Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24043 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10122-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona de rappresentante della direzione

Regione Lazio – Responsabile Contenzioso Regionale elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA n.85, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA PAOLETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.B.C., ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20659/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.B.C. propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento emessa per violazione al Codice della strada. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il C.B.. Con sentenza di data 15 ottobre 2015 il Tribunale di Roma rigettò l’appello, ritenendo non dovuta per le sanzioni per violazione al Codice della strada la maggiorazione prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3 con condanna in solido al pagamento delle spese processuale di Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale.

Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6 febbraio 2017, n. 3105; 7 febbraio 2017, n. 3154; 11 luglio 2016, n. 14125). Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 346 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24 e 25, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, non potendo intervenire l’agente della riscossione sul piano della legittimità del titolo esecutivo sottostante il ruolo consegnatogli dall’ente impositore, non può essergli imputata alcuna soccombenza, anche ai fini delle spese processuali.

Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, perchè insieme con il ricorso non è stata depositata copia autentica della sentenza.

Prevede, fra l’altro, il D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16 – bis, comma 9-bis: “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale”. La copia della sentenza è stata estratta con modalità telematica, ma manca dell’attestazione di conformità da parte del difensore della conformità della copia estratta al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico.

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione della parte intimata al giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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