Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24044 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11712-2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE FORGIONE;

– ricorrente –

Contro

GENERALI BUSINESS SOILUTIONS S.P.A., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2130/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

F.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino A.A. e Toro Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento del danno subito in occasione di sinistro stradale. Il Tribunale adito (dapprima con sentenza non definitiva ascrisse la responsabilità all’attore nella misura del 65% e, successivamente, sulla base della percentuale di responsabilità riconosciuta, condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 37.099,91. Propose appello F.F. e con sentenza di data 1 aprile 2015 la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente l’appello, attribuendo all’ A. il contributo causale nella produzione del sinistro nella misura di due terzi ed all’appellante nella misura di un terzo, condannando gli appellati in solido al pagamento della somma di Euro 71.200,22 oltre interessi.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui interessa, che l’ A., alla guida di veicolo che, provenendo da corsia di accelerazione si stava immettendo nel flusso di circolazione, non aveva osservato l’obbligo di dare la precedenzale – l’inosservanza di tale obbligo era la prima causa dell’urto con prevalente efficacia causale nella produzione del danno. Aggiunse, quanto alla violazione dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza da parte del F., che, trattandosi di dispositivo destinato a trattenere il corpo legato al sedile, evitando la proiezione al di fuori dell’abitacolo, il solo fatto che tale evento si fosse verificato dimostrava che la cintura non era stata indossata e che comunque il primo giudice aveva “fondato la decisione sull’osservazione delle risultanze fotografiche, sull’esame delle considerazioni dei verbalizzanti, sulle modalità dell’uscita dal veicolo attraverso il parabrezza, sulla natura delle lesioni riportate, quindi su una molteplicità di elementi seri, precisi e concordanti”.

Ha proposto ricorso per cassazione F.F. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054,1227 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il mancato uso della cintura di sicurezza avrebbe potuto essere valutato dal giudice di appello solo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, ai fini della riduzione della misura del risarcimento del danno e che pertanto l’onere della prova era a carico del danneggiante, che non aveva fornito alcuna prova. Aggiunge che la motivazione è insufficiente e contraddittoria perchè il giudice di appello dapprima ha escluso il contributo causale del ricorrente nella causazione del sinistro, ritenendo la responsabilità esclusiva della controparte, e poi ha riconosciuto una sua responsabilità per il mancato uso delle cinture di sicurezza, confondendo i commi 1 e 2 dell’art. 1227.

Il motivo è inammissibile. La censura si basa su due sub-motivi, l’uno per violazione di legge e l’altro per vizio motivazionale. Muovendo dal primo sub-motivo, si denuncia l’errata qualificazione della condotta del danneggiato per avere il giudice di merito valutato il mancato uso della cintura di sicurezza ai sensi del comma 1, anzichè ai sensi dell’art. 1227, comma 2. La censura mira all’affermazione dell’onere della prova a carico del danneggiante ed al riconoscimento del mancato assolvimento di tale onere.

Premesso che la valutazione in ordine all’assolvimento dell’onere della prova compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale, va osservato che, avendo il giudice di merito ritenuto che risulta provata l’inottemperanza all’obbligo dell’uso della cintura di sicurezza, la questione se tale condotta sia qualificabile ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’art. 1227 è puramente astratta, non conseguendone alcuna conseguenza dal punto di vista pratico. La regola dell’onere della prova è una regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980). Il ricorrente avrebbe avuto interesse ad impugnare la decisione, denunciando la falsa applicazione dell’art. 1227, comma 1, in mancanza del riconoscimento da parte del giudice di merito dell’esistenza di elementi idonei a provare la circostanza del mancato uso della cintura di sicurezza, in modo da porre a carico del danneggiante le conseguenze dell’assenza di prova della circostanza, ai sensi del comma 2 disposizione citata. Avendo invece il giudice di merito desunto dalle risultanze processuali che la prova positiva della circostanza sussisteva non ha interesse il ricorrente ad impugnare la qualificazione operata dal medesimo giudice di merito (peraltro coerentemente a quanto affermato da Cass. 11 marzo 2004, n. 4993, sia pure in un caso in cui l’inosservanza dell’obbligo era da parte del trasportato: “l’omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno” – ed invero, incidendo il profilo del non uso delle cinture di sicurezza sul danno-evento, e dunque sulla causalità materiale, è l’art. 1227, coma 1 a venire in rilievo).

L’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (fra le tante Cass. 25 giugno 2010, n. 15353).

Ove si ravvisi comunque un interesse nella proposizione della censura, quest’ultima resterebbe generica in quanto il ricorrente non spiega perchè collocando la vicenda sul versante del secondo comma dell’art. 1227 l’esito del giudizio sarebbe stato diverso una volta che il giudice di merito abbia accertato in fatto che la cintura di sicurezza non era stata indossata.

Tanto si osserva non senza che rivelarsi come, discutendo del danno evento, l’evocazione del comma 2 è inconferente. Passando al secondo sub-motivo, la denuncia di vizio motivazionale risulta formulata in base alla disposizione previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il ricorrente denunciato l’omesso esame di fatto decisivo e controverso. La censura muove inoltre da un’errata identificazione della ratio decidendi, avendo il giudice di merito affermato che l’inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ha avuto una prevalente efficacia causale nella produzione del danno, con ciò riconoscendo che l’efficacia non era stata esclusiva.

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione delle parti intimate al giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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