Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24043 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 30/10/2020), n.24043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17331-2013 proposto da:

DENVER SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VIGNA FABBRI 29,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCANTONIO BORELLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito della revisione delle dichiarazioni doganali effettuata dalla Dogana di Genova nei confronti della Denver, erano recuperati i maggiori diritti, non spettando l’esenzione antidumping non avendo assemblato i prodotti importati. Sia in primo grado che in appello era accolto il ricorso della società Denver. A seguito di impugnazione da parte della Dogana la Suprema Corte (sent. n. 19824/2009) cassava la sentenza della commissione tributaria regionale di Genova per difetto di motivazione.

In sede di rinvio la commissione regionale della Liguria dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia.

Avverso tale ultima sentenza propone ricorso in cassazione la Denver per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè vizi di motivazione.

Si costituiva l’agenzia delle Dogane che assumeva l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il gravame la ricorrente sostanzialmente deduce: la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizi di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La prima doglianza appare inammissibile.

Per quanto è dato comprendere, secondo il ricorrente il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto affermato nella sentenza n. 19824/2009. Invero nella pronuncia de qua il giudice di legittimità, dopo un ampio excursus sulla legislazione daziaria comunitaria, aveva affermato che “erano state predisposte una serie di misure – antecedenti, concomitanti e successive alla attività di importazione – atte a prevenire il verificarsi di condotte elusive della normativa antidumping in materia. La Suprema Corte aggiungeva che “al cospetto di siffatta disciplina specifica, troppo semplicistico era stato il ragionamento dei giudici di appello che – pur prendendo atto che un certo quantitativo di pezzi importati in esenzione dalla Denver (cambi per biciclette)non si trovava più nella disponibilità materiale di quest’ultima in quanto consegnato a terzi (non esentati) – ha escluso che si fosse comunque in presenza di una cessione in quanto i documenti di trasporto certificavano un titolo diverso da quello comportante il trasferimento di proprietà (che avrebbe determinato l’assoggettamento della merce al regime daziario di competenza). La Commissione regionale del primo giudizio di appello si era limitata, in pratica, a considerare superata la presunzione di cessione stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 (il quale stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati, o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività salvo che sia dimostrato che i

beni stessi (lett. b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato…) facendo leva sulla mera circostanza che la consegna risultava dichiarata “in conto lavoro” e ritenendo ininfluente l’esigenza di provare l’avvenuta restituzione dei beni consegnati per spettare, semmai, all’Amministrazione finanziaria fornire la prova contraria. La sentenza di legittimità censurando la sentenza impugnata, concludeva affermando che la regolamentazione “domestica” va interpretata e dimensionata alla “struttura rafforzata” di prevenzione delle frodi comunitarie cui sono rivolti proprio quegli accorgimenti probatori di portata globale che impongono la conservazione – per i controlli della Commissione – di tutta la documentazione e delle prove pertinenti relative alle consegne ed all’impiego dei pezzi importati in esenzione. Consegue come il rispetto effettivo e non formale del principio comunitario comporta che non possa esaurirsi la prova in un semplice adempimento cartolare quale quello di compilazione del DDT ma richieda un puntuale riscontro del contenuto esatta della causale, della progressività della numerazione e di quant’altro da raffrontare alle evidenze contabili dell’impresa che consenta di attribuire sufficiente grado di certezza all’effettivo utilizzo per lo scopo dichiarato dei componenti importati in esenzione che, dopo la permanenza temporanea presso terzi per l’assemblaggio, avrebbero dovuto essere restituiti alla committente.

Pertanto non può dirsi che la sentenza impugnata abbia stravolto il principio diritto affermato in sede di rinvio. La sentenza impugnata sostanzialmente e chiaramente ha ritenuto che il contribuente non ha dato prova che la merce importata fosse stata utilizzata nell’ambito del fine per cui era stata concessa l’esenzione antidumping, come imponeva la sentenza di rinvio ritenendo a tale scopo insufficiente solo il documento di trasporto con la dicitura in conto lavorazione.

Con la seconda doglianza la parte assume che nel giudizio di rinvio non erano state esaminate varie prove che avrebbero dovuto portare ad un diverso risultato ed in grado di vincere la presunzione di vendita. Tale doglianza non supera il limite della autosufficienza in quanto la parte omette di specificare quali prove erano state allegate in precedenza da cui trarre che i beni in questione erano stati utilizzati in conformità della finalità connessa all’esenzione, una volta accertato che non erano più in azienda. Inoltre neppure indica quali argomentazioni erano state sollevate nei gradi di merito in riferimento al principio sancito della Suprema Corte, al fine di valutarne o meno la novità. Nè appare sufficiente ai fini predetti la circostanza dedotta che i documenti probatori erano acquisiti con il processo verbale di constatazione della G. F., senza specificarli ed indicarne il contenuto. Del resto appare quantomeno estemporaneo affermare che la prova della legittimità del proprio operato fosse inserita nel processo verbale da cui era scaturita la contestazione della elusione fiscale.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado liquidate in Euro 3100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussitenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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