Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24040 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.12/10/2017),  n. 24040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28504-2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO

SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1829/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata, in riforma della decisione del primo giudice, ha rigettato la domanda proposta da C.M. – assunta con una successione di contratti a termine per incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (i.e.: su organico di fatto) o per supplenze brevi -, volta alla declaratoria di illegittimità dei contratti in questione, con ogni conseguenza di legge;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la lavoratrice, affidato a tre motivi;

il Ministero ha resistito con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la difesa della ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

C.M. – denunciando violazione e falsa applicazione del considerando n. 16, dell’art. 2, della Direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno 1999, del preambolo (commi 2, 3 e 4, dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lettera B), della clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1), dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11, anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ha censurato la statuizione di accertamento della legittimità dei contratti a termine, assumendo, da un lato, che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico non sono assoggettati ad una normativa speciale, applicandosi la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001; dall’altro, che i rapporti a termine su “organico di fatto” sarebbero assistititi da esigenze permanenti; dall’altro ancora, che la compatibilità tra la disciplina nazionale di cui alla L. n. 124 del 1999 (ove ritenuta vigente) e quella della Direttiva dovrebbe esser valutata dalla Corte di Giustizia;

inoltre – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 anche in relazione al considerando n. 16, dell’art. 2, della Direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonchè del preambolo (commi 2, 3 e 4, dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lettera B), della clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1), dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – ha censurato la affermata inapplicabilità, al caso, dell’istituto della conversione, nonchè il mancato riconoscimento di una posta risarcitoria adeguata;

infine – denunciando violazione e falsa applicazione del diritto comunitario con riguardo alla Direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonchè dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – ha affermato la natura non retroattiva (o comunque la illegittimità) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, ora convertito, che esclude l’applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 ai contratti a tempo determinato per il conferimento delle supplenze al personale docente ed ata.

Ritenuto che:

le censure, da valutarsi congiuntamente, non sono fondate, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto ribadito (sulla scia di Cass. nn. 22556 e 22557 del 2016) da questa Corte con la sentenza n. 8935/2017, ove è affermato – con riferimento al reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per quelle temporanee – che “non è, in sè, configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima -, nè il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perchè l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi”;

non risulta, nel caso, la reiterazione dei contratti su “organico di diritto” per un periodo superiore a trentasei mesi; nè vi è deduzione e prova del ricorso improprio o distorto, da parte dell’amministrazione, alle varie tipologie di supplenze temporanee, o di circostanze concrete atte ad attestare che negli istituti in cui la prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea (v. Cass. n. 290/2017, punto 29 H);

non vi è la necessità di un (auspicato in ricorso) “nuovo” rinvio pregiudiziale, giacchè la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata sui profili concernenti l’intera problematica (v. analitiche considerazioni in Cass. nn. 290 e 18923/2017);

la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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