Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24042 del 24/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12969-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA ((OMISSIS)), in persona del Ministero pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’, 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GULLO, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA MAGARAGGLA

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2652/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

emessa il 4/11/2014 e depositata il 9/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza dell’8/6/2011 il Tribunale di Brindisi ha accolto, nei limiti dell’eccepita prescrizione, il ricorso proposto da C.G. – già dipendente NATO ((OMISSIS)) transitata al Ministero della Giustizia ex L. n. 98 del 1971, in posizione B1 inteso ad ottenere la declaratoria del diritto all’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo del beneficio, previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, dell’1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno di servizio o frazione prestato presso l’organismo militare. La Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame del Ministero e confermato la pronunzia impugnata osservando che: – sia l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1931 del 6/12/2000), sia il Consiglio di Stato (sez. 4, 28/12/2006 n. 8008) avevano affermato la natura retributiva dell’indennità integrativa speciale in linea con quanto ritenuto da Corte cost. 243/93; – nel contratto collettivo 1998/2000 l’i.i.s. era ricompresa nella retribuzione come voce singola non conglobata, laddove l’art. 20 del c.c.n.l. comparto Ministeri sottoscritto il 16/6/2003 aveva invece innovato la disciplina in tema prevedendo che l’i.i.s. dovesse essere inglobata nello stipendio tabellare assunto come base di computo. Riteneva che la circostanza per la quale a decorrere dall’1/1/2003 l’indennità, alla stregua dell’art. 20, comma 3, del contratto di comparto, non fosse più corrisposta come voce, ma componesse il trattamento retributivo, non determinava il mutamento della natura giuridica dell’attribuzione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero con unico motivo di impugnazione.

C.G. resiste con controricorso.

Con l’unico motivo il Ministero deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il riferimento nel testo della norma ad una percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in godimento al momento dell’assunzione del personale di cui alla L. n. 98 del 1971 ed alla L. n. 596 del 1979, alle dipendenze dello Stato indica chiaramente che il beneficio doveva essere determinato in relazione allo stipendio tabellare alla data dell’assunzione in servizio presso il Ministero. Essendo stata assunta la C. in epoca anteriore (2.12.2002) rispetto all’inglobamento dell’i.i.s. nello stipendio tabellare, avvenuto con il C.C.N.L. 2002/2005, art. 20, comma 3, compatto Ministeri, sottoscritto il 16/1/2003 con decorrenza dall’1/1/2003, sostiene che il nuovo meccanismo introdotto con tale decorrenza non poteva influire sulla quantificazione del beneficio invocato, da calcolarsi al momento dell’assunzione prendendo a base esclusivamente lo stipendio tabellare a tale data.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce dei recenti precedenti di questa Corte intervenuti in vicende del tutto analoghe (cfr. Cass. 8/4/2016, nn. 6962 e 6963/2016; Cass. 11 aprile 2016, nn. 7086, 7087, 7088, 7089, 7090).

Si controverte del diritto della controricorrente, già dipendente della Nato, assunta in data 2 dicembre 2002 presso il Ministero della Giustizia, al beneficio economico previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5, (recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie), secondo il quale “Il servizio prestato dal personale di cui alla L. 9 marzo 1971, n. 98, e alla L. 23 novembre 1979, n. 596, alle dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano nell’ambito della Comunità atlantica, dà titolo ad un beneficio pari all’1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è stato assunto alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, con le modalità previste dal D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, art. 2”. L’interessata rivendica, nello specifico, l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo di detto beneficio, che il Ministero ritiene, invece, non consentita in base al tenore della norma invocata.

Deve rilevarsi che l’i.i.s., istituita nel 1959, era una delle componenti della retribuzione dei dipendenti del comparto ed è rimasta espressamente distinta dalle altre fino al 31 dicembre 2002, poichè inglobata nello stipendio tabellare solo a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Alla data del 2 dicembre 2002, di assunzione della controricorrente, il C.C.N.L. 1998/2001, all’art. 25, prevedeva che la retribuzione base mensile fosse costituita dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all’interno di ciascuna area – ivi comprese le posizioni super di cui al C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, art. 17, – e dall’indennità integrativa speciale.

Costituisce dato pacifico, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, che il D.P.R. n. 344 del 1983, non ha fatto cenno all’i.i.s., ma ha menzionato il solo stipendio.

Per “stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica” di assunzione nello Stato non può, pertanto, che intendersi lo stipendio tabellare di base della posizione giuridica attribuita all’atto dell’assunzione.

