Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24042 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 12/06/2019, dep. 30/10/2020), n.24042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4670 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

New Trading s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Stiscia per procura

speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Regina Margherita, n. 176/B/2 presso rag. Vincenzo Castellano;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale

dello stato, presso i cui ufficio in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, sono domiciliati;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.

371/04/2012, depositata in data 25 giugno 2012;

udita la relazione svolta in camera di consiglio del 12 giugno 2019

dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della pronuncia del giudice di appello si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di New Trading s.r.l. un avviso di accertamento, relativamente all’anno di imposta 2005, con il quale aveva ritenuto non deducibili i costi in quanto relativi ad operazioni inesistenti e aveva, inoltre, recuperato l’Iva non addebitata dalla ditta Erre di R.E. in quanto era risultato che alla stessa non poteva essere riconosciuta la qualifica di esportare abituale, applicando, inoltre, la sanzione per tardiva comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento ricevuta; avverso il suddetto atto impositivo New Trading s.r.l. aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino che lo aveva rigettato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello; in particolare ha ritenuto che: non era fondato il motivo di appello relativo alla incompetenza della Direzione regionale a compiere l’attività istruttoria, posto che tutte le attività erano state svolte nei confronti della contribuente dall’amministrazione finanziaria competente; nel merito, la pretesa era fondata, in quanto, se da un lato la ricostruzione compiuta dall’Agenzia delle entrate era ineccepibile in quanto fondata su un quadro indiziario idoneo a far presumere che le operazioni erano inesistenti, gli elementi di prova contrari offerti dalla contribuente non erano esaustivi ed idonei a confutare le ragioni dell’accertamento;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso New Trading s.r.l. affidato a quattro motivi, cui resistono il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze: che la legittimazione spetta, in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di operatività della disciplina; con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3, abrogato dal D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23, lett. p), per non avere la CTR ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso su segnalazione della Direzione regionale;

il motivo è infondato;

lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata, che si fonda sulla circostanza che l’intera attività istruttoria e la successiva emissione del provvedimento impugnato è stata compiuta dall’amministrazione finanziaria competente;

in particolare, la sentenza ha precisato che dalla Direzione regionale è pervenuta la segnalazione ad avviare la verifica mirata e, successivamente, l’amministrazione finanziaria competente ha provveduto a redigere il processo verbale di constatazione dell’11 aprile 2008 ed a emettere il successivo avviso di accertamento; pertanto, la sentenza ha escluso che la Direzione regionale avesse provveduto a compiere attività istruttoria, avendo solo segnalato la necessità di procedere ad una verifica mirata;

va precisato, a tal proposito, che a seguito della istituzione delle Agenzie fiscali, la normativa positiva ha soppresso solo i poteri di accesso, ispezione e verifica da parte delle Dilezioni Regionali, restando alle stesse “funzioni decentrate di programmazione, coordinamento, indirizzo e vigilanza rispetto ai dipendenti uffici periferici”;

la L. n. 358 del 1991, art. 7, comma 13, specifica che le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all’esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 (Centro Servizi, Ufficio delle Entrate, Ufficio dei Territorio);

l’abrogazione, quindi, operata dal D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23, della previgente disposizione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, ha comportato che gli atti istruttori e di accertamento devono essere compiuti dalle direzioni provinciali, ma, in questo ambito, non può essere ricondotta la mera attività di segnalazione operata dalla Direzione regionale, come nella fattispecie;

la pronuncia censurata è quindi conforme alla suddetta linea interpretativa, con conseguente infondatezza del presente motivo di ricorso;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 per non avere la CTR esplicitato il ragionamento logico che lega il fatto noto ed il fatto ignorato e per non essersi fondata su fatti noti al fine di procedere al procedimento logico inferenziale della sussistenza del fatto non noto, non potendosi considerare fatti noti le notizie acquisite da un atto non allegato e redatto da organo incompetente;

il motivo è inammissibile;

