Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24040 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8506/2016 proposto da:

D.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA PATTARINI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTINO BOSCHIROLI,

ELISA BOSCHIROLI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1004/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il PUBBLICO MINISTERO, nella persona Sostituto Procuratore

Generale, Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

D.P.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Crema la sorella D.P.A., affinchè, previo inventario dei beni mobili ed immobili relitti, nonchè dei titoli e delle somme di denaro appartenenti alla de cuius, fosse disposta la collazione dei beni entrati a vario titolo nella disponibilità della convenuta, con la condanna della stessa, previo rendiconto dell’eredità relitta, al pagamento del controvalore della sua quota di legittima.

A sostegno della domanda esponeva che in data (OMISSIS) era deceduta la madre R.A.F., che con testamento olografo del 20/1/2000 e pubblico del 1/9/2000, integrati da due successivi codicilli, aveva attribuito alla convenuta la legittima oltre che la disponibile, disponendo altresì che alla stessa dovessero essere assegnati tutti i beni mobili ed immobili caduti in successione, dovendo soddisfare in denaro la quota di legittima dell’attore.

Si costituiva la convenuta che chiedeva determinarsi l’ammontare della quota di riserva dell’istante, previa però detrazione delle passività e dei debiti gravanti sullo stesso attore.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito con la sentenza n. 352 del 2010 rigettava la domanda attorea, rilevando che, avuto riguardo ai debiti dei quali la de cuius aveva effettuato riconoscimento con il codicillo del gennaio del 2000, non poteva tenersi conto del valore della nuda proprietà dell’appartamento in (OMISSIS) oggetto di vendita tra madre e figlia, posto che il prezzo pagato corrispondeva al reale valore del bene, sicchè tenuto conto della dimostrazione dell’avvenuta estinzione del debito di Lire 40.000.000 della figlia nei confronti della madre, e del credito invece vantato dalla de cuius nei confronti del figlio, non risultava alcuna lesione della quota di legittima, la quale era stata già tacitata per effetto della cessione a titolo gratuito di un’attività di tabaccheria effettuata dalla defunta in favore dello stesso attore.

Avverso tale sentenza proponeva appello D.P.G., cui resisteva la convenuta, chiedendo a sua volta riformarsi la decisione di primo grado solo per il capo relativo alle spese di lite.

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 1004 del 25/9/2015, in riforma della decisione gravata, determinava la quota di legittima dell’appellante in Euro 37.562,58, condannando l’appellata al pagamento del relativo importo oltre interessi a far data dall’apertura della successione, nonchè al rimborso delle spese del doppio grado.

La Corte distrettuale, riassunto il contenuto delle disposizioni di ultima volontà della R., riteneva fondate le doglianze dell’appellante quanto al fatto che il Tribunale avesse escluso dall’asse il valore dell’appartamento oggetto di vendita tra la madre e la figlia, includendo invece il valore dell’azienda ceduta sempre dalla defunta in favore dell’attore.

Tale soluzione aveva, infatti, determinato un’ingiustificata disparità di trattamento, atteso che, pur potendosi ipotizzare che con entrambi gli atti, apparentemente posti in essere a titolo oneroso, la madre avesse inteso favorire i figli, cedendo loro un bene ad un valore notevolmente inferiore a quello reale, tuttavia l’inclusione dei beni nei calcoli successori presupponeva a monte la proposizione di una domanda di simulazione.

Nè l’attore, in relazione all’appartamento in (OMISSIS), nè la convenuta, in relazione all’azienda di tabaccheria, avevano mai chiesto di accertare la simulazione, il che quindi non permetteva di imputare alla quota dell’attore la differenza tra il prezzo corrisposto ed il reale valore della stessa azienda ceduta.

Nè poteva valorizzarsi la volontà della de cuius in uno dei due codicilli, con la quale faceva obbligo all’attore di imputare alla sua quota di riserva il valore della detta azienda, trattandosi di dichiarazione finalizzata a far considerare tale bene ai fini della collazione, ma senza che potesse assurgere al valore di controdichiarazione (e ciò anche a prescindere dal fatto che la controdichiarazione per costituire valida prova della simulazione debba essere sottoscritta da entrambi i contraenti del negozio simulato).

La sentenza, nell’esaminare il terzo motivo di appello, escludeva che il Tribunale avesse compiuto una duplice detrazione del valore dell’azienda dalla sua quota ereditaria, avuto riguardo alla diversa vicenda successoria scaturente dalla successione del padre, ma rigettava anche il quinto motivo.

Infatti, quanto alla donazione dei beni, di cui si faceva menzione nel codicillo dell’ottobre del 2000, in favore della convenuta, la sentenza osservava che in realtà più che di donazione remuneratoria (come invece opinato dal Tribunale) si trattava di liberalità d’uso e ciò limitatamente ai beni di carattere personale della defunta (biancheria, gioielli e pellicce), la quale non andava considerata ai fini del calcolo della legittima, mentre quanto ai beni di maggior valore (mobili e quadri), la domanda dell’attore era rimasta sfornita di prova, non essedo stato dimostrato il loro rilevante valore o l’esistenza di pezzi di particolare pregio.

Disatteso il sesto motivo di appello, inerente al diritto al rendiconto (e ciò in quanto per effetto del testamento la convenuta era divenuta proprietaria di tutti i beni immobili, senza quindi alcun obbligo di rendiconto), era invece accolto il settimo motivo che investiva la prova dell’avvenuta estinzione di un debito di Lire 40.000.000 della convenuta nei confronti della madre.

Infatti, il Tribunale aveva affermato di essersi adeguato alle risultanze della CTU, ritenendo che fosse stata fornita la prova della coincidenza cronologica tra l’incasso sul conto della defunta di tale somma e del prelievo del pari importo dal conto della convenuta.

Tuttavia, di tale ultima posta non vi era traccia nella CTU.

In tal senso rilevava che erano stati tardivamente prodotti dei documenti dalla difesa dell’appellata, ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie, senza che fosse mai stata richiesta ed ottenuta la rimessione in termini.

Una volta quindi espunta la prova documentale (tardiva) offerta dalla convenuta, non poteva ritenersi dimostrato che il versamento della somma in questione sul conto della R. fosse causalmente ricollegabile alla condotta della figlia. Trovava del pari accoglimento la doglianza dell’appellante quanto ad alcuni crediti vantati dalla convenuta nei confronti della madre, ma che erano rimasti privi di prova, per un importo complessivo di Euro 41.332,86.

Per l’effetto, previa ricostruzione del relictum al netto dei debiti, la Corte individuava l’entità della quota di legittima spettante all’attore, nell’importo sopra indicato, e ciò al netto degli importi di cui lo stesso attore si era riconosciuto debitore verso la madre e della somma che la defunta aveva trasferito alla moglie dell’attore.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.P.A. sulla base di cinque motivi.

D.P.G. ha resistito con controricorso, illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 737 e 747 c.c., nonchè degli artt. 1414,1417 e 2697 c.c., con insufficiente motivazione in merito all’applicazione del disposto di cui all’art. 809 c.c., fondata su errore palese rispetto ai fatti esposti e documentati dalla ricorrente, con violazione e falsa applicazione degli artt. 2729,2733 e 2735 c.c.; illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato rispetto della volontà del de cuius.

Si deduce che la sentenza ha erroneamente ravvisato una disparità di trattamento nella sentenza di primo grado quanto alla mancata inclusione nel donatum dell’appartamento oggetto della vendita intervenuta tra la de cuius e la ricorrente ed invece la considerazione della cessione dell’azienda da parte della madre in favore dell’attore.

Si evidenzia che in realtà le due situazioni sono in fatto notevolmente differenti, essendo insussistente la disparità tra il prezzo pagato per la nuda proprietà dell’appartamento ed il reale valore del bene, a fronte invece di un’evidente sproporzione tra il valore della tabaccheria e quanto invece risulta dal titolo di acquisto della controparte.

Tale diversa situazione, anche ai fini del computo ai fini successori, emerge dalla dichiarazione resa dalla de cuius nel codicillo, laddove esprime la volontà che l’assegnazione di tale azienda dovesse essere considerata quale liberalità.

Si aggiunge poi che tale ipotesi di liberalità, realizzata tramite un negotium mixtum cum donatione, si configura alla stregua di una donazione indiretta, per il cui accertamento non è necessario, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, l’esercizio dell’azione di simulazione.

Ne consegue che anche la dichiarazione della testatrice resa nel codicillo non rileva quale controdichiarazione, ma deve in ogni caso essere apprezzata, ove si reputi doveroso inquadrare la fattispecie nel fenomeno della simulazione.

Il motivo, attesa la data cui risale la pubblicazione della sentenza impugnata (settembre 2015), risulta inammissibile nella parte in cui denuncia pretesi vizi motivazionali della decisione di appello facendo riferimento alla non più applicabile formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo più dato denunciare il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, ove, come nella fattispecie non risulti violato il cd. minimo costituzionale della motivazione, tale da impedire il riscontro del diverso error in procedendo scaturente dalla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (Cass. S.U. n. 8053/2014). La doglianza è invece fondata nella parte in cui denuncia la violazione di legge in ordine alla qualificazione come negozio simulato della vendita dell’azienda di tabaccheria effettuata dalla madre in favore del figlio per un prezzo asseritamente incongruo rispetto al reale valore venale del bene.

Ancorchè alle dichiarazioni contenute in un testamento non possa attribuirsi valenza confessoria nei confronti anche del legittimario che agisca in riduzione (cfr. Cass. n. 11737/2013), ovvero, come nella fattispecie, pretenda il riconoscimento dei propri diritti successori parametrati ex testamento all’ammontare della quota di legittima, rileva nel caso in esame l’avvenuta esclusione dall’obbligo di collazione o meglio di imputazione ex se ai sensi dell’art. 564 c.c., della donazione che parte convenuta individua essere intervenuta in favore del fratello, allorquando questi si rese cessionario dell’azienda di tabaccheria appartenente alla madre, versando un corrispettivo di gran lunga inferiore al reale valore del bene, e ponendo in essere quindi un’ipotesi correttamente riconducibile alla fattispecie del negotium mixtum cum donatione.

L’inquadramento della vicenda in tale istituto risulta peraltro frutto di condivisione da parte della stessa Corte d’Appello, la quale a pag. 14, riferendosi ad entrambe le asserite donazioni effettuate in favore dei germani (ma nella specie risulta ancora contestata la qualificazione come donazione indiretta della sola cessione della tabaccheria, non avendo parte controricorrente inteso contestare l’esclusione dal donatum della cessione del diritto di nuda proprietà sull’appartamento in (OMISSIS) avvenuta ad opera della madre in favore della ricorrente), ha affermato che “per entrambi i casi può sostenersi che la madre avesse inteso favorire i figli, cedendo loro un proprio bene ad un prezzo molto inferiore al valore reale…”.

A tale affermazione ha però fatto seguire la conclusione secondo cui, ai fini del ricalcolo del patrimonio ereditario, diveniva irrilevante accertare se vi fosse o meno un intento liberale della de cuius, atteso che nessuna delle due parti aveva proposto idonea domanda di simulazione (ribadendo tale conclusione anche alla successiva pag. 16).

Trattasi però di assunto erroneo in diritto.

Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che (Cass. n. 7681/2019) nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l’intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.

Infatti (cfr. Cass. n. 23297/2009), nel “negotium mixtum cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta, sicchè per la validità di tale “negotium” non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perchè l’art. 809 c.c., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive la forma dell’atto pubblico per la donazione, sia perchè, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse (conf. ex multis, Cass. n. 1955/2007; Cass. n. 13337/2006; Cass. n. 1266/1986; Cass. n. 6723/1982).

La differente modalità che con la donazione indiretta si intende percorrere per favorire l’arricchimento del donatario ha consentito lucidamente alla più risalente giurisprudenza di questa Corte di tracciare i confini che delimitano tale ipotesi da quella differente della simulazione, essendosi chiarito che (cfr. Cass. n. 1790/1971) col negozio mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo, mentre nella simulazione relativa si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile. Alle due ipotesi corrispondono, per quanto attiene alla volontà delle parti, situazioni di fatto diverse e pertanto il giudice, davanti al quale sia stata ritualmente dedotta solamente una delle due tesi non può prendere in esame l’altra tesi, introdotta con una tardiva difesa (conf. Cass. n. 1303/1970).

L’esonero per la donazione indiretta dalla necessità del rispetto del requisito della forma imposta a pena di nullità per la donazione, attesa l’effettiva conclusione del diverso contratto, tramite il quale le parti intendono conseguire il risultato pratico della donazione, rende ancor più evidente la differenza con la diversa ipotesi della simulazione relativa, realizzata mediante la conclusione di un contratto oneroso che in realtà dissimula una donazione, nella quale l’arricchimento investe l’intero valore del bene alienato, e non già, come nell’ipotesi qui in esame, la sola differenza tra il valore effettivo del bene ed il prezzo dichiarato ed effettivamente versato.

Ciò spiega anche la ragione per la quale, ove sia posta in essere una simulazione relativa nei termini ora indicati, la forma imposta dalla legge per la donazione debba essere rivestita dal contratto simulato, a pena di nullità della donazione dissimulata.

Nella simulazione le parti creano un’apparenza al fine di celare all’esterno quale è il loro effettivo programma negoziale, mentre nella donazione indiretta, sub specie di negotium mixtum, l’atto di vendita è effettivamente voluto, quanto meno per la parte coperta dal prezzo effettivamente versato, configurandosi la donazione solo per la parte di valore del bene consapevolmente e volutamente destinata a non trovare una corrispondenza nella controprestazione del donatario, che in tal modo viene arricchito.

Non ignora il Collegio come talvolta in alcuni precedenti di questa Corte si sia fatto riferimento all’istituto della simulazione anche nei casi in cui si controverteva di negotium mixtum (si veda Cass. n. 19099/2009, la cui massima recita: “La parte che deduca, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, nella quale si traduce il “negotium mixtum cum donatione”, e non il mancato pagamento dell’intero prezzo, che integra gli estremi di una simulazione assoluta; ne consegue che, proposta in primo grado la domanda di simulazione assoluta, è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda, proposta in appello, tesa ad accertare che il medesimo contratto di compravendita integrava gli estremi di un “negotium mixtum cum donatione”), ma trattasi evidentemente di un utilizzo del termine operato in maniera del tutto impropria, volto, infatti, a sottolineare l’esigenza di dover fornire la prova, ancorchè senza i limiti invece posti dall’art. 1417 c.c., che la sproporzione tra prezzo dichiarato (ma versato) e valore venale è stata consapevolmente voluta, in quanto frutto dell’animus donandi del disponente.

Pertanto, deve essere ribadito il principio, anche di recente riaffermato da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 19400/2019) la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo (conf. Cass. n. 1986/2016). Avendo parte ricorrente chiaramente dedotto, anche alla luce di quanto emergeva dal tenore del codicillo, che in realtà il fratello era stato già beneficiato in vita di una donazione indiretta, il cui valore, alla luce dei criteri di computo sopra indicati, risultava in grado di tacitare i diritti alla quota di riserva al medesimo assegnati per testamento, ed avendo lo stesso giudice di appello chiaramente ricondotto la fattispecie ad un’ipotesi di negotium mixtum cum donatione, è erronea la soluzione della Corte distrettuale che ha ritenuto tale accertamento precluso per la mancata proposizione dell’azione di simulazione, azione che invece non si addice alla vicenda sub iudice.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione a tale motivo, dovendo il giudice del rinvio, verificare, alla luce del valore dell’azienda alla data della cessione e dell’ammontare del prezzo versato, se tramite tale contratto la de cuius intese porre in essere una donazione indiretta in favore del figlio (anche avuto riguardo alla ricorrenza dell’animus donandi), imputando, nel caso in cui tale verifica abbia esito positivo, il valore della donazione alla quota di legittima dell’attore, secondo quanto imposto dall’art. 564 c.c..

