Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24038 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23277/2010 proposto da:

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUERRA Guglielmo, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

COLETTI Pierfilippo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO MONTI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 558/2010 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 22/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Pierfilippo Coletti che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che si riporta alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: P. E. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale.

Con sentenza depositata in data 22 aprile 2010 il Tribunale di Rimini ha modificato in misura minima la sentenza del Giudice di Pace, il quale aveva liquidato a favore del danneggiato una somma ritenuta inadeguata.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1193 c.c., in materia di imputazione dei pagamenti per l’estinzione di obbligazioni di valore.

La censura è inammissibile per due ordini di ragioni: a) per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto non riferisce testualmente le pertinenti parti del proprio atto di appello necessarie per consentire alla Corte – che non ha accesso diretto agli atti – di verificare se e in quali termini avesse specificamente censurato la sentenza di primo grado in relazione alla questione addotta; b) per mancanza di argomentazioni idonee a specificare per quali ragioni il Tribunale avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 1192 c.c..

Il secondo motivo adduce violazione dell’art. 32 Cost.. Si assume che la sentenza impugnata ha, di fatto, confuso il danno biologico con il danno patrimoniale.

Dal testo della sentenza impugnata risulta che con l’atto di appello il P. aveva addotto solo l’omissione del conteggio delle spese sostenute nel conteggio effettuato dal primo giudice, la mancata applicazione della rivalutazione monetaria e la parziale compensazione delle spese legali.

Anche questa censura, quindi, non soddisfa il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, inoltre, viola il n. 4 dell’art. 366 c.p.c. in quanto non prospetta specifiche argomentazioni dimostrative del vizio lamentato, ma affida alla Corte di Cassazione di ricavarle in via interpretativa.

Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1124 c.c., con riferimento alla rivalutazione della somma liquidata.

Il Tribunale, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha accolto parzialmente il relativo motivo riconoscendo il diritto del P. alla rivalutazione monetaria, ma escludendola in concreto sull’importo che gli era stato tempestivamente offerto e accettato a titolo di acconto.

Ne consegue l’inammissibilità della censura perchè non attacca la ratio decidendi dalle sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il resistente F. ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorati, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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