Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2404 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. I, 02/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P., C.M.M. e L.G.

elettivamente domiciliati in ROMA, viale Pinturicchio, 21, presso lo

studio dell’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, dal quale sono

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore – domiciliato ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale

è rappresentato e difeso;

– controricorrente e ricorrente incidentate –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 4

gennaio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 novembre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;

udito per i ricorrenti l’avv. Roda Ranieri, su delega, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il P.M. il S.P.G. Dott. CARESTIA Antonietta che ha chiesto

l’accoglimento della relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.P., C.M.M. e L. G. adivano la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso dell’aprile 1993, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad ottenere l’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria, definito con sentenza del 14 luglio 2004.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 4 gennaio 2007, ritenuto che “in ragione della natura della controversia e del comportamento delle parti” la ragionevole durata del giudizio dovesse essere fissata in quattro anni, liquidava per il periodo eccedente Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, quindi Euro 7.000,00, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso C. P., C.M.M. e L.G., affidato a due motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale hanno resistito con controricorso le ricorrenti principali.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- I ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti, avendo ad oggetto lo stesso decreto.

2.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- I ricorsi, principale ed incidentale, dovranno essere riuniti, avendo ad oggetto la stessa sentenza.

2.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6, 13 e 41 CEDU), nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione, nella parte in cui il decreto ha fissato la durata ragionevole del giudizio in anni quattro, discostandosi dal parametro stabilito dalla Corte EDU, senza motivare adeguatamente, affidando la conclusione ad affermazioni apodittiche non argomentate avendo riguardo agli elementi della fattispecie, tenuto conto che occorreva soltanto decidere questioni di diritto, che non richiedevano istruttoria, mentre neppure si da conto della condotta delle parti che potrebbe avere ritardato la trattazione del giudizio.

Il mezzo si conclude con due quesiti concernenti la necessità di fissare il termine di ragionevole durata del giudizio:

a) avendo riguardo agli elementi ed alle circostanze del giudizio;

b) facendo riferimento al parametro stabilito dalla Corte EDU. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 3 e 4) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, senza distinguere gli importi ed in violazione dei minimi di tariffa (il ricorso riporta le singole voci asseritamente spettanti in riferimento all’attività svolta ed allo scaglione applicabile). Il mezzo si chiude con la formulazione di quesito avente ad oggetto l’obbligo del giudice del merito di liquidare gli importi previsti dalla Tab. A, punto 4^, e B della tariffa professionale.

3.- La ricorrente incidentale, con un unico motivo, denuncia omessa motivazione su di un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la Corte d’appello ha omesso di valutare le deduzioni svolte in ordine alla rilevanza della sopravvenienza delle L. n. 537 del 1993 e L. n. 525 del 1996, in quanto avrebbero comportato la consapevolezza da parte delle ricorrenti in ordine alla infondatezza della domanda, rilevanti al fine dell’an e del quantum debeatur.

4.- Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato, entro i limiti di seguito precisati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale va qui data continuità:

la nozione di ragionevole durata del processo ha carattere relativo ed è condizionata da circostanze strettamente legate alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide, come è dato evincere dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, (tra le molte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005) e in tal senso è orientata anche la Corte EDU, che pure privilegia una valutazione “caso per caso” (tra le tante, sentenza prima sezione del 23 ottobre 2003, su ricorso n. 39758/98), benchè abbia stabilito un parametro tendenziale della durata ragionevole del giudizio di anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità;

dal parametro del giudice europeo è possibile discostarsi, ma soltanto in misura ragionevole, sempre che la relativa conclusione sia adeguatamente motivata, restando escluso che i criteri indicati nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le molte, Cass. n. 3928 del 2009; n. 8497 del 2008);

in riferimento al processo del lavoro, due recenti pronunce del giudice europeo hanno affermato la violazione del termine di ragionevole durata, senza valorizzare la natura del giudizio (sentenze 18 dicembre 2007, sul ricorso n. 20191/03, in riferimento ad un giudizio in materia di lavoro durato in primo grado più di quattro anni e cinque mesi; 5 luglio 2007, sul ricorso n. 64888/01, in relazione ad un giudizio della stessa natura, durato più di sette anni e due mesi); quindi, la natura del processo non comporta, da sola, la possibilità di stabilire un termine di durata rigido, così come la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dalla accertata inosservanza dei termini processuali, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass., 19352 del 2005; n. 6856 del 2004).

In applicazione di siffatti principi – da enunciare in riferimento ai quesiti posti con il primo motivo – le censure sono manifestamente fondate nella parte in cui il decreto ha fissato la ragionevole durata in anni quattro, limitandosi a fare generico riferimento alla natura della controversia e al comportamento delle parti. Si tratta, infatti, di una motivazione palesemente insufficiente, stante il difetto di indicazione degli elementi che hanno fondato la conclusione (concernenti la modalità di svolgimento del giudizio e la condotta delle parti), che ha comportato un discostamento dal parametro CEDU (anni tre) in misura non ragionevole.

4.1.- L’unico motivo del ricorso incidentale sembra manifestamente fondato.

La doglianza concernente la mancata valutazione degli argomenti e delle deduzioni svolte in ordine alla consapevolezza della piena infondatezza della pretesa costituisce, all’evidenza, censura del decreto nella parte in cui ha erroneamente ritenuto contumace la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la conseguenza che sul punto non può ritenersi formato il giudicato.

Nel merito, va osservato che, sebbene non rilevi, al fine di escludere il danno, il solo fatto che la causa abbia avuto esito negativo in quanto detta circostanza, da sola, è insufficiente ad escludere e a sovvertire la presunzione di danno non patrimoniale (Cass. n. 9921 del 2005), la prospettazione svolta dalla ricorrente incidentale nella fase di merito onerava comunque la Corte territoriale dell’esame della medesima, per accertare se la stessa potesse essere apprezzata come espressiva della proposizione da parte delle ricorrenti di una lite temeraria, o comunque di un vero e proprio abuso del processo e, comunque, potesse incidere sulla misura dell’equo indennizzo.

L’accoglimento dei succitati motivi comporterà la cassazione del decreto – assorbito il secondo motivo del ricorso principale – con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, che procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.

Pertanto, i ricorsi, previa riunione, la manifesta fondatezza, nei termini sopra precisati, possono essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

3.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno continuità a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Il decreto impugnato va, quindi, cassato, con rinvio della causa alla stessa Corte di merito, in diversa composizione, che procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, li accoglie per quanto di ragione, nei sensi precisati in motivazione, cassa l’impugnato decreto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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