Ciò – come di recente affermato nell’ambito di orientamento giurisprudenziale amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. 3^, 12/5/2011, n. 2852) – in primo luogo perchè il dato letterale della norma contrattuale di cui si discute non lascia spazio alla considerazione di ulteriori elementi facenti parte della retribuzione globale, pur aventi indubbia natura retributiva e, in secondo luogo, perchè è in tal modo che la norma contrattuale ha voluto perseguire la finalità perequativa ad essa sottesa, evidentemente tenuto anche conto del dato che l’indennità in parola era comunque percepita separatamente dall’impiegato. E’ stato evidenziato che nella norma richiamata non v’è menzione dell’indennità integrativa speciale, ancorchè da lungo tempo istituita rispetto all’epoca di emanazione della stessa, e che la (autonoma) inclusione di tale indennità nel computo del beneficio si sarebbe risolta nella sua duplice corresponsione, sia pur in quota parte, in contrasto col disposto della L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, comma 4, istitutiva della medesima indennità, secondo cui “L’indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo” (cfr., in tali termini, Consiglio di Stato, sez. 3^, n. 2852/11 cit.).

Tali considerazioni sono state del tutto condivise da questa Corte (cfr. le decisioni sopra citate) e deve affermarsene la validità in relazione ad ipotesi di passaggio alle dipendenze dell’amministrazione avvenuto, come per la C., prima dell’1/1/2003, giacchè il C.C.N.L. art. 20, comma 3, di categoria sottoscritto il 12 giugno 2003 ha stabilito la ricomprensione dell’i.i.s. ed il suo assorbimento nello stipendio tabellare con tale decorrenza.

Nè può conferirsi rilevanza (in senso favorevole alla tesi della lavoratrice) al comportamento successivo delle parti.

E’ principio affermato da questa Corte quello alla cui stregua, nell’interpretare la norma collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della disposizione da interpretare soltanto se questo riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola, dovendo far ricorso, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nell’applicazione della clausola stessa ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e seguenti c.c. (cfr. Cass. 4 gennaio 2013, n. 110; Cass. 10 marzo 2008, n. 6366).

Nella specie il D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, (contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) commisura l’entità del beneficio previsto, in misura percentuale, allo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è avvenuta l’assunzione alle dipendenze dello Stato, con ciò ponendo richiamo testuale ad un dato ben individuato rinvenibile nella contrattazione sulla cui base è stato disciplinato il rapporto di lavoro del dipendente all’atto della sua assunzione. Il tenore del rinvio operato è inequivoco e pertanto non vale riferirsi ai principi su richiamati, posto che il comportamento successivo delle parti è invocato in relazione a quanto previsto dalla norma contrattuale cui si rinvia, che assume, tuttavia, nella specie unicamente il valore di parametro predefinito ben tenuto presente nella individuazione dell’entità del beneficio accordato. Sicchè è estraneo all’ambito interpretativo della norma del D.P.R. del 1983 il comportamento successivo delle parti, che potrebbe in ipotesi rilevare per interpretare le disposizioni del C.C.N.L. in vigore all’atto dell’assunzione presso l’amministrazione statale. Ciò senza considerare che il comportamento delle parti posteriore alla conclusione dello stesso, che può assumere rilievo ai fini della sua interpretazione, è solo quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto e non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali (cfr. Cass. 25 settembre 2007, n. 19928) e che in sede di interpretazione del contratto collettivo, ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali (cfr. Cass. 21 agosto 2013, n. 19357).

Va, poi, aggiunto che anche in tema di determinazione della base di computo di istituti retributivi indiretti il riferimento al solo stipendio tabellare, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, è stato ritenuto tale da non suscitare dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 36, in quanto la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa (cfr. per un mero riferimento Cass. n. 1717/11), e che nel caso all’esame le modalità di computo del beneficio tendono unicamente alla valorizzazione, in termini economici, del servizio prestato presso la NATO.

Infine, proprio la suddetta finalità esclude la rilevanza delle disposizioni contrattuali collettive successive, posto che il beneficio è computato avendo riguardo ad una percentuale dello stipendio iniziale per ogni anno di servizio pregresso, senza alcuna incidenza di successive modificazioni della nozione di stipendio presa a riferimento dalla norma.

Alla luce di tali considerazioni, si propone l’accoglimento del ricorso del Ministero, cui consegue la cassazione della decisione della Corte di appello di Lecce e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la decisione della causa nel merito con il rigetto dell’azionata domanda; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – Solo il Ministero ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 (ovviamente adesiva).

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia (si veda anche la più recente Cass. 14 ottobre 2016, n. 20809) e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata; non essendo necessario ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’azionata domanda.

5 – Il diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimità rispetto a quello seguito nelle fasi del merito induce a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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