Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24038 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24038 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 25217-2008 proposto da:
PROIETTI DOMENICA DORIANA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2615

POSTE ITALIANE SPA C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del

Data pubblicazione: 23/10/2013

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

PROIETTI DOMENICA DORIANA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2462/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2007 R.G.N.
2080/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

contro

25217.08 Udienza 19 settembre 2013
Pres. P. Stile
Rei V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che
1.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva
rigettato la domanda, proposta da Domenica Doriana Proietti nei confronti di Poste
Italiane s.p.a., avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto al
contratto di lavoro
stipulato dalla società suddetta con la ricorrente e della
costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato..

2.

Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso illustrato da
memoria; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso
incidentale. La Proietti ha notificato un controricorso avverso il ricorso incidentale.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Come si evince dalla sentenza impugnata la lavoratrice è stata assunta con contratto a
termine, protrattosi dal 2 maggio 2002 al 30 giugno 2002. Il contratto conteneva la
seguente clausola giustificatrice dell’apposizione del termine: esigenze tecniche,

organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricom prendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul
territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre
2001 e 11 gennaio 2002.
5.

La Corte territoriale premesso che il contratto in esame rientrava, ratione temporis,
nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, ha ritenuto
sufficientemente specifica la suddetta clausola giustificatrice del termine sul rilievo che
dall’esame degli accordi collettivi richiamati nella clausola suddetta emergeva la una
specificazione, sia pure indiretta, delle ragioni produttive ed organizzative legittimanti
l’apposizione del termine.

6.

La statuizione sulla legittimità del termine apposto al contratto in esame è stata
censurata dalla lavoratrice con i primi due motivi di ricorso che, in quanto logicamente
connessi, devono essere esaminati congiuntamente. Con tali motivi, con i quali si
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art.
2697 cod. civ., la ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata sia nella
parte in cui ha ritenuto sufficientemente specifica la clausola giustificatrice del
3

La Corte

7.

Le censure sono infondate e devono essere pertanto rigettate.

8.

Questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052) si è ripetutamente
pronunciata su fattispecie analoghe affermando i seguenti principi che devono essere
in questa sede pienamente ribaditi: il quadro normativo che emerge a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del
sistema rigido previsto dalla legge n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle
fattispecie legittimanti — e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole
generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere
nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione,
costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di
specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo adottate. L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce
una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al
contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze
aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da
fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso
indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze
riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della
motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto,
tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il
concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma
obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere
calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di
elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo
criteri di congruità e ragionevolezza.

9.

Nel caso di specie appare congrua la valutazione effettuata dal giudice di merito che ha
ritenuto esistente il requisito della specificità in relazione alla suddetta clausola
giustificatrice.

10.1n particolare, con riferimento alla tesi della ricorrente secondo cui mancherebbe la
specificità della causa a causa della pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione
del termine deve osservarsi che, secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità
(cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396), l’indicazione di due o più ragioni
legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sé
causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa
giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito
dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate. Tale valutazione è stata fatta dalla
Corte territoriale che ha concluso, sulla base di una motivazione sufficiente e
logicamente corretta nel senso della sussistenza del requisito della specificità.
11. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla tesi, pure sviluppata dalla
ricorrente, secondo cui l’insussistenza del requisito della specificità sarebbe
4

termine, sia con riferimento alla valutazione della prova della sussistenza delle
esigenze organizzative.

144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a
dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata
spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità
di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle
stesse nel corso del rapporto, ha precisato che tale specificazione può risultare anche
indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento “per relationem” ad
altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in
esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia
promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con contratto a
termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle
“specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo
stesso contratto individuale).
12. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo,
ritenuto la sussistenza del requisito della specificità della clausola sulla base dell’esame
del contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva riferimento; la relativa
valutazione, in quanto correttamente motivata, è insindacabile in questa sede di
legittimità.
13. Deve considerarsi invece inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale è stata
denunciata la violazione dell’art. 2967 cod. civ. sull’assunto, che non sarebbero state
verificate dalla Corte territoriale né la sussistenza effettiva di una esigenza temporanea
idonea a giustificare l’assunzione, né l’effettiva utilizzazione della lavoratrice per
coprire la suddetta esigenza. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex
art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie: se violi l’art.
2967 cod. civ. in merito all’onere della prova il giudice di merito il quale, a fronte di un
contratto a cui è stato apposto un termine giustificato con il riferimento ad un accordo
sindacale che disciplina un processo di mobilità del personale su scala nazionale che
prevede il passaggio da posizioni lavorative di staff a quelle di portalettere e
sportelleria, ritenga provata la specificazione della ragione di cui all’art. 1, comma 3,
d.lgs. 368/2001 attraverso il mero richiamo allo stesso accordo sindacale.
14. Ed infatti il suddetto quesito risulta del tutto generico rispetto alla fattispecie, in
quanto omette di enucleare il momento di conflitto fra il concreto accertamento
operato dai giudici di merito e la regola che si assume applicabile al caso di specie (cfr.
Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi
5

evidenziata dal mero riferimento, contenuto nella clausola giustificatrice, ad accordi
sindacali in tema di processi di mobilità. Devono essere infatti ribaditi, in questa sede, i
principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità con riferimento a fattispecie
nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello
utilizzato nel caso in esame (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n: 2279; Cass. 27 aprile 2010 n.
10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286); con tali sentenze la S.C., premesso che, in tema
di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo
l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con
la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23
aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-

enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n.
36) secondo cui il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo
motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente
riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito
generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come
nel caso di specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011 n. 17674).

16. Il motivo è inammissibile in quanto finalizzato a censurare una affermazione contenuta
nella sentenza impugnata del tutto estranea rispetto al decisum; ed infatti, essendosi
ritenuta la piena legittimità del termine, non si pone alcun problema relativamente alla
conseguenze della declaratoria di nullità dello stesso.
17. Il ricorso principale deve essere in definitiva rigettato.
18. In relazione al rigetto del ricorso principale deve essere considerato assorbito il ricorso
incidentale sostanzialmente condizionato (avente ad oggetto l’omessa motivazione in
ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello e la censura di violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ.) stante l’evidente carenza di interesse del ricorrente
incidentale ad una pronuncia sulla propria impugnazione non potendo l’eventuale
accoglimento della stessa provocare un risultato più favorevole di quello derivante dal
rigetto del ricorso principale.
19. In applicazione del principio della soccombenza le spese del presente giudizio vengano
poste a carico della ricorrente principale nella misura, liquidata in dispositivo, che tiene
conto delle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012 n. 140 (entrato in vigore il 23
agosto 2012) emanato ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 convertito in legge n. 27
del 2012.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale assorbito l’incidentale; condanna la
ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro
100,00 per esborsi oltre Euro 3500 (tremilacinquecento) per compensi professionali e oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2013.

15. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001
in connessione con l’art. 1419 cod. civ. contestando la statuizione secondo cui la
nullità del termine apposto al contratto determinerebbe la nullità dell’intero contratto.

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