la sentenza impugnata ha motivato sulla questione della legittimità dell’avviso di accertamento facendo riferimento al complessivo quadro indiziario posto a base della pretesa impositiva e alla non idoneità degli elementi probatori prospettati dalla ricorrente al fine di contrastarne la valenza indiziaria ed ha ritenuto che, se gli elementi presuntivi sono gravi, precisi e concordanti, è onere della controparte dare prova idonea a contrastare la valenza probatoria delle presunzioni;

con il presente motivo, parte ricorrente fa solo una generica contestazione al passaggio motivazionale della sentenza censurata che si è espressa sul punto, lamentando la mancata valenza indiziarla di fatti acquisiti da un atto non allegato e redatto da organo competente, senza tuttavia specificare compiutamente il contenuto del suddetto atto, tenuto conto del fatto che, secondo quanto considerato in sede di esame del primo motivo di ricorso, la pronuncia censurata ha chiarito che la Direzione regionale aveva solo dato impulso all’avvio della successiva attività istruttoria;

inoltre, va osservato che le ragioni della ritenuta legittimità della pretesa hanno trovato fondamento nel complessivo quadro indiziario indicato nell’atto impugnato e preso in considerazione dal giudice del gravame, senza che sul contenuto del medesimo e sugli elementi presuntivi in esso indicati parte ricorrente abbia fatto alcuno specifico riferimento al fine di consentire a questa Corte di verificare la eventuale non corretta applicazione dei principi in materia di procedimento inferenziale di accertamento del fatto ignoto;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39), comma 1, lett. d), in quanto diversi erano i fatti non contestati da cui potere evincere che la società Irpinia Market Center s.r.l. appariva soggetto, almeno con riferimento ai rapporti commerciali intrattenuti con la ricorrente, in regola dal punto di vista contabile, non potendosi ritenere sussistente una responsabilità per eventuali omissioni addebitali al soggetto fornitore, anche tenuto conto del fatto che la fattura, di per sè, è documento idoneo a documentare il costo;

il motivo è inammissibile;

il principio di non contestazione, richiamato dalla ricorrente con specifico riferimento alla previsione di cui all’art. 115, c.p.c., implica che certi fatti, ove non contestati, possono essere assunti dal giudice a fondamento della decisione;

l’incidenza nella presente controversia del principio in esame è, tuttavia, da escludersi;

la esistenza degli assegni e della documentazione contabile, cui la ricorrente fa riferimento con il presente motivo di censura, non è stata esclusa dal giudice del gravame, il quale, tuttavia, ha ritenuto che gli stessi non potessero avere rilevanza al fine di contrastare il quadro probatorio presuntivo posto a base dell’avviso di accertamento;

va, infatti, evidenziato che, secondo questa Corte, in materia di indebita detrazione delle fatture (ma applicabile anche al caso di specie) qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428);

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per omessa pronuncia sulla mancanza della violazione di cui al D.L. n. 746 del 1983, art. 1, lett. c);

il motivo è fondato;

va, in primo luogo, evidenziato che il presente motivo di ricorso non correttamente indica, quale previsione normativa di riferimento, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto, stante la lamentata omissione di pronuncia sulla questione, deve inquadrarsi la ragione di censura nell’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

ciò precisato, va evidenziato che nella sentenza oggetto di censura viene precisato che la contribuente aveva prospettato, in sede di appello, oltre che il motivo relativo alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, anche tutti gli altri motivi già esposti nel ricorso, in particolare quello relativo alla insussistenza della violazione di cui al D.L. n. 746 del 1983, art. 1, lett. c); sulla suddetta questione, che ha una valenza autonoma rispetto ai motivi esaminati dal giudice del gravame, in quanto attiene alla diversa questione della non applicabilità della sanzione in caso di omessa tempestiva trasmissione della lettera di intento ricevuta dal cessionario, non vi è stata pronuncia, con conseguente violazione della previsione di cui all’art. 112, c.p.c.;

in conclusione, il primo motivo è infondato, il secondo e il terzo inammissibili, è fondato il quarto motivo, con conseguente cassazione della sentenza per il motivo accolto e rinvio alla commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

dichiara infondato il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo e il terzo, accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata per il motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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