Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24037 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 26/09/2019), n.24037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13194/2013 proposto da:

F.V.M., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Quercia

del foro di Bari ed elettivamente domiciliata in Roma, Via del

Vignola, n. 5, presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente incidentale –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Bari;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 88/05/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, pronunciata il 13.11.2012 e depositata il

27.11.2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13.6.2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. F.V.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza n. 88/05/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, pronunciata il 13.11.2012 e depositata il 27.11.2012, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo l’accertamento della plusvalenza da cessione di un terreno nella misura di 247.155,00 Euro con conseguente maggiore imposta di 56.846,00 Euro.

2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

3. In data 5.10.2017 la ricorrente chiedeva tuttavia la sospensione del giudizio e la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;

4. La controversia è stata fissata nella camera di consiglio del 13.6.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In data 12.11.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Bari, dando atto del pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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