Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2404 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 09/09/2016, dep.31/01/2017),  n. 2404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25372/2012 proposto da:

COMUNE DI ASOLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso dagli avvocati

RUGGERO MOLLO, ANTONIO MOLLO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA SCARL in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO AMATO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 25373/2012 proposto da:

COMUNE DI ASOLO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso dagli avvocati

RUGGERO MOLLO, ANTONIO MOLLO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA SCARL in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 25374/2012 proposto da:

COMUNE DI ASOLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso dagli avvocati

RUGGERO MOLLO, ANTONIO MOLLO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA SCARL in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 25576/2012 proposto da:

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA SCARL in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ASOLO;

– intimato –

avverso le sentenze n. 29/2012 n. 30/2012 n. 31/2012 della COMM.

TRIB. REG. di VENEZIA, depositate il 28/03/2012, avverso la sentenza

n. 48/2012 depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per i nn. r.g. 25372/12, 25373/12, 25374/12, ricorrenti

l’Avvocato RUGGERO MOLLO che ha chiesto l’accoglimento e per il n.

r.g. 25372/12 deposita una cartolina A/R;

udito per il controricorrente l’Avvocato RENATO MARINI per delega

dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI che si riporta agli atti;

udito per il n. r.g. 25576/12 ricorrente l’Avvocato RENATO MARINI per

delega dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI, che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per i nn. r.g. 25372/12, 25373/12,

25374/12 il rigetto dei ricorsi, per il n. r.g. 25576/12 la riunione

alle altre cause, improcedibilità in subordine inammissibilità in

subordine accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Associazione Produttori Ortofrutticoli della Marca Trevigiana s.c.ar.l., con distinti ricorsi, impugnava gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Asolo per l’Ici relativa, rispettivamente, agli anni 2000 e 2001, all’anno 1999 ed agli anni dal 1995 al 1998 con riferimento al fabbricato della società cooperativa iscritto in categoria D/8. Sosteneva la ricorrente che il fabbricato, nel quale veniva svolta l’attività agricola, aveva natura rurale in quanto strumentale a detta attività, di talchè andava esente da Ici. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso rigettava tutti i ricorsi. La contribuente appellava le sentenze e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto li respingeva. La contribuente proponeva distinti ricorsi per cassazione e la Suprema Corte, con le sentenze numero 19946/2010, 19945/2010 e 19944/2010, cassava le sentenze impugnate con rinvio per nuovo esame alla CTR del Veneto affermando il principio secondo cui occorreva verificare se il fabbricato in questione fosse catastalmente classificato come fabbricato rurale nelle categorie A/6 o D/10 al fine di escludere od affermare la sua assoggettabilità ad Ici.

La CTR del Veneto, all’esito dei giudizi di rinvio, riformava le sentenza di primo grado ed annullava gli avvisi di accertamento. Osservava la CTR che il fabbricato utilizzato dalla cooperativa era iscritto in catasto con l’attribuzione, ora per allora, della categoria D/10 a seguito di attribuzione effettuata con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto numero 77/26/10. Ne conseguiva che, data la classificazione catastale del fabbricato nella categoria D/10, in osservanza del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 19946/2010, l’accertamento ai fini Ici era precluso, non trattandosi di fabbricato assoggettabile all’imposta Ici. La CTR, infine, condannava il Comune di Asolo alla rifusione delle spese processuali per tutti i gradi di giudizio.

2. Avverso le sentenze della CTR il Comune di Asolo ha proposto tre ricorsi per cassazione, rubricati ai numeri 25372/2012, 25373/2012 e 25374/2012, affidati, ciascuno, a tre identici motivi. In ciascuno dei procedimenti la contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo deduce il comune deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso della decisione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata non dà conto dei motivi per i quali, nella fattispecie in esame, il fabbricato, che risultava accatastato in categoria D/8, doveva, invece, ritenersi estraneo all’Ici solo perchè era stata attribuita la categoria D/10 con la sentenza della CTR del Veneto pronunciata dopo la sentenza di rinvio della corte di cassazione e di cui si ignorava se fosse passata in giudicato. La CTR aveva disatteso l’unico documento con il quale, a fronte dell’istanza del Comune, l’Agenzia del territorio aveva risposto che il fabbricato per cui è causa non era stato oggetto di variazioni catastali.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 92 c.p.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR condannato il Comune alla rifusione delle spese dell’intero giudizio laddove, invece, avrebbe dovuto compensarle in considerazione del fatto che, fino alla data in cui era stata pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione, il fabbricato era iscritto nella categoria D/8 e, quindi, era assoggettabile ad Ici.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto dello ius superveniens di cui al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14, lett. d, convertito dalla L. n. 214 del 2011, che aveva abrogato la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, con la quale era stata prevista l’estraneità dei fabbricati rurali all’Ici. Inoltre la CTR aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il Comune, con le proprie controdeduzioni all’appello in riassunzione, aveva confutato le tesi prospettate dalla ricorrente con riguardo del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, chiedendo al giudice, in via subordinata, lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma in questione.

6. Per quanto concerne il procedimento qui rubricato al n. 25576/12, esso trae origine dal fatto che l’Associazione Produttori Ortofrutticoli della Marca Trevigiana s.c.a.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Asolo per l’Ici relativa agli anni dal 2003 al 2006 con riferimento al fabbricato della società cooperativa iscritto in categoria D/8. Sosteneva la ricorrente che il fabbricato, nel quale veniva svolta l’attività agricola, aveva natura rurale in quanto strumentale a detta attività, di talchè andava esente da Ici. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso riuniva i ricorsi e li respingeva. Proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto lo respingeva sul rilievo che il fabbricato era accatastato con categoria D/8, come emergeva dalla risposta data dall’Agenzia del territorio all’istanza formulata dal Comune di Asolo, e che la ricorrente non era proprietaria dei terreni agricoli ai quali il fabbricato era, secondo la prospettazione della ricorrente, strumentale.

7. La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Comune di Asolo non si è costituito in giudizio.

8. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR non ha tenuto conto della sentenza numero 77/26/10 pronunciata dalla CTR del Veneto il 13 dicembre 2010 con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente contro l’Agenzia del territorio, era stata attribuita all’immobile per cui è causa la categoria D/10.

9. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 139 del 1998, art. 1, comma 5, D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 e 3 bis ed al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29, comma 2, lett. c. Sostiene la ricorrente che si trattava di immobile strumentale all’attività agricola che avrebbe dovuto essere ritenuto, per l’effetto, rurale ed esente da Ici.

10. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis. Sostiene la ricorrente che la norma in questione ha chiarito che gli immobili aventi le caratteristiche come quello di cui si tratta non si considerano fabbricati e sono, quindi, esenti da Ici.

11. Con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che CTR ha basato la sua decisione sulla risposta, data dall’ufficio catastale di Treviso al Comune di Asolo, secondo cui non erano intervenute variazioni catastali laddove si sarebbe dovuto considerare che si trattava di documentazione risalente a due anni prima, per cui avrebbe dovuto essere richiesta una nuova certificazione; in ogni caso si sarebbe dovuto considerare che era intervenuta la sentenza della CTR del Veneto numero 67/26/10, per effetto della quale era stata riconosciuta all’immobile la categoria D/10.

12. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, al D.M. 11 gennaio 91, D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis convertito dalla L. n. 222 del 2007. Sostiene la ricorrente che si trattava di fabbricato rurale al quale, benchè accatastato, non poteva essere attribuita la rendita perchè si trattava di immobile rurale pertinente a terreno agricolo.

13. Tutto ciò premesso, il Collegio, preliminarmente, dispone, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione al ricorso numero 25372/2012, dei ricorsi numero 25373/2012, 25374/2012 e 2596/12 in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto come nella specie appare del tutto evidente – elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (da ult., Cass., Sez. un., n. 18050 del 2010).

14. Per quanto concerne i motivi di ricorso riguardanti i procedimenti numero 25372/2012, 25373/2012 e 25374/2012, osserva la Corte che il primo ed il terzo di essi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Essi sono entrambi infondati. Invero nel giudizio di rinvio la CTR si è attenuta al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19946 del 2010 (dopo che sulla questione si era già pronunciata in tal senso la Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009) secondo cui, qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole), resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione. Ed ha precisato la Corte che, allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione, posto che tale accertamento non può essere compiuto dalla Commissione Tributaria investita della questione della debenza dell’Ici.

La Corte ha, conseguentemente, demandato alla CTR di accertare se il fabbricato fosse accatastato nella categoria D/10, essendo questa l’unica circostanza rilevante ai fini di escludere la debenza dell’Ici. A tal punto i giudici di appello hanno accertato che, nelle more, si era concluso il giudizio promosso dalla contribuente contro l’Agenzia del territorio per la modifica del classamento nel senso che all’immobile era stata attribuita la categoria D/10, per il che l’Ici non era dovuta. Dovendo attenersi al principio di diritto, legittimamente la CTR non ha analizzato altre questioni che erano state introdotte nei precedenti giudizi ma che erano state ritenute ininfluenti dalla Corte di legittimità. Quanto all’asserito vizio di motivazione, l’aver la CTR indicato gli estremi della sentenza con cui era stata attribuita all’immobile la categoria D/10 assolve pienamente all’obbligo motivazionale e sarebbe stato onere della ricorrente dedurre, se del caso e con i mezzi consentiti, la non definitività o vincolatività della sentenza.

Quanto allo ius superveniens, di cui il giudice investito del giudizio di rinvio avrebbe dovuto tenere conto, sostiene il ricorrente che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14, lett. d, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha abrogato del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, il comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni”. L’abrogazione di tale norma di interpretazione autentica, secondo il ricorrente, imporrebbe di ritenere in ogni caso assoggettabile ad Ici il fabbricato, ancorchè esso abbia i requisiti di ruralità.

Osserva la Corte che l’assunto è infondato in quanto nel caso che occupa si tratta di immobile che risulta accatastato in categoria D/10 a seguito del giudizio promosso dalla contribuente contro l’Agenzia del territorio per la modifica del classamento e tanto basta per affermarne la non assoggettabilità all’Ici secondo quanto stabilito dalla Corte di legittimità con la sentenza di annullamento con rinvio.

15. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Invero, al di là del fatto che il motivo risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non è incorso il giudice d’appello in violazione di legge nel condannare la parte totalmente soccombente alla rifusione delle spese, avendo fatto applicazione della norma

di cui all’art. 91 c.p.c.. Neppure è incorsa la CTR nel dedotto vizio di motivazione, posto che un adeguato supporto motivazionale è richiesto dall’art. 92 c.p.c., solo nel caso di compensazione delle spese.

16. Venendo, ora, all’esame del ricorso rubricato al n. 25576/2012, osserva la Corte che il primo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica.

Questa Corte intende dare continuità all’orientamento espresso nel principio sancito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009 secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

Le ragioni condivisibilmente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testè citata si sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 (Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni) ha la funzione di determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l’immobile è classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall’imposizione Ici. Perciò alla classificazione catastale va ricollegata l’imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perchè in possesso dei requisiti indicati dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall’area di imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente poichè compete all’organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente all’esito di azione giudiziale promossa dall’interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis.

L’orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), secondo i quali l’esenzione dall’Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall’immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.

Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente perchè non basate su una revisione critica del problema tale da poter superare quanto già affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009.

Tutto ciò premesso, considerato che all’immobile di cui si tratta è stata attribuita la categoria catastale D/10, come definitivamente accertato all’esito dei ricorsi numero 25372/2012, 25373/2012 e 25374/2012 e sulla base della sentenza n. 77/26/10 pronunciata dalla CTR del Veneto il 13 dicembre 2010, l’imponibilità ai fini Ici del medesimo è da ritenersi esclusa.

17. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

18. I ricorsi numero 25372/2012, 25373/2012 e 25374/2012 vanno, dunque, rigettati. Il ricorso numero 25576/2012 va accolto, l’impugnata decisione va cassata e, decidendo nel merito, va accolto il ricorso originario della contribuente.

Le spese processuali di questo grado di giudizio nelle cause numero 25372/2012, 25373/2012 e 25374/2012 e quelle dei tre gradi di giudizio nella causa 25576/2012 si compensano tra le parti in considerazione della particolarità della questione trattata e tenuto conto del fatto che solo nell’anno 2010 è stata attribuita all’immobile per cui è causa la categoria D/10.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi numero 25373/2012, 25374/2012 e 2576/2012 al ricorso numero 25372/2012; rigetta i ricorsi numero 25372/2012, 25373/2012, 25374/2012; accoglie il ricorso numero 25576/2012, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio nelle cause numero 25372/2012, 25373/2012 e 25374/2012 e quelle dei tre gradi di giudizio nella causa 25576/2012.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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