Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24039 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.12/10/2017),  n. 24039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20122-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.N.A., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

I.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1454/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 3/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto dei sopraindicati odierni controricorrenti ed intimati, assunti con contratti a tempo determinato nel comparto della scuola, a vedersi attribuire sia la progressione stipendiale (c.d. gradoni) per effetto del riconoscimento dell’anzianità di servizio sia gli scatti biennali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 e condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive;

– la Corte territoriale ha sviluppato l’intero percorso argomentativo richiamando propri precedenti che avevano riconosciuto la progressione economica sulla base del principio di non discriminazione ivi invocato. Ciò pur a fronte di un (ulteriore) specifico rilievo da parte del Miur circa l’inapplicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53 al personale non di ruolo ed alla rifcribilità della stessa al solo personale docente nominato dal Provveditore agli Studi (cfr. pag. 3 della sentenza);

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico articolato motivo;

– i lavoratori indicati in epigrafe come assistiti e difesi hanno resistito con controricorso;

– gli altri sono rimasti intimati;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico articolato motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denuncia violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4del D.M. 13 giugno 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione anche in combinato con la L. n. 312 del 1980, art. 53 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, art. 1, comma 2, delle clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE. Assume che: – i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001; – il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa; – il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile a quello di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

– i rilievi sono infondati;

– la sentenza impugnata, nell’affermare il diritto del ricorrente al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

– a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato condizioni di impiego che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato comparabile, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

– il ricorso non prospetta argomenti nuovi che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

– quanto, poi, all’avvenuto riconoscimento già con la sentenza di primo grado degli scatti biennali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 (ulteriore rispetto alle differenze stipendiali derivanti dall’applicazione della progressione stipendiale per i dipendenti a tempo indeterminato), va rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuna omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sui rilievi di cui all’atto di appello riguardanti il riconoscimento di tali scatti ed invero neppure sviluppato alcuna specifica censura relativamente a detta norma limitandosi ad illustrare le ragioni a fondamento della asserita impossibilità di equiparazione, a fini economici, del personale non di ruolo a quello di ruolo;

– da tanto consegue che, condivisa solo in parte la proposta, il ricorso deve essere rigettato;

– la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

– non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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