Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24034 del 16/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22444/2010 proposto da:
F.M. (OMISSIS), F.D.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D. CHELINI
33, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MANFREDO, rappresentati e
difesi dall’avvocato TATONE Fiorello, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
SOCIETA’ GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA – incorporante della Società
NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA di ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E
CAPITALIZZAZIONI in persona de procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 7 – Scala B – Piano 5 – Int.
11, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI, rappresentata
e difesa dall’avvocato NATARELLA Giuseppe, giusta procura speciale
che viene allegata in atti;
– controricorrente –
e contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, G.M., C.N.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 177/2010 del TRIBUNALE di LANCIANO del
15.4.2010, depositata il 20/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del A Dott. CARLO
DESTRO.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
F.M. e F.D. hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale.
Con sentenza depositata in data 20 aprile 2010 il Tribunale di Lanciano, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Atessa, ha respinto la domanda.
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..
3. – Il ricorso risulta improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1. La norma indicata stabilisce che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, appunto a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Nella specie l’ultima notificazione (a C.N.) si è perfezionata il 29 luglio 2010, per cui, tenendo conto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ultimo giorno utile era il successivo 4 ottobre (poichè il giorno 3 era domenica). Invece il ricorso è stato depositato solo il giorno 5 ottobre e iscritto due giorni dopo.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011