Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24035 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 24035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLONI Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20853-2012 proposto da:

C.T.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO CUGOLA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE PRAMAGGIORE 16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

COSTANTINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2012 R.G.N. 344/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 12 aprile 2012 la Corte di Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da C.T.Z. avverso la sentenza n. 418/2009 del Tribunale di Verona, di rigetto del ricorso del C.T. diretto ad ottenere la corresponsione da parte dell'(OMISSIS) di incrementi retributivi, per il servizio prestato alle dipendenze dell’Ospedale dal 16 giugno 2001 al 31 dicembre 2005, in qualità di dirigente medico;

che avverso tale sentenza Z.C.T. propone ricorso affidato ad un unico, articolato motivo, al quale oppone difese l'(OMISSIS) con controricorso;

che entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso si denunciano: “omessa e contraddittoria motivazione – violazione di legge – falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali di lavoro: a) accordo aziendale del 15 luglio 2004; b) accordo quadro del 2 marzo 2006; c) accordo sindacale decentrato del 20 luglio 2006”;

che, tutti i profili di censura hanno il loro fulcro nella contestazione dell’interpretazione fornita dalla Corte d’appello ai tre suddetti contratti e accordi;

che deve essere, in primo luogo, smentita l’affermazione contenuta nella memoria del ricorrente (a p. 2) secondo cui in base all’art. 369 c.p.c., questa Corte, in ogni caso, dovrebbe “accedere al fascicolo d’ufficio per compiere quelle verifiche necessarie all’esame dei motivi di impugnazione”;

che, infatti, è jus receptum che i motivi devono presentare i precisi caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, dovendo il ricorso avere un’autonomia tale da consentire alla Corte di cassazione di procedere all’esame della sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti, questa essendo la finalità della relativa normativa, risultante dalla combinazione dell’art. 366 c.p.c. con l’art. 369 c.p.c. (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569);

che, per quel che qui interessa, in base a tale disciplina nel ricorso per cassazione devono essere presenti:

a) l’indicazione delle norme sulle quali i motivi si fondano, il che comporta, fra l’altro, che il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di merito per violazione di norme di diritto, è tenuto a pena di inammissibilità ad indicare, in primo luogo, le singole norme che si assumono violate e inoltre non può esimersi dal dimostrare la decisività del vizio di violazione di legge denunciato – ossia che esso sia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente – indicando non solo la regola a suo avviso da non applicare nella specie, ma anche quella (diversa) invece applicabile e tale da poter comportare una differente decisione, favorevole all’impugnante (vedi, per tutte: Cass. 15 dicembre 2015, n. n. 25232; Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184);

b) l’indicazione specifica degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, onere previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, che va coordinato con quello previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorrente che denunci il difetto o l’erroneità nella valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel ricorso specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, trascrivendone il contenuto essenziale, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi soltanto così ritenere assolto il suddetto duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (a pena di improcedibilità del ricorso);

che, nella specie, il ricorso è inammissibile, per plurime ragioni fra le quali rilevano, in particolare:

1) l’omessa indicazione delle singole norme di legge (di cui genericamente si denuncia la violazione nella sola rubrica del motivo, ma non nelle relative argomentazioni) e contrattuali che si assumono violate e l’omessa dimostrazione, secondo le suindicate modalità, della decisività del denunciato vizio di violazione di norme di diritto;

2) il mancato rispetto della disciplina processuale relativa alle modalità di denuncia nel giudizio di cassazione della violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato;

che a tale ultimo riguardo deve essere ricordato che valgono unicamente per i contratti nazionali di Comparto, ai quali si riferisce il peculiare procedimento formativo disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e ss. sia i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 4 novembre 2009, n. 23329 in relazione all’esenzione dall’onere del deposito del contratto o accordo collettivo (di cui al citato art. 369 c.p.c., n. 4) sia l’ulteriore principio – affermato, in discontinuità con il precedente indirizzo, a partire da Cass. 19 marzo 2014 n. 6335 e poi consolidatosi secondo cui, in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè il giudice di legittimità può procedere all’esame diretto del contratto, anche a prescindere dalle prospettazioni delle parti;

che tale nuovo orientamento, che viene qui condiviso e ribadito, si è consolidato nella successiva giurisprudenza, sicchè è assurto al rango di “diritto vivente” (vedi, fra le tante: Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. 17 maggio 2016, n. 10060; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20554; Cass. 30 gennaio 2017, n. 2253), unitamente con il suo corollario secondo cui, poichè la norma suindicata fa riferimento solo ai contratti collettivi nazionali, la suddetta assimilazione non si estende agli atti di autonomia collettiva che non presentino tale requisito (Cass. 14 agosto 2004, n. 15923; Cass. 19 settembre 2007, n. 19367; Cass. 4 febbraio 2010, n. 2625; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2742; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3459; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946);

che, pertanto, l’anzidetta parificazione sul piano processuale della denuncia di violazione e/o falsa applicazione di norme di contratti o accordi collettivi di lavoro a quella delle norme di diritto non riguarda i contratti collettivi aziendali e, nel settore pubblico, i contratti collettivi nazionali integrativi e gli accordi conclusi dai singoli enti nelle materie delegate dalla contrattazione nazionale;

che, nel giudizio di cassazione, a questi contratti o accordi collettivi – anche con riguardo al settore del lavoro pubblico contrattualizzato – non è applicabile l’esenzione dal duplice onere di depositare il contratto collettivo richiamato nel ricorso e di riportare nel ricorso stesso il contenuto della normativa collettiva richiamata (Cass. 11 aprile 2011, n. 8231; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23177; Cass. 31 marzo 2016, n. 6267; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726);

che inoltre, in applicazione della disciplina generale, l’interpretazione di tali contratti o accordi collettivi è censurabile dinanzi alla Corte di cassazione soltanto in ipotesi di motivazione inadeguata – con riguardo alle fattispecie, come la presente, cui si applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo antecedente la modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – ovvero per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg.;

che tale ultima denuncia va effettuata mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti con l’ulteriore precisazione delle modalità e delle considerazioni con le quali il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o delle argomentazioni illogiche od insufficienti con le quali ne abbia giustificato l’applicazione (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2253; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 15 aprile 2013, n. 9054; Cass. 15 aprile 2013, n. 9070; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168Cass. 4 febbraio 2010, n. 2625);

che, nella specie, si censura l’interpretazione di contratti e accordi collettivi che non hanno carattere “nazionale”, nel senso suddetto, ma erroneamente si prospetta la censura come vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto cui si accompagna una non argomentata denuncia di omessa e contraddittoria motivazione senza fare, invece, alcun riferimento alle regole legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. dalle quali la Corte d’appello si sarebbe discostata, denuncia che, come si è detto, presuppone la specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, mentre nel ricorso non viene indicata alcuna specifica norma di legge o contrattuale, in ipotesi male interpretata;

che, pur essendo i suddetti rilievi assorbenti ai fini dell’inammissibilità del ricorso, per chiarezza espositiva può aggiungersi che neppure risultano rispettati gli indicati oneri di specificazione e allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., n. 4, in quanto nel ricorso non si trascrive il contenuto dei contratti e accordi richiamati, nelle parti salienti nè si indica il luogo ed il tempo della loro produzione nei gradi del giudizio di merito;

che per tutte le suindicate ragioni il ricorso è inammissibile;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 2000,00 (duemila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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