Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2404 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 01/02/2011), n.2404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V. (c.f. (OMISSIS)), D.D.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso l’avvocato CASTOLDI BIANCA MARIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato REDINI GIANDOLFO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 18/10/2007 n. 125/07 R.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso in via principale per

l’inammissibilità, in via subordinata per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24 maggio 2007 i signori D. V. e D. chiedevano alla Corte di Appello di Caltanissetta la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 20.638,00, o di una diversa da determinarsi, a titolo di equa riparazione dei danni morali e patrimoniali subiti per l’irragionevole durata di una causa civile da loro promossa davanti al Tribunale di Palermo.

I ricorrenti, condomini dell’edificio sito a Palermo, in via (OMISSIS), con citazione del 25 ottobre e del 5 novembre 1993, avevano proposto opposizione ai precetti loro notificati dalla società Due Erre Costruzioni, alla quale il condominio aveva commesso in appalto il rifacimento delle fondazioni dell’edificio condominiale, e, contestualmente azione di rivalsa nei confronti del condominio e dell’amministratore che aveva concluso il contratto di appalto.

Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 12 luglio 2003, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti degli opponenti e della opposta ed aveva l’azione di rivalsa nei confronti di entrambi i chiamati, condannando l’amministratore del condominio al pagamento della somma di Euro 4.449,74, con gli interessi dalla domanda, e provvedendo, con separate ordinanza, all’espletamento dì una consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione della somma dovuta dal condominio.

Con la sentenza definitiva del 4 ottobre 2006 tale somma era stata determinata in Euro 29.075,75, oltre interessi.

La Corte di Appello di Caltanissetta, con decreto del 18 ottobre 2007, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei due ricorrenti, di Euro 4.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale (in ragione di 1.000 Euro ogni anno dei quattro eccedenti la ragionevole durata del processo), nonchè al rimborso delle spese processuali.

I signori D. hanno impugnato il decreto con ricorso per cassazione sulle base di tre motivi, successivamente illustrati con memoria.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo di ricorso – che, per la stretta connessione tra essi esistente, vanno esaminati congiuntamente – i ricorrenti – denunciando la falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, 13, 34, 41 e 53 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ratificata con la L. n. 848 del 1955 e della L. n. 89 del 2001, contestualmente agli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ. e degli artt. 175 e 182 c.p.c. e art. 81 disp. att. c.p.c., – si dolgono che la Corte del merito, pur avendo riconosciuto che la causa da loro promossa davanti al Tribunale di Palermo non presentava certamente carattere di particolare complessità, nè necessitava di una complessa attività istruttoria, potendo essere definita attraverso una consulenza tecnica contabile, abbia ritenuto ragionevole la durata di otto anni e tre mesi (sottratti gli otto mesi intercorsi tra l’interruzione del processo per l’effetto della dichiarazione del fallimento della società Due Erre Costruzioni e la sua riassunzione), in contrasto con i parametri di ragionevole durata stabiliti dalla Corte di Strasburgo e condivisi, con giurisprudenza ormai costante, di questa Corte di Cassazione.

Disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di idoneità dei quesiti formulati a conclusione degli stessi, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione, in quanto entrambi i quesiti sono pienamente rispondenti ai criteri enunciati da questa Corte in relazione a quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (indubbiamente applicabile – ratione temporis – al ricorso in esame), deve ritenersi che entrambi i motivi siano meritevoli di essere accolti.

Il termine di ragionevole durata di causa di non particolare complessità – come è stato espressamente qualificato il processo presupposto da parte della Corte del merito – è considerato dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, quello di tre anni per il giudizio di primo grado.

Conseguentemente, essendo nota e incontroversa la durata complessiva (12 anni, 10 mesi e 29 giorni – dal 5 novembre 1993, data dell’ultima notificazione della citazione introduttiva, al 4 ottobre 2006, data della pubblicazione della sentenza definitiva) dal giudizio presupposto svoltosi davanti al Tribunale di Palermo, l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti può essere determinato, senza che si renda necessario il rinvio della causa alla Corte del merito, da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, in relazione al periodo eccedente la durata ragionevole di tre anni e otto mesi (stabilita con l’aggiunta al suindicato periodo di tre anni degli otto mesi corrispondenti al periodo di durata dell’interruzione del processo per la dichiarazione del fallimento di uno dei convenuti) pari a nove anni, due mesi e ventinove giorni, nella somma complessiva di Euro ottomilacinquecento (in ragione di settemilacinquanta Euro, per ciascuno dei primi tre anni del periodo di maggior durata rispetto al termine di durata ragionevole, e di mille Euro, per ciascuno degli anni successivi, in conformità ai criteri indicati dal più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte).

Su tale somma, spettante a ciascuno dei due ricorrenti, sono dovuti, come già stabilito dalla Corte del merito, gli interessi legali dal giorno della domanda.

Il terzo motivo, concernente la determinazione dell’equo indennizzo del danno patrimoniale lamentato dai ricorrenti, deve, infine, essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza, non essendo stato indicato l’atto del procedimento conclusosi con il decreto impugnato in cui sono stati prospettati i conteggi relativi ai pretesi danni e le ragioni della riferibilità degli stessi alla durata irragionevole del processo presupposto e non essendo stato riprodotto il testo delle argomentazioni svolte in proposito.

Le spese del giudizio di merito e di quello dì legittimità vanno poste a carico del Ministero della Giustizia, rimasto prevalentemente soccombente, e si liquidano nelle misure indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, pronunciando nel ritrito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro ottomilacinquecento, con gli interessi legali dalla domanda; condanna altresì il Ministero della Giustizia al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di merito, nella misura complessiva di Euro 1.500,00, di cui 850,00 Euro per onorario, 600,00 Euro per competenze e 50 Euro per esborsi; e di quelle del giudizio di cassazione, nella misura di Euro 1.455.00 per onorario e di 100,00 Euro per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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