Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24033 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24033 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

ut rimo rh 3114/2007

PrgP(MO

DA
FORMICHI DIEGO, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Circonvallazione Gianicolense n. 95/a, presso lo studio
dell’Avv. Andrea Corsini, rappresentato e difeso come da
procura a margine del ricorso dall’Avv. Giuseppe Ignazio
Nicosia del foro di Grosseto con richiesta di comunicazioni

a fax n. 0564-417132 oppure a posta elettronica studioangelini@alice.it
Ricorrente
CONTRO
AZIENDA USL SIENA 7 SIENA , in persona del Direttore

Data pubblicazione: 23/10/2013

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Generale Dott. Massimo Scura,
Intimato
nonché sul ricorso n. 2037/2008 proposto
DA

Generale Dott. Massimo Scura, elettivamente domiciliato in
luu_ A G(UL(AAM-,
Roma, Viall:Wia
Thi.”Thypresso lo studio dell’Avv. Raffaele
Porpora, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Stolzi del
foro di Montepulciano con richiesta di comunicazioni a fax
n. 0578064901 oppure a posta elettronica avvocatocarlostolzi@libero.it
Controricorrente- Ricorrente incidentale
CONTRO

FORMICHI DIEGO,
Intimato
per la cassazione della sentenza n. 1628/06 della Corte di
Appello di Firenze del 24.11.2006/5.12.2006 (R.G. n. 1986
dell’anno 204).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 17.09.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Pier Francesco Angeliti, per delega dell’Avv.
Giuseppe Ignazio Nicosia, per i ricorrente Formichi;
udito l’Avv. Antonio Porpora, per delega dell’Avv Carlo
Stolzi, per la controricorrente USL 7 Siena;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giulio

AZIENDA USL SIENA 7 SIENA , in persona del Direttore

3

Romano, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.10.2004 il Tribunale di Montepulciano,
accoglieva il ricorso proposto da DIEGO FORMICHI nei

convenuta all’erogazione gratuita della cura denominata
Dikul per tutto il tempo necessario dal punto di vista riabilitativo.
Tale decisione, a seguito di appello dell’Azienda USL 7
Siena, è stata riformata dalla Corte di Appello di Firenze
con sentenza n. 1628 del 2006, che ha dichiarato dovuto la
prestazione riabilitativa a carico dell’appellante fino al 3
marzo 2004.
In particolare la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base
delle risultanze peritali di primo grado, infondato l’appello
principale circa il riconoscimento a favore del Formichi del
diritto alla riabilitazione ex art. 32 Cost., avendo l’assistito
tratto beneficio dalla terapia seguita.
La stessa Corte ha accolto il motivo subordinato della
stessa appellante ritenendo che la condanna espressa dal
primo giudice all’erogazione della terapia sine dia, più che
dal vizio di ultrapetizione, fosse affetta da omessa pronuncia, non avendo il Tribunale detto nulla circa il “tempo necessario”. Sul punto la Corte ha richiamato le conclusioni
del CTU, secondo il quale ulteriori cure riabilitative non a-

confronti della Azienda USL 7 SIENA con la condanna della

vrebbero apportato ulteriori miglioramenti sul quadro fisico
attuale, avendo probabilmente il Formichi recuperato il
“massimo” che poteva recuperare. Il che comportava
l’apposizione del limite temporale dell’obbligazione

Il Formichi ricorre per cassazione affidandosi a quattro
motivi.
L’Azienda USL 7 Siena resiste con controricorso, contes—\ nente ricorso incidentale.

d

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione ex art. 335
CPC dei ricorsi, in quanto diretti contro la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale il Formichi lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e
345 CPC, nonché dei principi della domanda e devolutivo
contenuti nell’ordinamento processuale.
Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata non correttamente ha fissato un temine finale al trattamento riabilitativo, non essendo stato indicato da alcuna delle parti in
primo grado e non potendo provvedere alla fissazione di
tale termine ex officio il giudice di primo grado né quello di
secondo grado.
La doglianza è infondata, giacché con l’originaria domanda

dell’azienda sanitaria

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introduttiva il Formichi, come peraltro ha osservato la sentenza impugnata (pag.7), chiedeva la condanna
dell’azienda sanitaria ad erogare gratuitamente la cura “per
tutto il tempo a lei necessario dal punto temporale riabilita-

parte del giudice di secondo grado, del diritto con fissazione del termine finale al 3 marzo 2004 non é affetto pertanto da ultrapetizione, essendosi lo stesso giudice limitato a
prendere atto delle conclusioni del consulente tecnico di
ufficio, secondo il quale ulteriori cure riabilitative non avrebbero apportato altri miglioramenti sul quadro fisico del
Formichi. Tali conclusioni, adeguatamente motivate, non
vennero contestate dall’originario ricorrente.
2. Con il secondo motivo il Formichi denuncia vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e ciò con riguardo all’accertamento, sulla base delle
conoscenze medico- scientifiche più recenti, della effettiva
concreta possibilità di ulteriore miglioramento derivante
dalla prosecuzione della cura riabilitativa.
Con il terzo motivo il Formichi deduce vizio di motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che il giudice di appello non ha dato alcuna risposta
in merito al mantenimento delle funzionalità riacquisite in
virtù della terapia R.I.C. fino alla data del 3.03.2004, concentrandosi unicamente sulla possibilità o meno di ulteriori

tivo”. Il riconoscimento in base alle valutazioni peritali, da

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miglioramenti e senza fare alcuna valutazione sugli effetti
della sospensione della cura in relazione al mantenimento
dei benefici raggiunti e, in definitiva, sulla vera sostanza
dell’intervento terapeutico.

tamente stante la loro connessione, sono infondati.
Come già detto in relazione al primo motivo, il Formichi con
l’originario ricorso aveva chiesto il riconoscimento del suo
diritto a cure riabilitative senza limitazioni temporali

(“per

tutto il tempo necessario”) e la Corte territoriale ha indivi-

duato, in base agli accertamenti peritali, l’efficacia massima di tali cure non oltre l’anzidetto termine del marzo
2004..
Trattasi di valutazione, fondata su adeguate e logiche argomentazioni, che non vengono scalfite da opposto apprezzamento del ricorrente principale, non ammissibile in
sede di legittimità.
4. Con il quarto motivo il Formichi denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 1 n. 7 del D.Lgs n. 502/1992,
come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, sostenendo
che il giudice di appello, pur ritenendo che la terapia R.I.C.
rientri tra le prestazioni da porsi a carico del SSN in base
ai dettati della norma legislativa e, pur constatando
l’avvenuto miglioramento delle condizioni fisiche di esso ricorrente, non avrebbe dato concreta applicazione alla cita-

Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiun-

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ta norma limitando la durata della terapia al 3 marzo 2004.
La prosecuzione della terapia sine die, continua il ricorrente, sarebbe stata necessaria quanto meno per il mantenimento dello stato di salute raggiunto, destinato, in man-

Anche questi rilievi non meritano di essere condivisi, richiamandosi le argomentazioni già svolte in relazione ai
precedenti motivi e ribadendosi che il giudice di appello ha
esaminato la questione giungendo alla conclusione anzidetta, alla stregua degli accertamenti peritali, che ulteriori
cure riabilitative non avrebbero apportato ulteriori miglioramenti sul quadro fisico attuale del Formichi. Il che giustificava la fissazione del limite temporale dell’obbligazione
della Azienda USL.
4. Da parte sua la Azienda sanitaria con il primo motivo
deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1-comma 7dl D.Lgs n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs n. 229
del 1999, rilevando che la Corte territoriale non ha tenuto
in alcun conto delle risultanze della relazione dalla dott.ssa
Lenzi, specialista in Fisiologia e Neurologia, circa il non riconoscimento del metodo Dikul come prestazione a carico
del SSN, potendo raggiungersi risultati migliorativi della
motilità generale e delle masse muscolari attraverso una
terapia generica in qualsiasi palestra non sanitaria.
Con il secondo motivo la stessa ricorrente lamenta viola-

canza delle cure, ad rapido ed ineluttabile decremento.

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zione e falsa applicazione dell’art. 1-comma 8- di D.Lgs n.
502 del 1992, come modificato dal D.Lgs n. 229 del 1999,
osservando che l’assenza di “sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia” escludeva l’erogazione di pre-

istituite strutture sanitarie in base a programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della Sanità
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono privi di
pregio e vanno disattesi
La Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento adeguato e logicamente motivato, che la terapia denominata
“Dikul” ha arrecato un indubbio beneficio sul piano fisico (e
anche psico- sociale) al Formichi, avendo il consulente tecnico di ufficio affermato che rispetto alla dimissione dal
CTO si era verificato un miglioramento parziale del quadro
clinico.
La sentenza impugnata sfugge perciò alle censure mosse
circa l’efficacia della cura, essendone stata accertata la
sua appropriatezza fissata dalla norma di legge, sia pure
con delimitazione del suo arco temporale, oltre il quale non
sarebbe stato possibile ottenere un ulteriore recupero delle
capacità funzionali
In questo senso si è già pronunciata questa Corte, che ha
osservato come in base al principio di efficacia enunciato
dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 502 del 1992- art. 1,

stazioni innovative da parte del SSN, non essendo state

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come modificato dal D.Lgs. n. 229-arti) i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a
confronto con l’incidenza terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare- in re-

zionali- la compromissione degli interessi di socializzazione
della persona derivante dalla durata e gravosità
dell’impegno terapeutico (Cass. n. 17541 del 23 agosto
2011). Il che si è verificato, nel caso di specie, avendo
proceduto, come già detto, la Corte territoriale alla verifica
nel caso concreto del richiamato principio di efficacia.
5. In conclusione i ricorsi riuniti sono destituiti di fondamento e vano rigettati.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del
giudizio di cassazione, in considerazione della particolarità
della fattispecie e stante la reciproca soccombenza.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi riuniti; compensa le spese.
Così deciso in Roma addì 17 settembre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

lazione ai limiti temporali del recupero delle capacità fun-

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