Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24042 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9246-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., (P.i. (OMISSIS)), in persona del Responsabile

del Contenzioso Regionale Lazio, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIEMONTE, n. 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

CALABRO’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGRINDUSTRIA SISTEMI S.R.L., (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAIO MARIO n. 13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE,

n.71, presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIORGIO PASQUALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2066/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Agrindustria Sistemi s.r.l. propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento relativa all’omesso versamento di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. eccependo l’omessa notifica dei verbali di accertamento. Il giudice adito accolse la domanda con compensazione delle spese. Avverso detta sentenza propose appello Agrindustria Sistemi s.r.l. relativamente al capo sulle spese. Con sentenza di data 1 febbraio 2016 il Tribunale di Roma accolse l’appello, condannando Roma Capitale e Equitalia Sud s.p.a. in solido al pagamento delle spese processuale sia del primo che del secondo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo Equitalia Sud s.p.a. e resistono con controricorso le parti intimate. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che Equitalia Sud s.p.a. non poteva essere ritenuta soccombente ai fini delle spese processuali essendo estranea al procedimento di iscrizione a ruolo e di notifica dei verbali di accertamento, di esclusiva pertinenza dell’ente impositore.

Il motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la deduzione di violazione dell’art. 92 c.p.c. è esposta solo nel senso di postulare l’illegittimità della condanna alle spese e non anche, gradatamente, nel senso che le spese avrebbero dovuto essere compensate.

Entrando nel merito del motivo, in tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione nè, in sè considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di essere manlevato dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonchè la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l’agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l’ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore (Cass. 6 febbraio 2017, n. 3105; 7 febbraio 2017, n. 3154; 11 luglio 2016, n. 14125).

Poichè mancava un orientamento consolidato della giurisprudenza all’epoca di proposizione del ricorso (si veda Cass. 21 maggio 2013, n. 12385) va disposta la compensazione delle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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