Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24045 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24045 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 18297-2011 proposto da:
VANDO BATTAGLIA S.R.L. C.F. 01370870469, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata, in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato CHILOSI RICCARDO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2750
m

contro

ROSSI UMBERTO, C.F. RSSMRT56R19A560Q elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato

CARLUCCIO-PARDINI

STUDIO

LEGALE,

Data pubblicazione: 23/10/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato NENCINI FRANCO,
giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 20/01/2011 R.G.N. 620/2009;

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’inammissibilità per conciliazione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG n 18297/2011

Vando Battaglia srl / Rossi Umberto
1 VFTO DIRITR)

rilevato :
che con sentenza depositata il 20 gennaio 2011 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della

sentenza del Tribunale di Lucca, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo intimato dalla società Vando Battaglia Srl al dipendente Umberto Rossi con

che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con ricorso basato su
due motivi;
che il Rossi si è costituito depositando controricorso ;
che successivamente le parti congiuntamente hanno depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il
verbale di conciliazione del 9/9/2013 da cui risulta che esse hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a
tutti gli effetti di legge;
che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui
è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed
in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez.
unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che le spese del presente giudizio devono essere compensate stante l’esito del giudizio e l’esplicita
volontà manifestata dalle parti di definire , con le modalità indicate nel verbale di conciliazione, ogni
questione ancora pendente .

P.Q.NI.
LA CORTI’:

Dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate .
Così deciso in Roma, il 2/10/2013
I.’estensore

Il Presidente

ordine di reintegra e di risarcimento del danno;

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