Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24038 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.12/10/2017),  n. 24038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19674-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

D.F., L.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato WALTER MICELI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/1/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/9/2017 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato tre pronunce del Tribunale di Bergamo che avevano riconosciuto il diritto di L.I., D.F.F. e G.I., docenti ed appartenenti al personale ATA, assunti con ripetuti contratti a tempo determinato, alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a corrispondere ai predetti le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale e, decidendo sugli appelli incidentali di L.I. e D.F., ha confermato, altresì, le pronunce di rigetto delle domande proposte dai lavoratori connesse alla illegittimità dei termini apposti ai contratti, alla mancata percezione degli scatti biennali della L. n. 312 del 1980, ex art. 53 alla rideterminazione fino al 31 agosto dei contratti, con pagamento delle mensilità di luglio e agosto;

– la Corte territoriale, riuniti i giudizi, ha innanzitutto ritenuto tardivi gli appelli incidentali dei lavoratori; richiamato, poi, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, ha svolto le seguenti considerazioni: – le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono in conformità con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, non essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito “non di ruolo” quanto la specialità del sistema del reclutamento scolastico; – opinare diversamente significherebbe vanificare le finalità della direttiva; – la violazione del principio di non discriminazione configura una condotta illecita del datore di lavoro che contravviene ad una disposizione imperativa di legge tanto in termini di responsabilità contrattuale quanto in termini di responsabilità extracontrattuale; – trattandosi di credito retributivo deve applicarsi la prescrizione quinquennale;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

– L.I. e D.F. hanno resistito con controricorso e formulato, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi;

– G.I. è rimasta intimata;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– i controricorrenti hanno depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico articolato motivo di ricorso principale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, n. 106, art. 6, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della direttiva 99/70/CE. Assume che: – i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001; – il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa; – il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile a quello di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

– il motivo non è fondato;

– come già osservato da questa Corte (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, Cass. 23 novembre 2016, n. 23868; Cass. 29 dicembre 2016, n. 27387, Cass. 5 gennaio 2017, n. 165; Cass. 10 gennaio 2017, n. 290 alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise), l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32);

– la clausola 4 dell’Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio rilevandone il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana) ed affermando la esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

– la CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

– l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale – che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa – e valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo notane comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8 febbraio 2016, n. 2468);

– anche in questa sede il Ministero, pur affermando l’esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità, insistendo, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, ossia su ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente;

– conclusivamente il ricorso principale va rigettato;

– con il primo dei tre motivi del ricorso incidentale L.I. e D.F. deducono l’erroneità del capo della sentenza di secondo grado con il quale è stato dichiarato inammissibile il loro appello incidentale in quanto ritenuto tardivo per essere stato considerato non autonomo il capo oggetto di tale impugnazione. Sottolineano sostanzialmente l’irrilevanza, ai fini dell’ammissibilità dell’appello incidentale, del carattere autonomo o meno dei capi investiti dalle rispettive impugnazioni, come chiaramente si evince dall’art. 436 c.p.c. e rileva che il rapporto di dipendenza tra i diversi capi della sentenza, diversamente da quanto opinato dalla Corte di appello, non rappresenta una condizione di ammissibilità dell’appello incidentale;

– il motivo è fondato (e determina l’assorbimento degli altri due motivi afferenti all’ammissibilità e fondatezza dei rilievi di cui all’appello incidentale sui quali la Corte territoriale non si è pronunciata);

– nelle materie di lavoro e previdenziale l’art. 436 c.p.c., comma 3, senza alcuna distinzione tra appello autonomo o dipendente, prescrive che l’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi alla controparte almeno dieci giorni prima della udienza di discussione. Nella specie non è in discussione che tale disposto sia stato rispettato dagli odierni controricorrenti. Quella che viene in rilievo è la tesi della Corte di appello secondo la quale un appello incidentale autonomo doveva essere proposto nel termine di legge al deposito della sentenza;

– tale tesi non è condivisibile;

– osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte è ormai, da tempo, orientata, in senso uniforme, nel ritenere che, in base al combinato disposto degli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (si veda già Cass., Sez. Un., 5 marzo 1991, n. 2331e poi Cass. 11 giugno 2008, n. 15483 nonchè più di recente Cass. 13 febbraio 2012, n. 2026, Cass. 24 aprile 2012, n. 6470; Cass. 25 luglio 2013, n. 18096; Cass. 27 giugno 2014, n. 14609);

– conclusivamente il ricorso principale va rigettato e va accolto il primo motivo del ricorso incidentale (con assorbimento degli altri); la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per l’esame delle questioni omesse alla Corte di appello di Brescia che, in diversa composizione, procederà all’esame delle questioni omesse e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale (con assorbimento degli altri), cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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