Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24041 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 24041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12585-2016 proposto da:

B.V., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

IMPRESA EDILE DR. ING. V.G. S.R.L. – C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA CHIRULLI, che la rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato CARLO FRANCESCO BRAGA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 22888/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.W. ed altri diciannove ricorrenti hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., affinchè venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 10 novembre 2015, n. 22888, della Terza Sezione Civile di questa Corte;

che ha resistito l’Impresa edile G. s.r.l. con memoria difensiva; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Considerato che risulta dal testo della pronuncia sopra richiamata che, effettivamente, in quell’occasione la Corte, nel liquidare le spese del giudizio di cassazione ponendole a carico della società ricorrente principale, cioè la società G., condannò genericamente la parte soccombente “al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge”;

che nel giudizio definito da quella pronuncia, però, vi erano due controricorsi, l’uno di R.F. e T.F. – che conteneva anche un ricorso incidentale condizionato – e l’altro di B.W. insieme agli altri diciannove ricorrenti odierni;

che, pertanto, la condanna alle spese posta a carico della società G., ricorrente principale ed unica parte soccombente, deve essere specificata nel senso che la somma di Euro 5.600 è da liquidare in relazione a ciascuno dei controricorsi (cioè per due volte);

che tale specificazione è, del resto, coerente con il tenore del dispositivo della sentenza in questione, il quale non fa riferimento ai soggetti a cui favore è fatta la condanna alle spese e contiene, d’altra parte, l’aggettivo “complessivi”, il quale ben poteva essere inteso nel senso auspicato dagli odierni ricorrenti;

che l’esistenza di una condanna della parte soccombente, pacifica nella sentenza in esame, e di due controricorrenti fa sì che sia utilizzabile lo strumento della correzione degli errori materiali, non dovendosi procedere ad alcuna interpretazione della sentenza da emendare, ma solo ad un’ovvia esplicitazione di quello che è da ritenere un lapsus calami;

che l’istituto della correzione è finalizzato, tra l’altro, anche ad eliminare ogni dubbio circa l’esatta portata precettiva del provvedimento in questione;

che il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con annotazione sull’originale del provvedimento corretto;

che il procedimento è esente dall’obbligo di versamento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo della sentenza 10 novembre 2015, n. 22888, della Terza Sezione Civile di questa Corte, nel senso che la società ricorrente principale è condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dispone inoltre che la presente ordinanza sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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