Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24035 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 26/09/2019), n.24035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15265/10 proposto da:

IMPRESA ISOLABELLA S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonino

Piro del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, Via

Alessandria, n. 128, presso lo studio del difensore medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 193/35/2009 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, pronunciata il 17/11/2009 e depositata il

2/12/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/6/2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. L’Impresa Isolabella S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in epigrafe indicata, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo l’accertamento dell’Ufficio finanziario avente ad oggetto IRPEG ed IRAP per l’anno 2003.

2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

3. A seguito di istanza di differimento della contribuente che in data 2.3.2017 aveva presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, la controversia, è stata fissata nella camera di consiglio del 13.6.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

4. In data 22.2.2019 la società ricorrente dichiarava ex art. 390 c.p.c. di rinunciare al ricorso essendo stata ammessa alla definizione agevolata della controversia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

2. Nella specie l’atto di rinuncia, notificato alle parti costituite, essendo indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, determina l’estinzione del giudizio.

3. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6. Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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