Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24037 del 23/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25037

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22066-2015 proposto da:

D.L.M., S.L., S.N., S.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIANPAOLO BUONO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1714/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1714/49/2015, depositata il 19 febbraio 2015, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dai signori D.L.M., S.L., S.N. e S.F. nei confronti dell’allora Agenzia del Territorio, Ufficio di Napoli, avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dai contribuenti avverso avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio aveva, d’ufficio, rettificato il classamento di due unità immobiliari site in (OMISSIS) (da classe tre a classe quattro), con conseguente aumento della rendita catastale degli immobili, individuati catastalmente come in atti, dei quali i ricorrenti erano proprietari.

Avverso la sentenza della CTR della Campania i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate, quale successore ex lege dell’Agenzia del Territorio, resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore di accoglimento del ricorso.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del R.D. n. 652 del 1939, artt. 1 e ss.; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61; del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1, convertito in L. n. 154 del 1988; D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9; della L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 58 e 154; della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336; della L. n. 212 del 2000, art. 7 nella parte in cui la decisione impugnata, confermando la pronuncia di primo grado, ha escluso che l’atto impugnato fosse illegittimo per carenza di motivazione.

Il motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che in ricorso, avendo previamente esplicitato, in ossequio al principio di autosufficienza, il contenuto motivazionale dell’avviso di classamento, i contribuenti hanno chiarito che si è trattato nella fattispecie di rettifica d’ufficio della classe e della rendita di ciascuna unità immobiliare.

La circostanza non è stata contestata nel controricorso dall’Amministrazione, nel quale essa si è limitata a richiamare, a sostegno della tesi della sufficienza del contenuto motivazionale dell’atto, il più risalente indirizzo di questa Corte secondo cui è idonea ad integrare sufficiente motivazione dell’avviso di classamento la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati e della classe conseguentemente attribuita all’immobile. Solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che il procedimento sarebbe stato introdotto ad istanza degli stessi contribuenti con la c.d. procedura DOCFA, senza che vi fosse stato disconoscimento dei dati indicati dai proprietari delle unità immobiliari.

Detta allegazione è sicuramente tardiva, stante la funzione meramente illustrativa della memoria rispetto alle difese già svolte, nel caso di specie, con il controricorso.

Ciò premesso, è certamente pertinente il richiamo, contenuto nella proposta del relatore in ordine alla prospettata manifesta fondatezza del ricorso, ai principi espressi, nel solco peraltro di precedenti pronunce (tra le quali Cass. sez. 5, 13 giugno 2012, n. 9629) da Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23247, di cui i ricorrenti hanno riportato passi significativi nel proprio ricorso, pronuncia che, seppur riferita a fattispecie inerente a procedura attivata L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, contiene ampia premessa espositiva nella quale esplicita quello che deve intendersi come il contenuto minimo motivazionale dell’avviso di classamento in relazione alle differenti ipotesi di riclassamento di unità immobiliare già munita di rendita catastale; in particolare, in relazione all’ipotesi di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, occorrendo che sia indicato a quale presupposto la riclassificazione sia dovuta, il non aggiornamento del classamento o la palese incongruità rispetto a fabbricati similari, dovendo specificamente individuarsi, in tale ultima ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento (in senso conforme cfr. Cass. sez. 5, 16 gennaio 2015, n. 627).

Condizione che nella fattispecie in esame non può certo intendersi soddisfatta dal mero generico riferimento alla normativa catastale ed all’indicazione della circostanza che “l’accertamento (…) è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell’estimo catastale, fondate su metodologie comparative”, senza che siano stati in alcun modo individuati i fabbricati aventi caratteristiche analoghe tali da giustificare il classamento attribuito.

A tale lacuna l’Amministrazione ha tentato di ovviare con la produzione in giudizio di un elenco dei relativi fabbricati con l’indicazione delle caratteristiche dei medesimi, ma tale operazione, come chiarito, oltre che dalla citata pronuncia, da Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6065, non può essere ritenuta idonea all’integrazione del contenuto motivazionale dell’atto, che è requisito genetico di legittimità del medesimo.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p. con pronuncia di accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti.

Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sui requisiti minimi motivazionali dell’avviso di classamento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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