Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24036 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22751/2010 proposto da:

ANTARES SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato SCARDIGLI

MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIROLAMI Mario giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE F.LLI MANCUSO SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. MARIA

DELLE GRAZIE 3, presso lo studio dell’avvocato LOVELLI VAN CRAAIKAMP

ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato VERRENGIA Walter

Livio giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 808/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Alessandro Bertucci (delega avvocato Walter Livio

Verregia), difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta

alla relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il che ha originato la controversia è il seguente: la Antares S.r.l. ha chiesto la condanna della Impresa Edile F.lli Mancuso S.r.l. al risarcimento dei danni per il cedimento parziale delle fondazioni del proprio immobile verificatosi in seguito ai lavori eseguiti nella proprietà confinante.

Con sentenza depositata in data 18 marzo 2010 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha respinto la domanda.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente la propria decisione.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio per essere stati trascurati atti ed elementi fondamentali ai fini dell’accertamento del nesso di causalità.

Ma (confronta, ex multis, Cass. n. 23296 del 2010) costituisce vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, l’omessa indicazione da parte del giudice degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento.

Inoltre il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006).

Infine il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non dimostrano alcuno dei vizi denunciati, ma mirano – inammissibilmente – ad una diversa valutazione di quanto avvenuto, mentre la motivazione della sentenza impugnata può essere o meno condivisa nel merito, ma rende perfettamente comprensibile la ratio decidendi.

Peraltro le argomentazioni a sostegno della censura contengono ampi riferimenti alla C.T.U., nei cui confronti non è stato rispettato l’onere processuale posto dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio per avere la Corte territoriale violato i principi di diritto in materia di nesso di causalità.

Anche questo motivo, che non denuncia alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma è limitato al vizio di motivazione, risulta inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riferimento al primo motivo.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria dalla Antares si pongono in contrasto con l’orientamento consolidato della Corte e non superano i rilievi contenuti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA