Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24041 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24041 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19594-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585,

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
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contro

D’ANTONIO ALESSANDRA DNTLSN75H5OH501F;
– intimata –

e sul ricorso 20742-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 23/10/2013

D’ANTONIO ALESSANDRA DNTLSN75H5OH501F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 646/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/07/2007 R.G.N. 9178/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

contro

r.g. n. 19594/08+20742/08
udienza del 19.9.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alessandra D’Antonio ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di
lavoro alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per i periodi dal 17.2.1998 al 30.4.1998, dal 22.6.1998

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato la nullità dei termini apposti
al primo e al terzo dei contratti stipulati tra le parti e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a decorrere dal 17.2.1998, con sentenza che è stata parzialmente riformata
dalla Corte d’appello della stessa città che, con sentenza pubblicata il 12.7.2007, ha dichiarato la
nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 27.10.1998 e l’esistenza tra le
parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla stessa data,
condannando la società Poste Italiane al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della
costituzione in mora nei limiti del triennio decorrente dalla scadenza del termine apposto al
contratto di lavoro. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta considerando che il contratto
era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo
25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda e rilevando che
le assunzioni per tale causale erano ammesse fino al 30.4.98 – data fissata dalle parti collettive con
accordo integrativo 16.1.98 – di modo che per quella in questione, relativa al periodo 27.10.199831.5.1999, il termine doveva ritenersi illegittimamente apposto.
Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui
resiste con controricorso Alessandra D’Antonio, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato
su nove motivi.
La resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex
art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
1.- Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 23 della
1. n. 56/87, dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, nonché degli accordi sindacali del 25.9.97, del 16.1.1998,
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al 30.9.1998 e dal 27.10.1998 al 31.5.1999.

del 27.4.1998, del 2.7.1998, del 24.5.1999 e del 18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 e SS.
e. c., nonché vizio di motivazione, contestandosi l’interpretazione data alla contrattazione collettiva
dal giudice di merito, con particolare riguardo al potere normativamente attribuito alla
contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle
stabilite dall’ordinamento, che, secondo l’assunto, poteva essere esercitato senza limiti di tempo,
non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d.
attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente

termine.
2.- Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1223 c.c.,
la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe considerato quale atto di messa in mora
della società la notifica della richiesta di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, che
“è esclusivamente prodromica alla instaurazione della controversia” ed avrebbe altresì omesso di
accertare se ed in che misura il lavoratore avesse svolto ulteriori e successive attività lavorative, in
ordine alle quali la società, “al di là” delle richieste avanzate di esibizione dei modelli 101 e 740 del
lavoratore, “non poteva essere in grado di produrre o provare alcunché”. Al riguardo, la ricorrente
formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se per il principio di corrispettività
della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto
a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in
servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la
prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. c.c.”.
3.- I primi due motivi contrastano con la giurisprudenza di questa Corte e non offrono elementi per
mutare gli orientamenti interpretativi che in materia si sono ormai consolidati.
Va rilevato, al riguardo, che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che
il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali …

ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26

ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a

novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30
aprile 1998. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da
questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al d.lgs. n. 368
del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine
apposto al contratto de quo.
Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, che
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di
definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962,
discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle
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necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i
loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere
a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità
di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti
temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo
determinato” (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7

bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel
sistema da questa delineato.” (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006
n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto
dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza
determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n.
18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come
questa Corte ha univocamente affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali,
con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre
1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno
convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione
giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve
escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del
presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230”

marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in

(v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 gennaio 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008
n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
4.- Tale interpretazione degli accordi attuativi (e in particolare dell’ultimo citato) è fondata sul
significato letterale delle espressioni usate, che è così evidente e univoco (“in conseguenza di ciò e
per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario
con contratto a tempo determinato fino al 30.4.98”) che non necessita di un più diffuso
ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti (cfr ex plurimis Cass. n.
12245/2003, Cass. n. 12453/2003), mentre, diversamente opinando – ritenendo cioè che la parti non
abbiano inteso introdurre limiti temporali alla deroga – si dovrebbe concludere che gli accordi
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attuativi, così definiti dalle parti sindacali, fossero in sostanza “senza senso” (così testualmente
Cass. n. 2866/2004).
5.- Peraltro, al riguardo deve ritenersi irrilevante l’accordo del 18 gennaio 2001, invocato dalla
società, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga; ed infatti,
ammesso che le parti stipulanti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi
precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura
dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), considerata

parti stesse avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto
solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001), di
autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della
durata in precedenza stabilita (cfr. ex plurimis Cass. n. 5141/2004).
6.- In applicazione di tali principi, vanno quindi respinti il primo e il secondo motivo di ricorso,
considerati unitariamente.
7.- Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366
bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
8.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze
e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, e
quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4)
c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la
formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla
lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la
regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve
contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la

l’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovrebbe comunque escludersi che le

sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto
che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre,
il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di
fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei
a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al
quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010). Ne consegue che è inammissibile non solo il
ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo
inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo
implicito o in modo tale da richiedere alla S.C. un inammissibile accertamento di fatto o, infine, sia
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AYQ