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 184 bis c.p.c., ed in particolare carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto degli artt. 280 e 281 bis c.p.c., oltre che insufficienza della motivazione fondata su errore palese rispetto ai fatti esposti ed argomentati da D.A..

La censura investe il mancato riconoscimento da parte del giudice di appello dell’avvenuta estinzione del debito che la ricorrente aveva nei confronti della de cuius per la somma di Lire 40.000.000.

Si deduce che la prova di tale estinzione deriva da due estratti conto riferiti ai conti correnti rispettivamente della de cuius e della ricorrente che consentono di accertare come la rimessa sul conto della de cuius di assegni circolari di importo pari al debito corrispondeva ad un prelievo di pari ammontare operato sul conto dell’istante.

Si deduce che però la causa era stata inizialmente rimessa in istruttoria dinanzi al Tribunale e che, a seguito di tale attività, anche le parti erano state reinvestite del potere di ampliare il materiale probatorio.

Inoltre, anche il CTU aveva acquisito nuova documentazione presso le banche con la conseguenza che a tale attività di indagine doveva corrispondere una possibilità di produzione documentale della ricorrente.

Il motivo risulta evidentemente inammissibile, come già osservato in occasione della disamina del primo motivo, nella parte in cui denuncia irritualmente l’esistenza di vizi della motivazione della sentenza gravata.

La doglianza in ogni caso non si confronta adeguatamente con il contenuto della decisione impugnata, che ha escluso che fosse stata fornita la prova dell’estinzione del debito della ricorrente nei confronti della de cuius, in quanto emergeva solo da documenti tardivamente prodotti (con la prima comparsa conclusionale in Tribunale), in assenza di una formale richiesta di rimessione in termini.

In disparte l’evidente carenza di specificità del motivo, laddove riferisce genericamente di acquisizioni documentali operate dal CTU, senza precisamente individuare quali documenti siano stati richiesti alle banche (e cioè se abbiano riguardato i soli rapporti bancari intestati alla de cuius o se l’autorizzazione data al CTU concernesse anche i rapporti bancari intestati alla ricorrente), non può reputarsi che la rimessione in istruttoria della causa ai sensi dell’art. 280 c.p.c. consenta la riapertura dei termini per le produzioni istruttorie, atteso che il riferimento che l’ultimo comma fa all’investitura del giudice istruttore di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa, sottende la permanenza del limite segnato dalle già intervenute preclusioni istruttorie, che possono essere superate solo laddove la legge espressamente lo preveda, come ad esempio nel caso di ammissione di mezzi istruttori di ufficio ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 8.

La Corte d’Appello ha poi osservato che, avuto riguardo ai documenti ritualmente acquisisti dal CTU (che sembrerebbero, anche dal tenore delle difese della ricorrente – cfr. pag. 23 del ricorso – avere ad oggetto i rapporti bancari della de cuius) non sarebbe possibile appurare quale fosse la fonte della rimessa della somma di Lire 40.000.000 sul conto della R., prova della quale era onerata invece la ricorrente, che quindi, indipendentemente dalle indagini svolte dal CTU, avrebbe potuto offrire la prova dell’avvenuta estinzione del debito, invece asseritamente offerta solo con la documentazione tardivamente prodotta, e senza la puntuale allegazione di una legittima causa di rimessione in termini.

Nè infine risulta adeguatamente comprovata l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui tale documentazione non era stata tardivamente prodotta ma era già in possesso dell’ausiliario d’ufficio (cfr. pagg. 23 e 24 del ricorso), non avendo indicato quando tali documenti sarebbero stati in realtà in precedenza introdotti tra gli atti a disposizione dell’ausiliario, ed essendo tale affermazione in contrasto con quanto poco dopo riferito, e cioè che la prova dell’estinzione emergeva dai documenti già in possesso dell’ausiliario, ma identificati nell’estratto conto della R. e nella distinta di versamento sottoscritta dalla R. degli assegni emessi da un conto Cariplo.

Il motivo deve essere rigettato.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,101 e 324 c.p.c., ed in subordine la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 115 c.p.c..

La censura investe la decisione gravata nella parte in cui ha escluso la ricorrenza di crediti della ricorrente nei confronti della de cuius, in contrasto con quanto invece accertato dal Tribunale, ma senza che i crediti esclusi fossero stati oggetto di specifica censura con l’atto di appello da parte del germano.

Nell’atto di appello erano stati contestati alcuni crediti che in realtà già il Tribunale aveva escluso, laddove i crediti riconosciuti dal Tribunale erano relativi a spese sostenute dalla ricorrente in epoca successiva all’apertura della successione, e che come tali non potevano nemmeno essere menzionati nel codicillo.

Il motivo è infondato.

Come si ricava dalla lettura della sentenza del Tribunale, i crediti poi negati dalla Corte d’Appello risultano individuati alla fine della pagina 8 ed all’inizio della pagina 9.

Il raffronto di tale indicazione con il contenuto dell’atto di appello, ed in particolare con quanto dedotto alle pagg. 17 e 18 consente di ricavare con certezza che l’appello ebbe evidentemente a contestare l’avvenuto riconoscimento in favore della controparte di crediti anche insorti dopo l’apertura della successione, e dei quali non vi era appunto menzione nel codicillo, con la puntuale indicazione nel mezzo di gravame che si contrastava quanto sostenuto dal giudice di primo grado proprio alla fine della pag. 8 della sentenza appellata.

Deve pertanto escludersi la dedotta violazione di un giudicato interno, avendo la Corte d’Appello risposto ad una specifica sollecitazione proveniente dalla parte appellante.

Quanto poi alla deduzione secondo cui sarebbe erronea l’affermazione del giudice di secondo grado in ordine all’assenza di prova del fatto che le spese in oggetto fossero state sostenute dalla ricorrente, maturando quindi un credito verso la de cuius, la stessa risulta del tutto generica, non indicando con precisione da quali fonti di prova dovrebbe invece desumersi la fondatezza del proprio assunto, risolvendosi in ogni caso la censura in una contestazione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, giudizio non sindacabile in sede di legittimità.

Nè appare ammissibile la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., essendo del tutta generica la deduzione in merito all’assenza di contestazione dell’attore dell’esistenza di tali crediti (non avendo la parte adeguatamente richiamato il tenore degli scritti difensivi della controparte dai quali ricavare la non contestazione), occorrendo comunque rilevare che lo stesso contenuto dell’atto di appello, come sopra richiamato depone a contrario per una volontà del controricorrente di contrastare l’assunto della sorella, quanto alla sussistenza di tali poste creditorie.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 189 e 345 c.p.c., in quanto la sentenza avrebbe riconosciuto in favore della controparte gli interessi sulla somma dovuta a titolo di legittima, interessi che però erano stati richiesti per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.

La novità della domanda era stata eccepita dalla ricorrente sia in primo grado che in appello, ma l’eccezione è stata inopinatamente disattesa.

Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto sarebbero state poste le spese di lite interamente a carico della ricorrente, senza però considerare la parziale soccombenza dell’attore, che aveva visto respinte molte delle sue originarie richieste.

I motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

5. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo ed il terzo motivo, dichiara assorbiti il quarto ed il quinto motivo, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA