Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24044 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 30/10/2020), n.24044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7394-2014 proposto da:

CILIBERTO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIO FANTACCHIOTTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RIZZUTI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAGLIANO

SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA GENTILE,

rappresentata e difeso dall’avvocato GIANCARLO GENTILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2013 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di ricorso della società Ciliberto spa erano impugnate una serie di cartelle, concernenti ritenute alla fonte, iva, Irpef, Invim, diritti iscrizione albi e registri camerali, contributi previdenziali la Commissione provinciale di Crotone rilevando che le cartelle indicate non risultavano notificate, accoglieva il ricorso per le cartelle di natura tributaria mentre dichiarava il difetto di giurisdizione per le cartelle inerenti a rapporti non tributari.

A seguito di appello dell’Equitalia sud, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro con sentenza nr. 232/01/2013, tenuto conto dei documenti prodotti nel grado, accertava che una parte delle cartelle risultavano ritualmente notificate (vedi elenco pagina 5 sentenza di secondo grado) mentre per le altre cartelle non vi era la prova della notifica, confermando anche la statuizione circa il difetto di giurisdizione.

Propone ricorso in cassazione la società Ciliberto Spa affidandosi a tre motivi così sintetizzabili:

1) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, con grave pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente anche in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

2) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, anche in relazione a n. 4 notifiche di cartelle non impugnate dal ricorrente in primo grado.

3) Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4.

Si costituiva con controricorso Equitalia sud chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o infondato.

Nel corso del giudizio di Legittimità si costituiva nuovo difensore per la ricorrente che si riportava ai motivi già proposti, e in data 20-62019 depositava memoria ex art. 378 c.p..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce che non potesse essere depositato in appello la prova della notifica delle cartelle, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, sia art. 58 che art. 57.

Il motivo è infondato.

Costituisce, un orientamento ormai pacifico e consolidato di questa Corte quello secondo cui “nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cass. sent. n. 27774/2017). In definitiva il rigetto del motivo d’impugnazione riposa sulla chiara lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, che abilità alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna, sottoponendo a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cass. n. 22776/2015) interpretazione che segue il tracciato logico giuridico della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 0199 del 2017 che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.

Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce che il giudice abbia, anche, preso in considerazione quattro cartelle non impugnate dal ricorrente dichiarando che le stesse erano state ritualmente notificate e non appellate. Tale motivo è inammissibile.

Va preliminarmente evidenziato, che “L’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questio- ne giuridica.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12637 del 19/05/2008, Rv. 603219 – 01). Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, va rilevato d’ufficio che il contribuente non ha interesse ad impugnare un capo di domanda che, in concreto, non lo vede soccombente in quanto non avendo, come affermato, proposto ricorso avverso tali cartelle implicitamente e chiaramente deduce che le stesse siano divenute definitive, ed identico risultato si rinviene nel capo impugnato, in cui si perviene comunque alla definitività della cartella per effetto del rigetto del ricorso avverso tali cartelle. La denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass. 12 dicembre 2014, n. 26157), con l’ovvia conseguenza che la parte che propone ricorso per cassazione ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato.

Con il terzo motivo la parte ricorrente assume che ai fini della validità della notifica non era sufficiente il solo deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella. Tale motivo non supera il limite della autosufficenza nella parte in cui deduce la mancata produzione dell’originale e la mancanza della cartella nella raccomandata. La parte ricorrente nel caso non riproduce nel ricorso in quale parte della comparsa di costituzione in appello abbia dedotto la non corrispondenza tra la copia e originale e la mancanza della cartella nella raccomandata di cui all’avviso di ricevimento depositato e ciò non consente alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. n. 17049 del 2015). Proprio perchè è indispensabile la conoscenza puntuale della difesa svolta in appello il ricorrente non può limitarsi genericamente alla illustrazione della censura ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare sia che non si trattava di difesa nuova sia la sua specificità (Cass. n. 22880 del 2017). Per giurisprudenza pacifica, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010).. Pertanto l’unico punto da esaminare riguarda la sufficienza del deposito dell’avviso di ricevimento per dimostrare l’avvenuta notifica. Con riguardo a quest’ultimo punto si deve ribadire che la relata di notificazione della cartella di pagamento, in base ai modelli ministeriali approvati, riporta il numero della cartella stessa e quindi La Corte intende dare continuità al principio già affermato “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”: cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235, nonchè Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione. Pertanto considerato che la CTR ha valutato l’avviso di ricevimento in conformità della normativa che ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, penultimo comma, prevede che la prova della notifica della cartella avvenuta a mezzo posta deve avvenire attraverso il deposito della ricevuta di ritorno, il motivo va respinto.

In ultimo va evidenziato che il ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. non si è limitato ad illustrare i motivi di gravame già proposti ma ha anche sollevato inammissibilmente nuovi temi di indagine.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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