Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24036 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24036 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 9424-2011 proposto da:
EQUITALIA ETR S.P.A. (già ETR S.P.A.) 12158250154, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso
lo studio degli avvocati PESSI ROBERTO e RIGI LUPERTI
MARCO, che la rappresentano e difendono giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

2598

contro

LATEANO

ADELE

LTNDLA47P62A240M,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso

Data pubblicazione: 23/10/2013

lo

studio

dell’avvocato

CANONACO

LUCIANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARI VINCENZO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 883/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 08/07/2010 r.g.n.
1081/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.4 – 8.7.2010, la Corte d’Appello di Catanzaro
rigettò il gravame proposto dalla Equitalia ETR spa avverso la

licenziamento irrogato a Lateano Adele all’esito di una procedura di
riduzione di personale ai sensi della legge n. 223/91.
A fondamento del decisum, per ciò che qui rileva, la Corte territoriale
osservò, in linea con quanto già ritenuto dal primo Giudice, che la
parte datoriale non aveva osservato gli adempimenti previsti dalla
legge in merito alla individuazione in concreto dei lavoratori da
licenziare, non rientrando la Lateano nell’elenco di questi ultimi, pur
essendo stata destinataria del provvedimento espulsivo.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Equitalia ETR
spa, ora Equitalia Sud spa, ha proposto ricorso per cassazione
fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.
L’intimata Lateano Adele ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112
cpc, reiterando l’eccezione in tal senso svolta in grado d’appello e
deducendo che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi al
riguardo ed anzi era incorsa nel medesimo errore commesso dal
primo Giudice; tale violazione del principio di corrispondenza fra il
chiesto e il pronunciato si traduce, secondo la ricorrente, nel fatto
che mentre la Lateano aveva dedotto l’illegittimità del licenziamento
perché l’azienda non avrebbe specificato i criteri di individuazione del

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pronuncia di prime cure che aveva accolto l’impugnazione del

personale da licenziare, il Giudice di prime cure e, poi, la Corte
territoriale, avevano affermato l’illegittimità del recesso perché il
nominativo della lavoratrice interessata non risultava fra quelli

amministrativi.
2. Va preliminarmente osservato che, in base all’art. 4, comma 9,

secondo periodo, legge n. 223/91, è prescritto l’obbligo della
comunicazione agli organismi ivi indicati dell’elenco dei lavoratori
collocati in mobilità, con l’indicazione dei rispettivi estremi e “con
puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i
criteri di scelta”; al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha
precisato che nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge n.
223/91, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e
collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella
procedura, la sanzione dell’inefficacia del licenziamento, ai sensi
dell’art. 5, terzo comma, ricorre anche in caso di violazione della
norma di cui al nono comma dell’art. 4, che impone al datore di
lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle
organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei
criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e tale inefficacia può
essere fatta valere da ciascun lavoratore interessato (cfr, Cass., SU,
n. 302/00 e numerosissime successive conformi).
Tale indicazione, appunto perché ne è richiesta la puntualità, non si
risolve quindi nella generica esplicitazione dei criteri astrattamente

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riportati nella comunicazione inviata agli organismi sindacali e

applicati, ma nella precisazione delle modalità attraverso le quali,
applicando detti criteri, sono stati individuati i lavoratori licenziati.
Non è quindi sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la

dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la
predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva
dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti
in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da
scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in
numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati
correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per
l’individuazione dei dipendenti da licenziare (cfr, Cass., nn.
16805/2003; 3603/2010).
Per ovvia conseguenza non può dirsi rispettato tale obbligo laddove
un lavoratore, effettivamente licenziato, non risulti ricompreso in tale
comunicazione.
3. Nel caso di specie, secondo quanto del resto risulta indicato dalla

stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio la odierna
controricorrente aveva dedotto, fra l’altro, che la parte datoriale
aveva ignorato l’obbligo della puntuale indicazione delle modalità
con le quali erano stati applicati i criteri di scelta; la precisazione
della mancanza del nominativo della Lateano compare poi nelle
dimesse note autorizzate e, in relazione a tale precisazione, non può
essere ritenuta la deduzione di una diversa causa petendi, essendo

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trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione

già stata ritualmente eccepita, a fondamento del ricorso, la
violazione degli obblighi di cui all’art. 4, comma 9, legge n. 223/91.
La Corte territoriale ha accertato che, nel corso della procedura,

dei requisiti per l’accesso al Fondo di solidarietà di cui al dm n.
375/2003, con compilazione di un elenco di 107 nominativi, dei quali
solo 104 da licenziare e che la Lateano non rientrava tra i primi 104
nominativi.
Ne consegue che la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9 legge
n. 223/91, nella parte in cui non la ricomprendeva nell’elenco dei
lavoratori licenziati, non soddisfaceva, come eccepito, all’obbligo
della puntuale indicazione delle modalità attraverso le quali, nei suoi
confronti, erano stati applicati i criteri di scelta.
Il motivo svolto non può dunque essere accolto
4. In definitiva il ricorso va rigettato, non potendo essere qui
esaminate questioni che, pur indicate nella memoria illustrativa, non
sono state oggetto di specifici motivi di doglianza
Le spese, da distrarsi a favore del difensore Vincenzo Ferrari e
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione
delle spese, da distrarsi a favore del difensore avv. Vincenzo Ferrari
e che liquida in euro 3.050,00 (tremilacinquanta), di cui euro
3.000,00 (tremila) per compenso, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013.

erano stati individuati i lavoratori da licenziare tra quelli in possesso

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