Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24038 del 26/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 26/09/2019), n.24038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9135/2017 proposto da:
Z.R., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Zambelli del
foro di Bergamo e dall’avv. Giorgio Luceri del foro di Roma ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via Udine, n. 6, presso lo studio
dell’avv. Luceri;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5153/34/2016 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, pronunciata il 20.4.2016 e depositata il
7.10.2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13.6.2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Z.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso la sentenza n. 5153/34/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciata il 20.4.2016 e depositata il 7.10.2016, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo l’accertamento dell’ufficio finanziario avente ad oggetto il pagamento dell’IRPEF per l’anno 2006.
2. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
3. Il ricorrente chiedeva tuttavia la sospensione del giudizio e la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.
4. La controversia è stata fissata nella camera di consiglio del 13.6.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. In data 30.1.2019 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Milano, dando atto del pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Spese a carico della parte che le ha sostenute.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019