Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24045 del 12/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.12/10/2017), n. 24045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12446-2016 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato presso il proprio
studio in ROMA, LARGO ARRIGO VII n.4, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
CATANZARO, depositata il 06/04/2016, emessa sul procedimento
iscritto al n. 6484/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale SGROI Carmelo, che, visti gli artt.
42 segg. c.p.c., chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di
Catanzaro.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’avv. B.A. promosse azione esecutiva nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria innanzi al Tribunale di Catanzaro per il credito di Euro 1.283,61 mediante espropriazione del credito nei confronti del terzo Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.. All’udienza del 5 aprile 2016 il creditore procedente, stante la dichiarazione negativa del terzo, chiese disporsi giudizio di accertamento del terzo ed il Giudice dell’esecuzione dichiarò l’incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Reggio Calabria, luogo della sede del debitore esecutato, ed operando il criterio della sede del terzo debitore ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., comma 1, stante il richiamo all’art. 413 c.p.c., comma 5, per il caso di pubblica amministrazione datrice di lavoro, mentre nella specie il credito era relativo a forniture commerciali.
Ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’avv. B.A.. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Con l’istanza di regolamento si osserva che il richiamo all’art. 413 c.p.c., comma 5, è da riferire alle pubbliche amministrazioni elencate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1 come si intende dai lavori preparatori e dalla ratio della norma, sicchè riduttivo è il riferimento alla pubblica amministrazione quale datrice di lavoro.
Diversamente da quanto concluso dal pubblico ministero il ricorso è inammissibile.
Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità è proponibile solo l’opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. n. 16292 del 2011, n. 21655 del 2015 e n. 20486 del 2016).
Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio della controparte.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017