Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24034 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24034 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso n. 31226/2007 proposto
DA

FERAUDO VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma,
Via della Farnesina n. 355, presso lo studio dell’Avv. Alessandrcv Amoresano, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi
Corcione del foro di Pescara come da procura a margine
del ricorso
R leo rre nte
CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma,

Data pubblicazione: 23/10/2013

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Via dei Portoghesi n. 12,
Controricorrente
NONCHE’ CONTRO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per-

Intimato
per la cassazione della sentenza n. 1626/06 della Corte di
Appello di Torino del 31.10.2006/7.12.2006 (R.G. n. 1492
dell’anno 2005).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 17.09.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 12583 del 2004 rigettava la domanda proposta da VINCENZO FERAUDO diretta ad ottenere dall’AGENZIA DELLE ENTRATEDIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, cui l’appellante
era transitato, il riconoscimento del diritto di vedersi calcolato nella retribuzione il controvalore delle concessioni di
viaggio, da lui godute quando era dipendente delle Ferrovie
dello Stato e ritirategli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con quell’ente.
La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1626 del
2006 ha confermato la decisione di primo grado, osser-

sona del Ministro pro tempore,

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vando che le concessioni di viaggio non rientravano nel
concetto di “trattamento economico” dei dipendenti
dell’Ente Ferrovie dello Stato, essenzialmente per la totale
assenza del requisito della corrispettività rispetto alla pre-

La stessa Corte ha aggiunto che ad ogni modo il riconoscimento del beneficio in questione era condizionato, a
norma dell’art. 8 del D.M. 15 aprile 1987 del Ministero dei
Trasporti, alla maturazione del diritto a pensione, non maturato da parte del Feraudo.
Questi ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 CPC..
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare il controricorrente ha eccepito inammissibilità del ricorso, con riguardo al secondo e quarto
motivo del ricorso, per violazione del principio di autosufficienza in relazione alla mancata illustrazione delle vicende processuali, ed in particolare per essere stata allegata al ricorso per cassazione fotocopia della comparsa di
costituzione in appello senza alcuna indicazione da parte
del ricorrente di quali difese, tra tutte quelle nel giudizio di
merito, sarebbero state insufficientemente o contradditto-

stazione lavorativa.

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riamente valutate dal giudice di appello.
L’eccezione è infondata, in quanto dall’esame del ricorso si
evince la fattispecie oggetto del giudizio originato dalla
domanda del Feraudo, volta ad ottenere il riconoscimento

Ferrovie dello Stato alla Agenzia delle Entrate, come pure
risulta l’illustrazione delle vicende processuali e delle doglianze rivolte alla sentenza di appello.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 15 delle preleggi, dell’art. 21
della legge n. 210 del 1985, dell’art. 10-comma 15, della
legge n. 41 del 1986, del DM 28.02.1986, dell’art. 5- comma 2- del DPCM n. 325 del 1988, dell’art. 2009 Cod. Civ.,
dell’art. 27 CCNL di settore 1987/89, dell’art. 69 CCNL di
settore 1990/92 e dei relativi principi di diritto.
In particolare il ricorrente osserva che le concessioni di
viaggio per il personale dipendente dall’Ente Ferrovie dello
Stato- non mai abolite- traggono la loro sussistenza dalla
disciplina di carattere collettivo (art. 69 CCNL Ferrovieri
1990/1992) e non più dalla vecchia normativa (legge n.
1108 del 21.11.1955).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo alla non applicabilità ovvero
all’intervenuta tacita abrogazione della legge n. 1108 del
1955, rilevando che la Corte territoriale proprio

delle concessioni di viaggio dopo il suo passaggio dalle

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dall’affermata vigenza dell’art. 20 lettera a) di tale legge,
come modificato dall’art. 8 del DM del 15.04.1987, fa discendere tutte le proprie decisioni.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art.

legge n. 210 del 1985, dell’art. 299 Cod. Civ., dell’art. 27
del CCNL di settore n. 87 del 1989, nonché dei numerosi
principi di diritto in ordine alla retribuzione ed ai suoi elementi.
In particolare il Feraudo rileva che il richiamato art. 5comma 2°- del DPCM n. 325/1988 dispone che il dipendente conservi, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, ossia conservi
tutti i benefici e le utilità intese come esplicazione del criterio omnicomprensivo della retribuzione.
D’altro canto, continua il ricorrente, un beneficio in natura
ex art. 2099-2° comma- Cod. Civ., ben può avere natura retributiva, anche se non direttamente collegato ad una specifica prestazione lavorativa o se il suo utilizzo sia facoltativo e senza equivalente economico ovvero a favore dei
propri familiari.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per non avere effettuato il giudice di appello alcuna valutazione circa la natura delle concessioni di viaggio.
3. Le censure, che possono essere esami nate congiunta-

5, comma 2°- del DPCM n. 325 del 1988, dell’art. 21 della

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mente, sono prive di fondamento.
Questa Corte con indirizzo consolidato (cfr Cass. 11163 del
2012; ordinanza n. 4863 del 26 marzo 2012; ordinanza n.
3604 del 2012; ordinanza n. 2054 del 2011; sentenza n.

con riferimento alla carta di circolazione ferroviaria, il carattere di corrispettività del beneficio in questione con la
prestazione lavorativa.
In altri termini le concessioni di viaggio non hanno carattere di elemento retributivo fisso né di corrispettività con la
prestazione lavorativa, essendo la misura di tale benefit
del tutto variabile, per essere rimessa alle scelte di fruizione del dipendente o dei suoi familiari. Tali caratteristiche
escludono che tali concessioni possano essere definite
emolumenti valutabili ai sensi dell’art. 5-2° comma- del
DPCM n. 325/1988.
La Corte ha ribadito, poi, con riferimento al DM n. 73/T del
15 aprile 1987 (avente valore normativo perché emanato
per delega legislativa di cui alla legge n. 210 del 1985, art.
16, comma 5) che per la conservazione del beneficio in discussione si richiede- all’atto del passaggio ad altra Amministrazione- l’anzianità di servizio effettivo di venti anni.
Questa stessa Corte ha affermato che il richiamato DPCM
n. 325 del 1988 ha introdotto una particolare ipotesi di
passaggio volontario al altra Amministrazione dello Stato

17004 del 2008; sentenza n. 13644 del 2007) ha escluso,

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non riconducibile ad alcuna delle ipotesi dell’art. 219 DPR
n. 1092 del 1973, comportanti risoluzione del rapporto e
non implicante di per sé l’attribuzione del diritto a pensione, ove non sia maturato l’anzidetto requisito temporale

2010). Il che, come già detto, non si è verificato nel caso
di specie, non avendo il Feraudo prestato servizio alle dipendenze dell’Ente Ferrovie dello Stato per venti anni.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell’Agenzia delle Entrate
come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge, a favore della Agenzia
delle Entrate.
Così deciso in Roma addì 17 settembre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

ventennale (cfr Cass. n. 1916 del 1999; Cass. n. 17094 del

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