Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24037 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24037 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 3263-2011 proposto da:
CETEAS S.R.L.

00324750686,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, g à elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FRATTINA 89, presso lo studio
dell’Avvocato BROCCHI LEC NELLO, giusta delega in atti
e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA
2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

2605

contro

D’ADDARIO ANTONIO DDDNTN55A18B826D, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, pressc la CANCELLERIA DELLA CORTE

Data pubblicazione: 23/10/2013

SUPREMA

DI

CASSAZIONE,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato GIANNANGELI PAOLA, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1053/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato BROCCHI LEO NELLO;
N.0

udito l’Avvocato GIANNANGELI PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.° 2U

di L’AQUILA, depositata il 22/10/2010 R.G.N. 959/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 settembre 2010 la Corte di appello di
L’Aquila, riformando la pronuncia di primo grado, in
dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dalla
soc. Ceteas e ordinava la reintegrazione del ricorrente nel
posto di lavoro con condanna della società convenuta al
risarcimento dei danni, in applicazione della tutela reale di
cui all’art. 18 legge n. 300/70.
Osservava la Corte territoriale che il licenziamento,
intimato il 5 aprile 2006, era stato motivato dalla società
con l’esigenza di ottimizzare le risorse umane e ridurne i
relativi costi; che la verifica di legittimità del recesso,
pur nella insindacabilità delle scelte effettuate
dall’imprenditore, espressione della libertà di iniziativa
economia tutelata dall’art. 41 Cost., esige che in sede
giudiziale avvenga un controllo sulla effettività dei motivi
addotti dal datore di lavoro, che non devono essere
pretestuosi o apparenti; che, nel caso in esame, i bilanci
della società, prodotti a seguito di ordinanza, avevano
evidenziato che negli anni interessati dal giudizio vi era
stata una costante crescita del fatturato per cui era
ragionevole ritenere che, al mancato rinnovo dei due
contratti di appalto indicati nella memoria difensiva,
l’azienda avesse fatto fronte acquisendo nuove commesse, così
da mantenere costante e addirittura migliorare l’andamento
complessivo dell’impresa; che, inoltre, la società aveva
provveduto ad assumere altro personale senza dimostrare
l’impossibilità di adibire alle medesime mansioni il
D’Addario ed anzi era emerso in giudizio che gli addetti alla

R. G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-1-

accoglimento dell’appello proposto da D’Addario Antonio,

manutenzione

possedevano

sostanzialmente

la

stessa

professionalità ed erano fungibili tra loro, anche se il
lavoro risultava ripartito operativamente secondo logiche di
specializzazione; che solo in sede di appello la società
che il D’Addario era l’unico specialista elettromeccanico,
addetto alla “preparazione e riparazione dei kit elettrici”,
5 ° livello CCNL per i dipendenti dell’industria
metalmeccanica, a fronte del 2 ° e 3 ° livello proprio dei
manutentori ordinari, mentre in primo grado era emerso che
gli operai-tecnici, a prescindere dal livello di
inquadramento,

si

occupavano

indifferentemente

della

manutenzione meccanica e/o elettrica.
Avverso tale sentenza la soc. Ceteas propone ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato con
memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste con
controricorso D’Addario Antonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione dell’art. 3 legge 15 luglio
1966, n. 604 e dell’art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 nn. 3
e 5 cod. proc. civ.. La Ceteas s.r.1., impresa industriale
operante nel settore della produzione e commercializzazione
di carrelli elevatori e macchine operatrici affini, era stata
costretta a procedere alla riduzione del personale e alla
soppressione dei relativi posti di lavoro (mai più
ripristinati), ossia ad una riorganizzazione per una più
economica gestione dell’impresa, in conseguenza della perdita
di due commesse di rilevantissima importanza strategica ed
economica, l’appalto Comau s.p.a. (global service della
R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-2-

aveva contestato la fungibilità delle mansioni, sostenendo

Pilkington) e l’appalto C.L.O. s.c.a.r.1.; il posto di lavoro
occupato dal ricorrente era stato soppresso, né vi era
possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore,
quale addetto non alla semplice manutenzione basica dei
preparazione e riparazione, in qualità di elettromeccanico,
di kit di motori elettrici dei carrelli elevatori Pilkington
e C.L.0..
Con il secondo motivo

la ricorrente, denunciando

violazione o falsa applicazione dell’art. 3 legge 15 luglio
1966, n. 604 e dell’art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc.
civ.), argomenta la contraddittorietà della sentenza che, pur
riconoscendo che gli addetti alla manutenzione operavano
secondo logiche di specializzazione, aveva al contempo
affermato che non poteva escludersi la fungibilità delle
mansioni, pervenendo così ad affermare in modo apodittico una
omologazione priva di obiettivo riscontro. La sentenza aveva
omesso di considerare che le mansioni già ricoperte dal
D’Addario (interventi di riparazione dei kit elettromeccanici
dei carrelli elevatori, in via pressoché esclusiva per
l’eterogeneo parco carrelli di n. 120 unità presso la
Pilkington – Comau di San Salvo) non erano state attribuite
ad altri lavoratori, tanto meno a quelli successivamente
assunti, adibiti a mansioni elementari e non specialistiche;
comunque, tale personale possedeva una qualifica inferiore,
tale da rendere impossibile l’equiparazione. Sempre in tema
la ricorrente deduce che, ad eccezione
repechage,
di
dell’ipotesi di inidoneità alle mansioni originarie per
sopravvenuta invalidità, il datore di lavoro ha l’onere di
adibire il dipendente a mansioni inferiori solo in caso di
R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas e/D’Addario

-3-

carrelli elevatori, ma all’attività specialistica di

preventiva dichiarazione del lavoratore di essere disposto ad
accettare la dequalificazione per evitare il licenziamento.
Con il terzo motivo Ceteas s.r.l. denuncia violazione o
604/66 e art. 18 legge n. 300/70, art. 41 Cost., nonché vizio
di motivazione, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.
proc. civ., sostenendo che il licenziamento per soppressione
del posto, integrante giustificato motivo oggettivo, non
esige che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza
attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo queste
essere solo diversamente ripartite all’interno dell’azienda
e attribuite secondo insindacabili scelte imprenditoriali
relative all’organizzazione aziendale, senza che con ciò
venga meno l’effettività di detta soppressione. Deduce
inoltre che, essendo incontroversa la soppressione del posto
occupato dal dipendente, gravava su quest’ultimo l’onere di
allegare la possibilità di una sua diversa utilizzazione
all’interno dell’organizzazione aziendale, mentre il
ricorrente non aveva allegato alcunché al riguardo.
Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione
o falsa applicazione degli art. 3 legge n. 604/66 e art. 18 l
n. 300/70, nonché vizio di motivazione per illogica o erronea
valutazione della risultanze processuali, in relazione
all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., censura la sentenza
per avere interpretato erroneamente i bilanci acquisiti agli
atti del giudizio.
I motivi, che involgono questioni giuridiche tra loro
connesse e possono pertanto essere trattati congiuntamente,
sono infondati.

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-4-

falsa applicazione degli art. 2697 cod.civ., art. 3 legge n.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato
da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta
riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta
organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non
simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto
ai profili della sua congruità ed opportunità (cfr., al
riguardo: Cass. 22 agosto 2007 n. 17887). E nella stessa
ottica si è più volte ribadito che nella nozione di
giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve
ricondursi anche l’ipotesi del riassetto organizzativo
dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di
essa, deciso dall’imprenditore non semplicemente per un
incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli
situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo
decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre
un’effettiva necessità di riduzione dei costi. Motivo questo
rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il
giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione
dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della
libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.,
mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza
del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che
non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed
opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la
soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto
cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti
l’effettività e la non pretestuosità del riassetto
organizzativo operato (in tal senso, v. Cass. n. 11465 del
2012 e Cass. n. 17087 del 2012, nonché ex plurimis: Cass. 25

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-5-

gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed

marzo 2011 n.

7006,

Cass. 26 agosto 2011 n. 19616, che

precisa come la suddetta soppressione non possa essere
meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma debba
essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non
carattere produttivo- organizzativo; v. pure Cass.
13021/2001; 2121/2004; 21282/2006).
Se dunque non è sindacabile nei suoi profili di congruità
ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato
la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del
posto cui era addetto il dipendente licenziato, occorre pur
sempre – ed è questo l’ambito dell’accertamento demandato al
giudice di merito – che risulti l’effettività e la non
pretestuosità delle ragioni addotte dall’imprenditore, a
giustificazione della soppressione, in via mediata attraverso
l’indicazione delle motivazioni economiche che tale scelta
hanno determinato. In altri termini, al giudice è demandato
il compito di riscontrare nel concreto, seppure senza
ingerenza alcuna nelle valutazioni di congruità e di
opportunità economiche rimesse all’insindacabile scelta
dell’imprenditore, la genuinità del motivo oggettivo indicato
a giustificazione del licenziamento (ossia la sua effettività
e la sua non pretestuosità) e il nesso di causalità tra tale
motivo e il recesso.
La Corte di appello ha ritenuto che la società non avesse
dimostrato l’effettività del motivo, ossia la reale
sussistenza delle ragioni economiche prospettate
dall’imprenditore e identificate nell’esigenza di ridurre i
costi per essere divenuta eccedente la posizione di lavoro
occupata dal ricorrente in conseguenza della perdita di due

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-6-

contingenti e debba essere collegata ad effettive ragioni di

commesse di ingente valore. Tale argomento non era
validamente accreditabile, ad avviso dei giudici di merito,
in quanto dall’esame dei bilanci era emerso che negli anni
interessati dal giudizio vi era stato un incremento costante
portava a ritenere che la perdita dei due appalti menzionati
dalla convenuta fosse stata compensata dall’acquisizione di
altre commesse o comunque da altri fattori produttivi. I dati
di bilancio, di oggettivo riscontro, costituivano un indice in assenza di elementi di segno diverso, che era onere della
società prospettare e dimostrare – dell’assenza di
effettività della causale giustificativa e rivelavano il
carattere pretestuoso del motivo oggettivo addotto a
fondamento del licenziamento.
Come è evidente, nessun sindacato ha compiuto il giudice
di merito circa la pertinenza tecnica della scelta
organizzativa alle ragioni dell’impresa, né tanto meno sui
margini di convenienza e di onerosità dei costi connessi al
riassetto del personale; l’indagine è invece intrinseca alla
effettività della causale del licenziamento, poiché
l’inesistenza del “giustificato motivo oggettivo” rende
illegittimo il recesso, mentre è giustificato il motivo che
sia effettivo, ossia non fittizio o apparente, e in nesso
causale con il recesso.
Né potrebbe validamente opporsi che, pure in assenza del
riscontro di effettività, il licenziamento debba comunque
considerarsi legittimo per essere effettiva la sola “scelta”
aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal
lavoratore o di ridurre il personale. Secondo tale logica, il
licenziamento per motivo oggettivo dovrebbe ritenersi in sé

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-7-

dei ricavi, ossia del volume d’affari della società, e ciò

legittimo, trovando la sua ontologica giustificazione nella
scelta operata

(ad libitum)

dall’imprenditore. Sarebbe così

preclusa in radice la verifica di legittimità non rimanendo
al giudice altro riscontro se non la presa d’atto che il

lavoratore licenziato occupava il posto di lavoro soppresso o
apparteneva alla compagine dei lavoratori destinatari della
riduzione.
E’ vero che l’art. 41 Cost., comma l, garantisce la
libertà di iniziativa economica privata, ma ciò significa che
la libertà dell’imprenditore non equivale ad arbitrio e non è
sottratta a qualsiasi controllo pubblico ed in particolare al
controllo giurisdizionale. Ferma la insindacabile
discrezionalità tecnica nell’organizzazione dell’azienda, il
giudice può così controllare il rispetto del diritto del
singolo al lavoro (art. 4 Cost., comma 1, art. 35 Cost.,
comma l e art. 36 Cost.), eventualmente bilanciando i
contrapposti interessi costituzionalmente protetti,
dell’imprenditore e del lavoratore dipendente (cfr. Cass.
21710 del 2009).
D’altra parte, anche il Collegato lavoro 2010 (non
applicabile alla fattispecie

ratione temporis)

ha stabilito

che “in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle
materie relative al rapporto di lavoro privato o pubblico
privatizzato contengano clausole generali, ivi comprese “le
norme in tema di ….. recesso, il controllo giudiziale è
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di
legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito
sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro o al committente” (art. 30,

