Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2404 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 03/02/2020), n.2404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2023-2019 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2223/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda proposta dal cittadino pakistano R.F. per il riconoscimento dello status di rifugiato, o in subordine della protezione sussidiaria o in via gradata di quella umanitaria;

2. il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi di ricorso per cassazione, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo – rubricato testualmente “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. 3)” – si lamenta che il Tribunale non avrebbe “formulato un percorso logico-argomentativo”, non avrebbe “analizzato la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente asilo” e avrebbe “agito in aperto contrasto con il D.lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3, lett. a) e b), in quanto non procedeva alla valutazione di tutti i fatti pertinenti il Paese d’origine”;

5. con il secondo mezzo si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5” in quanto “il giudizio in merito alla mancanza di credibilità del ricorrente veniva effettuato senza il rispetto dei criteri imposti” da detta disposizione normativa;

6. il terzo motivo prospetta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 4” poichè il giudice a guo avrebbe omesso “di indagare adeguatamente le condizioni effettive del paese e di considerare le circostanze dedotte dal ricorrente”;

7. tutti i motivi sono inammissibili perchè assolutamente generici e comunque afferenti apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non adeguatamente censurati secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5) – applicabile ratione temporis – i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014 cit.; conf. Ex plurimis Cass. 27415/2018);

7.1. in particolare, questa Corte ha chiarito che la valutazione della credibilità del racconto del richiedente (e quindi la sua attendibilità) spetta al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – e come tale è censurabile in cassazione solo nei limiti (come detto non osservati) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ex multis, Cass. 3340/2019; cfr. Cass. 27502/2018), ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 3340/2019), in vista di una diversa valutazione della fattispecie concreta non consentita in sede di legittimità (ex multis, Cass. 14221/2019, 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016);

7.2. nel caso di specie, il Tribunale ha escluso l’invocata protezione internazionale sia sulla base del giudizio di non attendibilità del racconto del richiedente, per la ragioni puntualmente illustrate a pag. 3 e 4 del decreto, sia sulla base di “C.O.I.” affidabili e aggiornate, per le considerazioni diffusamente spiegate a pag. 5, 6 e 7 del provvedimento impugnato;

8. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente, liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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