. formulato in modo del tutto generico (Cass. sez. unite n. 20360/2007). E’ stato altresì precisato che
il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto
censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del
principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una
decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si
risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la

enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica (Cass. sez. unite n.
27368/2009).
9.- Nella fattispecie in esame il quesito formulato dalla società ricorrente risulta del tutto astratto e
privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, risolvendosi, in sostanza, nella mera
enunciazione astratta del principio invocato dalla società, senza enucleare il momento e le ragioni di
conflitto rispetto ad esso del concreto accertamento operato dai giudici di merito, e deve pertanto
ritenersi inammissibile.
10.- Peraltro, neppure può ignorarsi che, nella fattispecie, anche l’esposizione del motivo risulta del
tutto generica e priva di autosufficienza. In particolare, la ricorrente contesta che la richiesta di
esperimento del tentativo di conciliazione contenesse una messa in mora – laddove la sentenza
impugnata ha ravvisato in tale atto una “offerta della prestazione” da parte del lavoratore – senza
tuttavia riportare nel ricorso per cassazione il contenuto di tale richiesta. Né viene indicato se ed in
quali termini l’eccezione di aliunde perceptum fosse stata sollevata nel giudizio di appello e quale
fosse il preciso contenuto delle richieste istruttorie che si assumono reiterate nel secondo grado di
giudizio (e che, al pari della questione dell’aliunde perceptum, non formano comunque oggetto del
quesito di diritto, come sopra riportato).
11.- Così risultato inammissibile il quarto motivo, riguardante le conseguenze economiche della
nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo

ius

fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva

superveniens rappresentato dall’art. 32, commi 5°, 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183, in
vigore dal 24 novembre 2010.
12.- In ordine alla problematica relativa alla possibilità di applicare nel giudizio di legittimità i
nuovi criteri di determinazione del danno introdotti dalle disposizioni sopra citate, va premesso, in
via di principio, che, come già ripetutamente affermato da questa corte (cfr. ex plurimis Cass. n.
6638/2011), costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius
superveniens, che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto
controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto
di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
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dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n.
4070). In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche
indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì
ammissibile secondo la disciplina sua propria (cfr. ex plurimis Cass. n. 4 gennaio 2011 n. 80, Cass.
26 luglio 2011 n. 16266), condizione che non si riscontra nella fattispecie in esame.
13.- Deve quindi convenirsi per l’inapplicabilità, in relazione al ricorso principale, del ricordato ius
superveniens.

Corte territoriale limitativa del risarcimento del danno nei limiti del triennio decorrente dalla.
cessazione di fatto del rapporto di lavoro.
Osserva il Collegio che sul risarcimento del danno in questione è intervenuto il ricordato ius
superveniens, rappresentato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, che, per quanto qui
specificamente rileva, al comma 5, prevede che “Nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo
un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Al riguardo, l’art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012 ha previsto che la suddetta disposizione
“si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal
lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la
scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro”. Dal che discende, in considerazione del divieto di reformatio.
in peius, che il ricorso incidentale non può trovare accoglimento e va dichiarato inammissibile per
sopravvenuto difetto di interesse proprio alla luce del ridetto ius superveniens, il quale ha delimitato
il danno risarcibile a seguito della pronuncia di nullità del termine in una misura inferiore a quella
stabilita dai giudici di merito nel caso di specie (risultando superiore all’anno il lasso di tempo in
relazione la quale sono state ritenute dovute a titolo risarcitorio le retribuzioni) e che non potrebbe
eccedere quest’ultima, fosse stata o meno corretta tale statuizione alla luce della disciplina
previgente (cfr. ex plurimis Cass. n. 11787/2012, Cass. n. 11464/2012, Cass. n. 11159/2012, Cass.
n. 8852/2012, Cass. n. 8302/2012).
15.- In definitiva, riuniti i ricorsi, il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale deve
essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la prevalente soccombenza della società ricorrente e
vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio
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14.- I motivi del ricorso incidentale investono, sotto plurimi concorrenti profili, la statuizione della

2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e
42 d.m. cit.).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara inammissibile l’incidentale; condanna la
società al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 100,00 oltre € 3.500,00 per

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2013.

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