Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24045 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16809/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.A. COSTRUZIONI DI A.M. E C. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 691/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 16/01/2015 e depositata il

26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, del D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 29 e degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per non avere la C.T.R. provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società intimata ( A.M., i cui ricorsi erano stati “trattati contemporaneamente”, e I.N., che non aveva proposto ricorso) nonostante ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in ragione dell’automatica imputazione del reddito sociale ai soci (art. 5, T.U.I.R.).

2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo, proposto per “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, art. 28, commi 3 e 4 e art. 54-bis, comma 2, lett. B” (per avere la C.T.R: ammesso la compensazione di un credito IVA maturato nell’anno 2006 con ulteriori debiti IVA accettati per le annualità 2007 e 2008, nelle quali però la società aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi).

3. Invero, il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci poggia sulla automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass. n. 20075/14); e ciò vale anche in ipotesi di contestuale contestazione, come nel caso di specie, di lrap ed Iva (Cass. SU n. 10145/12; Cass. 5844/16, 26102/15, 13767/12, 6935/11, 12236/10).

4. Ove la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sia rilevata nè dal giudice di primo grado (con conseguente integrazione del contraddittorio, o riunione dei processi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 29), nè da quello d’appello (con conseguente rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio, ex art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit.) in sede di legittimità va disposto, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro), con rinvio della causa al giudice di prime cure, ex art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., SU nn. 3678/09, 14815/08; Cass. sez. 5, nn. 26071/15, 18127/13, 23096/12, 5063/10, 138825/07). Nel caso di specie, non avendo il giudice d’appello provveduto alla riunione con i ricorsi proposti dal socio accomandatario A.M. nè all’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio I.N., va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e disposta la sua rinnovazione ab origine, con rinvio al giudice di prime cure.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale, per l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio. Dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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