazione specifica) – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa – sono manifestamente infondati.

Deve, in proposito, richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende aderire, alla stregua del quale la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (v. Cass., Sez. Un., n. 9591 del 2006, e le successive sentt. n. 14890 e n. 24436 del 2006, n. 9644, n. 9859, n. 16859, n. 17625 del 2007). In tale contesto deve poi rilevarsi che, per le sanzioni amministrative previste nel regolamento di attuazione recante integrazione al D.M. trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi si è espressamente previsto dal D.M. 18 aprile 2003 il termine di novanta giorni (poi esteso a centoventi) tra l’accertamento della inosservanza e la notifica dell’atto di contestazione degli estremi della violazione quale limite ragionevole di tempo, previsto nell’interesse degli incolpati, entro il quale il procedimento sanzionatorio, secondo le finalità perseguite dalla norma, dovrebbe concludersi. Quindi non un termine perentorio, ma sistema di garanzie che viene delineato attraverso la previsione di procedimento scandito in fasi, da compiersi nel rispetto delle cadenze temporali, con il conseguente sviluppo di un’attività complessa che si è ritenuto evidentemente di non contenere entro limiti temporali predeterminati di decadenza. E nel medesimo senso si è espressa la sentenza di questa Corte, n. 9316 del 2009, invocata dalla ricorrente. Di qui anche la non necessità di una specifica motivazione riguardo ai tempi del procedimento per elevare la contestazione;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la condanna alle spese della parte soccombente, anzichè la compensazione, nonostante la complessità della materia e i recenti mutamenti di orientamenti) è anch’esso manifestamente infondato, poichè in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 16 marzo 2006, n. 5828), ipotesi che non riguarda palesemente il caso di specie.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese in difetto di difese da parte dell’Amministrazione.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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