Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24035 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22683/2010 proposto da:

V.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato GRANDINETTI

Ernesto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI

MARIAGRAZIA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell’avvocato AVELLANO

Silvio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANTAGOSTINO GUIDO giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 725/2009 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA del

22/09/09, depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: V. R. ha proposto opposizione, ritenuta tardiva, al decreto ingiuntivo notificatogli da P.B. e avente ad oggetto il pagamento delle spese funerarie per la madre.

Con sentenza depositata in data 24 settembre 2009 il Tribunale di Alessandria ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e revocato il provvedimento di cancellazione delle espressioni ritenute sconvenienti assunto dal Giudice di Pace.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Ricorso principale.

Il primo motivo denuncia motivazione contraddittoria. La denunciata contraddittorietà attiene alla qualificazione dell’oggetto della causa come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., anzichè come causa ex art. 188 c.p.c., u.c..

La censura, espressa in termini non chiari, pecca di autosufficienza e, quindi, risulta inammissibile.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto il profilo della violazione della normativa in materia di cambio di residenza (L. n. 1228 del 1951; L. n. 470 del 1988;

D.P.R. n. 223 del 1989; D.P.R. n. 323 del 1989; D.P.R. n. 610 del 1996; CMI n. 1 del 1997; L. n. 127 del 1997; L. n. 449 del 1997).

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La censura, formalmente prospettata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non dimostra che la sentenza si sia discostata dalla giurisprudenza della Corte Suprema e involge accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

La censura è inammissibile a causa dell’erronea individuazione della norma di riferimento. Infatti è orientamento giurisprudenziale più che consolidato (confronta, ex multis, Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 25895 del 2009; Cass. n. 12952 del 2007) che l’omessa pronuncia avverso uno specifico motivo di appello integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non ai sensi dei nn. 3 e 5 del cit. articolo.

Il quinto motivo adduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost.. La censura è inammissibile per mancanza delle argomentazioni a sostegno (art. 366 c.p.c. , n. 4).

Il sesto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 643 c.p.c., comma 2, artt. 160 e 138 c.p.c..

La censura implica la valutazione del comportamento del P. (se fosse o meno in buona fede nel notificare il decreto nell’abitazione del V. in (OMISSIS) anzichè in (OMISSIS)) e, quindi, implica un apprezzamento non verificabile in sede di legittimità.

Il settimo motivo lamenta motivazione omessa in tema di cancellazione delle frasi offensive. La censura pecca di autosufficienza (non riferisce testualmente le frasi e la motivazione del Giudice di Pace) e, quindi, non consente alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di compiere alcuna valutazione.

L’ottavo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in tema di proposizione dell’appello incidentale.

La censura è inammissibile ex art. 360 c.p.c. (adde: bis), n. 1.

Il nono motivo assume che vi è stata violazione dell’art. 650 c.p.c., in tema di tempestiva conoscenza dell’ingiunzione e del relativo contenuto.

La censura è ripetitiva di censure precedenti e si basa su una ricostruzione fattuale diversa da quella accettata in sentenza.

Il decimo (motivazione omessa) e l’undicesimo motivo (violazione degli artt. 138, 139 c.p.c., art. 140 c.p.c., e segg., e delle norme che regolano il cambio di residenza) sono ripetitivi, non autosufficienti, privi di argomentazioni critiche.

Il dodicesimo motivo (violazione dell’art. 644 c.p.c.) ripropone il tema della mancata notifica del decreto ingiuntivo, quindi riproduce le censure proposte con precedenti motivi.

4. – Ricorso incidentale.

L’unico motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in tema di compensazione delle spese di lite. La censura non dimostra che la sentenza impugnata si sia discostata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 30 bis c.p.c., n. 1) e attacca un potere discrezionale del giudice di merito.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria dal V. non appaiono condivisibili e non superano i rilievi contenuti nella relazione;

che entrambi i ricorsi debbono perciò essere rigettati essendo manifestamente infondati; spese compensate;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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