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-8-

L;1

comma 1, l. n. 183 del 2010), con ciò ribadendo il principio
– consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – che non
può

essere

sottratto

al

controllo

giurisdizionale

l’accertamento del “presupposto di legittimità” del
soppressione del posto di lavoro o in ipotesi di riduzione
del personale.
Ai richiamati principi si è attenuto il giudice di merito
che ha rilevato nei dati di bilancio, indicativi di un
incremento del fatturato, il carattere non decisivo della
perdita delle due commesse Comau e C.L.O., verosimilmente
compensate dalla acquisizione di nuovi appalti o da altre
attività di impresa, in modo tale da mantenere
sostanzialmente costanti, se non addirittura di migliorare, i
ricavi complessivi della società Ceteas.
La prospettata necessità di ridurre i costi del personale,
non trovando giustificazione in una situazione di strutturale
difficoltà aziendale, non poteva che essere interpretata come
meramente strumentale ad un incremento di profitto, e non
diretta a fronteggiare un andamento economico sfavorevole.
La sentenza impugnata ha poi osservato che non era stata
provata dalla società, gravata del relativo onere,
l’impossibilità di una diversa collocazione del ricorrente
nell’impresa.
Sebbene abbia carattere assorbente di ogni altra questione
l’assenza di effettività della causale del licenziamento,
essendo il provvedimento aziendale illegittimo anche solo per
tale ragione, giova ulteriormente osservare quanto segue in
ordine al c.d. repechage.

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-9-

licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ipotesi di

Con specifico riferimento all’impossibilità di utilizzare
il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica
rivestita, in relazione al contenuto professionale posseduto,
la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il datore
all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del
licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da
determinare presunzioni semplici (come il fatto che i residui
posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero
stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo
il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state
nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore
licenziato), la impossibilità di adibire utilmente il
lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva
(cfr.,

ex plurimis,

Cass. nn. 5893/1999, 12367/2003). Deve

poi rilevarsi che possono considerarsi equivalenti a quelle
espletate le mansioni oggettivamente comprese nella stessa
area professionale e salariale e che, soggettivamente, si
armonizzano con la professionalità già acquisita dai
lavoratore nel corso del rapporto, sì da impedirne la
dequalificazione (cfr.,

ex plurimis, Cass. n. 7370/1990).

Va pure ricordato che questa Corte, già con risalente
giurisprudenza, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 2103
cod.civ., la modifica in pelus delle mansioni del lavoratore
è illegittima salvo che sia stata disposta con il consenso
del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in
cassa integrazione del lavoratore stesso, la cui diversa
utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l’esigenza di
dignità e libertà della persona, configurando una soluzione
più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale
della norma (cfr. Cass. n. 6441/1988). Del pari, è stato
R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

di lavoro ha l’onere di provare, con riferimento

ritenuto che non costituisce violazione dell’art. 2103
cod.civ. un accordo sindacale che, in alternativa al
licenziamento per ristrutturazione aziendale, preveda
l’attribuzione di mansioni diverse e di una diversa categoria
9386/1993).
Le Sezioni Unite (sentenza n. 7755/1998) hanno affermato
che, in caso di sopravvenuta infermità permanente del
lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa
quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal
contratto di lavoro subordinato (artt. l e 3 legge n. 604 del
1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) non è ravvisabile per
effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente
svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa
dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa
attività, che sia riconducibile – alla stregua di
un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle
mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art.
2103 cod. civ.) o, se ciò è impossibile, a mansioni
inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile
nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo
insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
A quest’ultimo riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato
che l’adibizione del lavoratore, con il suo necessario
consenso, a mansioni inferiori, neppure configurerebbe una
vera dequalificazione, ma solo un adeguamento del contratto
alla nuova situazione di fatto, dovendo ritenersi le esigenze
di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro
(artt. 4 e 36 Cost.) prevalenti su quelle di salvaguardia

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

con conseguente orario di lavoro più lungo (cfr. Cass. n.

della professionalità del lavoratore (art. 2103 cod. civ., ed
anche art. 35 Cost., comma 2).
Osserva il Collegio che, come ritenuto da Cass. n. 21579
totale adesione, in caso di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a
fondamento del licenziamento la soppressione del posto di
lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l’onere
di provare non solo che al momento del licenziamento non
sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella
soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il
lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni
equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al
lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la
possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori
rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali
mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto
organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito
dall’imprenditore.
E’ stato difatti osservato che

le ragioni poste a

fondamento della ricordata pronuncia delle Sezioni Unite n.
7755/1998 conservano piena validità anche nell’ipotesi di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a
soppressione del posto di lavoro in conseguenza di
riorganizzazione aziendale; “anche in questa ultima ipotesi è
infatti ravvisabile una nuova situazione di fatto (inerente
al nuovo assetto dell’impresa anziché alla sopravvenuta
inidoneità fisica del lavoratore) legittimante il
consequenziale adeguamento del contratto, così come identiche
sono le esigenze di tutela del diritto alla conservazione del

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-12-

del 2008 (conf. Cass. n. 11775 del 2012), cui si presta

posto di lavoro (prevalenti su quelle di salvaguardia della
professionalità de lavoratore). Al contempo analoghi devono
ritenersi i limiti alla rilevanza della utilizzabilità del
lavoratore in mansioni inferiori, da individuarsi nel
insindacabilmente stabilito dall’imprenditore e nel consenso
del lavoratore all’adibizione a tali mansioni” (sent. cit.).
Come osservato nella richiamata e qui condivisa pronuncia,
intanto il consenso del lavoratore potrà essere espresso in
quanto il datore di lavoro, in ottemperanza al principio di
buona fede nell’esecuzione del contratto, abbia prospettato
al lavoratore, ove compatibile con il suo bagaglio
professionale specifico e con il nuovo assetto aziendale, la
possibilità di un’utilizzazione in mansioni inferiori.
Pertanto, ove risulti che (in mancanza di posizioni
equivalenti) un’utilizzazione del lavoratore licenziato in
mansioni inferiori, ma ricomprese nelle sue capacità
professionali, sia compatibile con il nuovo assetto
aziendale, il recesso del datore di lavoro per soppressione
del posto di lavoro potrà ritenersi legittimo soltanto
qualora la parte datoriale abbia ritualmente allegato e
provato di avere prospettato al lavoratore la possibilità del
suo impiego in tali mansioni e che quest’ultimo non aveva
espresso il proprio consenso al riguardo.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente,
non deve essere il lavoratore a dimostrare di avere
preventivamente offerto al datore di lavoro la sua
disponibilità a svolgere mansioni inferiori, ma spetta al
datore di lavoro prospettare al proprio dipendente,
potenzialmente destinatario del provvedimento di
R. G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

– 13 –

rispetto dell’assetto organizzativo dell’impresa

licenziamento, in assenza di posizioni di lavoro alternative
e compatibili con la qualifica rivestita, la possibilità di
un suo impiego in mansioni di livello inferiore, di talché è
il mancato consenso a tale offerta che integra la fattispecie

complessa che rende legittimo il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo.
A tali principi si è attenuto il giudice di merito, che ha
rilevato il difetto di prova della impossibilità di una
collocazione alternativa del ricorrente per non avere la
società dimostrato la assoluta non riutilizzabilità del
D’Addario (neppure in mansioni di livello inferiore), essendo
emerso in giudizio che gli operai-tecnici, “a prescindere dal
livello di inquadramento, si occupavano indifferentemente
della manutenzione meccanica e/o elettrica”.
Sulla base degli accertamenti istruttori svolti nel
giudizio di merito, la Corte di appello ha concluso che gli
“addetti alla manutenzione possedevano sostanzialmente la
stessa professionalità” e che la “fungibilità delle funzioni”
non era esclusa dal fatto che il lavoro fosse stato ripartito
dalla società “secondo logiche di specializzazione”. Tale
passaggio argomentativo, censurato dall’attuale ricorrente
per cassazione, che ne assume la contraddittorietà, è invece
immune dal vizio denunciato, poiché la ripartizione della
mansioni secondo una logica di più funzionale utilizzo dei
lavoratori in una realtà aziendale complessa non esclude che
i lavoratori interessati dalla parcellizzazione dei compiti
siano nella sostanza fungibili, in quanto in possesso di
professionalità omogenee.
Va poi osservato che la Corte di appello ha evidenziato la
tardività della allegazione di parte datoriale relativa
R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas e/D’Addario

-14-

A

all’elevato livello di specializzazione che si assume
posseduto dal D’Addario e che ne renderebbe non comparabile
la posizione (“…solo in questa sede di gravame la s.r.l. ha
contestato la suddetta fungibilità delle mansioni…”, mentre
prescindere dal livello di inquadramento, si occupavano
indifferentemente della manutenzione meccanica e/o
elettrica”).
Quanto al motivo di ricorso che involge la questione del
mancato assolvimento, da parte del lavoratore, dell’onere di
indicare le possibilità di impiego alternativo
nell’organizzazione aziendale, è ben vero che l’onere della
dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore
nell’ambito della organizzazione aziendale, gravante sul
datore di lavoro, deve essere comunque mantenuto entro limiti
di ragionevolezza, sì che il lavoratore, pur non essendo
gravato dalla relativa incombenza probatoria, ha comunque un
onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di
reimpiego. Tuttavia, la stessa giurisprudenza di questa Corte
ha rilevato (v., in particolare, Cass. n. 7046 del 2011) che,
quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella
generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e
fungibile, non sono utilizzabili né il normale criterio della
posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più

“in primo grado era emerso che gli operai tecnici, a

necessaria, né il criterio della impossibilità di repechage,
in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e
tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili. Non è
vero che la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da
licenziare sia per il datore di lavoro totalmente libera:
essa, infatti, risulta, limitata, oltre che dal divieto di
atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve
R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

– 15-

A

essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., ogni
comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi
anche il recesso di una di esse (Cass. 21.12.01 n. 16144).

situazione, pertanto, si è posto il problema di individuare
in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la
scelta conforme ai dettami di correttezza e buona tede (Cass.
6.9.03 n. 13058) ed è stato ritenuto che possa farsi
riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai
criteri che la L. n. 223 del 1991, art. 5, ha dettato per i
licenziamenti collettivi per l’ipotesi in cui l’accordo
sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta
diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in
via analogica i criteri dei carichi di famiglia e
dell’anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze
tecnico – produttive e organizzative data la indicata
situazione di totale fungibilità tra i dipendenti) (v. Cass.
n. 16144 del 2001, nonché n. 11124 del 2004).
Può, dunque, ritenersi che, nel caso di licenziamento per
ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del
lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, se il
giustificato motivo oggettivo consiste nella generica
esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il
datore di lavoro deve pur sempre improntare l’individuazione
del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di
correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi
dell’art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del
rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di
esse.

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-16-

Come osservato da Cass. n. 7046 del 2011, in questa

Quanto al vizio di motivazione (art. 360 primo comma, n. 5
cod. proc. civ.), premesso che questo può rilevare solo nei
limiti in cui l’apprezzamento delle prove – liberamente
valutabili dal giudice di merito, costituendo giudizio di
affetto da vizi logici o giuridici, restando altrimenti
insindacabile, deve rilevarsi che nessun vizio logico è stato
denunciato circa l’ordine argomentativo della sentenza
impugnata sopra riferito, ad eccezione della insussistente
contraddittorietà della motivazione circa la fungibilità del
personale di professionalità omogenea.
In relazione alla doglianza vertente sull’esame dei
bilanci, a prescindere dal carattere criptico della censura,
che non lascia intendere in quale parte o argomento la Corte
di appello abbia errato nell’interpretare i dati contabili,
deve rilevarsi il difetto di autosufficienza del ricorso, per
non avere parte ricorrente riportato i dati e le parti dei
documenti che accrediterebbero la denuncia di errore
addebitata al giudice di merito.
Il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi
dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte
del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto
dall’art. 366, comma l, n. 6, cod. proc. civ., di produrlo
agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va
adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase
processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il
documento in questione, il secondo deve essere adempiuto
trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del
documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri

R.G. n. 3263/2011
Udienza 18.9.2013
Ceteas c/D’Addario

-17 –

^

fatto – si sia tradotto in un iter formativo di convincimento

rende il ricorso inammissibile (v.,

ex plurimis,

tra le più

recenti, Cass. 6556 del 2013).
In conclusione il ricorso va respinto.
del d.m. n. 140 del 2012 e delle tabelle ad esso allegate,
che si applica alle controversie pendenti alla data della sua
approvazione, vanno liquidate in Euro 3.000,00 per compensi
professionali e in Euro 50,00 per esborsi, oltre I.V.A. e
C.P.A..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
Euro 3.000,00 per compensi e in Euro 50,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013
Il Consigliere est.

Il Pre ‘ nte

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sulla base

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA