Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24038 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 30/10/2020), n.24038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6723/2016 proposto da:

OBI ITALIA s.r.l., a Socio Unico (già BBC s.r.l.), nella persona del

procuratore speciale P.F., e Z.G.M.,

rappresentati e difesi dall’Avvocato STEFANO NANNI, ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio in PRATO, TRAVERSA FIORENTINA 10;

– ricorrenti principali –

contro

PROGETTI EDITORIALI s.r.l., in persona dell’amministratore unico

Pe.Ev., rappresentata e difesa dall’Avvocato GUIDO UBERTO

TEDESCHI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Alessndro Nicoletti, in ROMA, L.RE dei MELLINI 24;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1112/2015 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

BBC s.r.l. (oggi OBI ITALIA s.r.l.), e Z.G.M., rispettivamente debitore principale e garante, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1804/2012, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia per l’importo di Euro 3.799,40, su ricorso di PROGETTI EDITORIALI s.r.l. (fornitore di servizi e spazi pubblicitari) e ottenuto in base al contratto di acquisto di servizi e spazi pubblicitari stipulato con BBC s.r.l., in veste di acquirente, in data 10.10.2006. L’importo suddetto era relativo al corrispettivo dovuto per l’inserzione nel “(OMISSIS)” edizione (OMISSIS). Gli opponenti chiedevano una sentenza di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento per violazione dei principi di buona fede e correttezza imputabile a Progetti Editoriali ex artt. 1374 e 1375 c.c.. Sicchè a seguito della comunicazione di recesso nell'(OMISSIS), il contratto si era risolto in quanto la comunicazione della data di stampa dell’edizione (OMISSIS) non era avvenuta.

Progetti Editoriali eccepiva che la consegna di copie della edizione 2010 era invece avvenuta tramite corriere privato in data 22.6.2010.

Con sentenza del 14.5.2014 il Giudice di Pace di Reggio Emilia annullava il decreto ingiuntivo poichè “fondato su una clausola contrattuale (art. 17) di difficile, anzi, impossibile applicazione per il committente” e condannava la Progetti Editoriali s.r.l. al pagamento delle spese di lite.

Contro tale sentenza proponeva appello la Progetti Editoriali per la conferma del decreto ingiuntivo e, in via incidentale, anche la BBC s.r.l. e Z.G.M. per l’accertamento della risoluzione del contratto.

Con sentenza n. 1112/2015, depositata in data 30.7.2015, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l’appello principale e rigettava l’appello incidentale, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. In particolare, il Tribunale riteneva incontestata, e perciò provata, l’esecuzione delle prestazioni di servizi da parte di Progetti Editoriali per l’anno 2012, mentre erano contestate tra le parti la valenza della clausola n. 17 del contratto (posta alla base della decisione di primo grado) e la sua concreta attuazione da parte della fornitrice in termini di rispondenza o meno al parametro della buona fede.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Obi Italia s.r.l. a socio unico e Z.G.M., sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste la Progetti editoriali con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti principali lamentano l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il documento n. 2 di OBI Italia”. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata contiene un macroscopico errore, riferendo che il documento depositato da OBI Italia s.r.l., quale prova del recesso dal contratto, fosse del novembre 2011, mentre era dell'(OMISSIS). Diversamente da quanto scritto in sentenza, il citato doc. n. 2 riporta la dichiarazione a firma e su carta intestata BBC, con cui si contestava il rinnovo tacito del contratto per non essere stati posti nelle condizioni di inviare formale disdetta.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 30 luglio 2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di tutti i siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro, non v’è idonea e specifica indicazione. Laddove, poi, va rilevato che è altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per lamentarsi, in temini generali, di una motivazione non corretta (Cass. n. 27415 del 2018); non essendo in esso inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

1.3. – In particolare, nella specie l’asserito “macroscopico errore” (contenuto nella sentenza impugnata, là dove essa riferisce che il documento depositato da OBI Italia s.r.l. quale prova del recesso dal contratto fosse del novembre 2011, mentre era dell'(OMISSIS)), oltre che privo in sè di contenuto decisorio con riferimento alla domanda azionata di accertamento della avvenuta risoluzione del contatto per inadempimento della Progetti Editoriali (assumendo i ricorrenti che detto documento contenesse la dichiarazione a firma e su carta intestata BBC, con cui si contestava il rinnovo tacito del contratto per non essere stati posti nelle condizioni di inviare formale disdetta) e comunque oggetto di esame da parte del Tribunale (sentenza impugnata, pagg. 3 e 4), si configura in effetti quale mero errore materiale palesemente riconoscibile (sentenza impugnata, pag. 9), e perciò irrilevante ai fini della corretta interpretazione del dictum e del decisum del giudice di appello.

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono “Violazione di legge: mancata applicazione degli artt. 1374 e 1375 c.c.”, per essere stato, dal Tribunale, ritenuto ininfluente l’accertamento della risoluzione del contratto per comportamento inadempiente rispetto ai canoni di buona fede e correttezza da parte di Progetti Editoriali s.r.l. e poichè il Giudice di primo grado aveva utilizzato, per evitare di accertare l’esistenza di un comportamento contrario al combinato disposto degli artt. 1374 e 1375 c.c., l’assenza del fatto storico “invio di raccomandata a/r al fornitore”, cosa invece avvenuta nell'(OMISSIS). Pertanto, la domanda di OBI Italia sull’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla resistente non sarebbe mai stata esaminata.

2.1. – Il motivo è infondato.

2.2. – Come rilevato dal Tribunale, il Giudice di primo grado aveva posto alla base della decisione la nullità della clausola n. 17 (contenente, per vero, una regolamentazione assai articolata e di non facile applicazione del “rinnovo automatico e modalità di disdetta” del rapporto contrattuale inter partes), mai oggetto di contraddittorio, nè oggetto di specifica eccezione da parte di BBC s.r.l. e del garante Z., i quali avevano sempre chiesto di sciogliersi dei vincoli negoziali sul presupposto della loro validità originaria, oltre che del mancato rinnovo tacito del contratto.

Ciò premesso, il Tribunale – non contestata e, perciò, provata ex art. 115 c.p.c., l’effettiva esecuzione dei servizi da parte della controricorrente per l’anno 2012, e per contro contestata tra le parti la valenza della clausola n. 17 del contratto e la sua concreta attuazione da parte della fornitrice in termini di rispondenza o meno al parametro di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. – ha correttamente affermato la ininfluenza (ai fini del decidere sulla richiesta di risoluzione contrattuale già avanzata davanti al Giudice di pace) di ogni questione afferente all’individuazione del termine iniziale e finale di esercizio della facoltà di disdetta riconosciuto dal titolo e al comportamento conforme o meno al canone di buona fede tenuto dalla fornitrice; ed ha ritenuto che, al fine di evitare la pubblicazione dello spazio riservato a BBC s.r.l. sull’edizione 2012 del Libro di Reggio Emilia, l’appellata avrebbe dovuto inviare la propria disdetta rispondente ai requisiti di cui all’art. 17, lasciando alla controparte, ovvero al Giudice in caso di contrasto, la valutazione sulla determinatezza e congruità del temine di recesso e suo decorso; mentre, nella fattispecie, mancava del tutto la disdetta nella forma convenzionalmente fissata.

3. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la Progetti Editoriali s.r.l. lamenta la “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di spese del giudizio (artt. 91-92 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 3)”, chiedendo la condanna dei ricorrenti alle spese dei due gradi di giudizio.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – La compensazione integrale delle spese tra le parti nei due gradi di giudizio è stata motivata in ragione della “complessità interpretativa delle condizioni generali contrattuali predisposte da Progetti Editoriali s.r.l., unita alla presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti interni a questo Tribunale”. Tali riferimenti alla particolarità del giudizio risultano idonei a giustificare la disposta compensazione delle spese.

Trattandosi, infatti, di giudizio instaurato con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 26.10.2012, in cui valevano le modifiche apportate dell’art. 92 c.p.c., comma 2, L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, in vigore dal 4.7.2009, ai giudizi instaurati successivamente a tale data trovava applicazione il comma 2 dell’art. 92 c.p.c., così novellato, che disponeva “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese di giudizio”.

Orbene – nel porre in evidenza non soltanto la presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti interni, quanto piuttosto la espressamente riscontrata e lamentata particolare complessità interpretativa delle condizioni generali contrattuali predisposte da Progetti Editoriali s.r.l. ed opposte alla controparte – il Tribunale si era esattamente conformato al principio secondo il quale, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (vigente ratione temporis), le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione (come fatto), che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. n. 221 del 2016) e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 22310 del 2017; Cass. n. 14411 del 2016).

4. – Il ricorso principale e quello incidentale vanno,dunque, rigettati. Stante la reciproca soccombenza le spese vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per ciascuna delle parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, ciascuno, dell’ulteriore importo titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2020, e, a seguito di riconvocazione anche per via telematica del Collegio nella medesima composizione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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