Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24034 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 26/09/2019), n.24034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12262/2010 proposto da:

FOODITALIA S.r.l. (già FOODITALIA S.p.a.) rappresentata e difesa

dall’avv. Lorenzo Del Federico del Foro di Pescara e dall’avv.

Eugenio Briguglio del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in

Roma, Via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa del

Foro di Roma;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Centrale, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Roma;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 62/28/09, pronunciata l’11.3.2009 e depositata il 16.3.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13.6.2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La società FOODITALIA s.p.a., concessionaria McDonald’s, in data 25.2.2005, ricorreva avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRPEG-IRAP-IVA, anno d’imposta 1998, esponendo di essersi avvalsa delle norme agevolative di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 8, nonchè di controllare le società SOGERI s.r.l. e NITA s.r.l., detenendone l’intero capitale sociale. La società eccepiva l’illegittimità di tutti i rilievi contestati nell’accertamento ritenendoli infondati in quanto, trattandosi di società operanti nello stesso gruppo, doveva ritenersi legittimo il prestito del personale dipendente, il sostenimento di spese da parte della controllante senza fatturazione per il ribaltamento dei costi sulle controllate. Eccepiva inoltre l’illegittimità dei rilievi relativi ai costi non inerenti e non documentati e la tassazione con IVA al 20% anzichè del 10% operata al gadget incluso nel menù Happy Meal.

2. L’Ufficio si costituiva chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la C.T.R. con sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello interposto dall’Ufficio.

4. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione cui l’Agenzia resisteva con controricorso; in data 4.5.2017 chiedeva tuttavia la sospensione del giudizio e la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;

5. La controversia è stata fissata nella camera di consiglio del 13.6.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In data 21.5.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma, dando atto del pagamento integrale da parte della contribuente di quanto ancora dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.

2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA